Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 29/2019
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti
Riferimento normativo
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 15/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 29
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del
contributo a carico degli iscritti
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica l’aggiornamento del contributo
dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2017 e fornisce le
istruzioni relative alle modalità di pagamento.
INDICE:
1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2017
2. Modalità di pagamento a mezzo MAV
3. Pagamenti cumulativi e bonifico
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova modalità di
“notifica del dovuto tramite lista”
5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo e
adempimenti a cui sono tenute le Curie
6. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel
frattempo pensionati
1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto interministeriale
21 dicembre 2018 (Allegato n. 1) che conferma, per l’anno 2017, il valore del contributo già
fissato per il 2016 e dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Detto contributo, dunque, rimane invariato ed è pari a 1.722,08 euro annui (287,01 euro
bimestrali e 143,51 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per
gli anni 2018, 2019 e 2020 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al
disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.
Non essendo stato modificato l’importo del contributo nessuna integrazione è dovuta per gli
anni 2017 e 2018.
2. Modalità di pagamento a mezzo MAV
Con la circolare n. 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione
dovuta dagli iscritti al Fondo clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante
avviso - in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.
Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli
delle banche, nonché tramite i servizi di banca telematica oppure presso gli uffici postali con
addebito della commissione.
La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento, di
seguito elencati:
sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n.
222;
ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto
per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma ,
della legge 22 dicembre 1973, n. 903) che ha esteso al Culto di appartenenza le
disposizioni della L. 903/73;
sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.
L’iscritto riceverà la fornitura MAV anche per l’intero 2019.
In alternativa al MAV, dal servizio “Fondo Clero” del Portale dei Pagamenti è possibile pagare
on-line con il sistema “pagoPA”, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA”
tramite carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) o addebito in conto corrente.
3. Pagamenti cumulativi e bonifico
Si conferma la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei
seguenti soggetti:
dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero, con riferimento ai sacerdoti cattolici
rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/85;
delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto, nei casi in
cui il decreto ministeriale, che ha esteso al Culto l’applicabilità della legge n. 903/73,
preveda l’adempimento unico.
Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i predetti versamenti cumulativi dovranno
essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità
speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC: BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.
I bonifici provenienti da paesi “extra euro” dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la
medesima Direzione provinciale intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n.
00430 – “Terni Sede”, il cui IBAN è
IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.
Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo clero,
l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino
all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o
figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle
regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.
Si evidenzia che i soggetti in questione comunque riceveranno la dotazione MAV all’indirizzo
registrato negli archivi dell’Istituto.
I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria, in sostituzione dell’utilizzo
del MAV, a condizione che richiedano un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di
Terni, nell’ambito della quale è istituito il Polo unico nazionale per la gestione degli
adempimenti riferiti al Fondo clero.
L’assenso della Struttura territoriale suddetta è essenziale per consentire l’accredito delle
somme a cura dell’operatore, il quale dovrà poi ricondurre il pagamento che perverrà con
bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.
Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo sarà
possibile unicamente se nel campo causale sono presenti i seguenti dati:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero
l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza dei predetti dati e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti, in
assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non
verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione
previdenziale.
In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Direzione provinciale di Terni
conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fin quando l’iscritto
non ne chieda la revoca.
Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta elettronica ordinaria, alla
casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo
direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.
Gli operatori preposti, presso la Direzione provinciale di Terni, alla gestione delle attività
contabili acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli cumulativi, avendo cura di
trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti
tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze
RE.BI., estratto conto bancario). La procedura di gestione provvederà alla successiva
ripartizione ai conti di definitiva imputazione.
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e
nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista”
Ad ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa e quindi dovuto all’Ente
previdenziale è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti
che negli archivi INPS risultano “attivi” (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a
carico del Fondo) alla medesima scadenza. Con espresso riferimento all’adempimento
cumulativo, fattispecie in cui per disposizione normativa il soggetto che provvede al
pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad altri, è inderogabile l’applicazione del
principio di non divergenza tra valore atteso dall’Ente previdenziale e sommatoria dei valori da
versare mediante unico pagamento.
A tal proposito, si precisa che, alla luce della rivisitazione dei processi gestionali del Fondo, la
difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di acquisizione e assegnazione dei
dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni all’origine del disallineamento tra i
due importi, vale a dire per quali soggetti tra gli “attivi” sia intervenuto il mancato versamento
o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo
contributivo.
Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento
cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.
L’adeguamento del valore atteso ad un diverso importo (ove questo costituisca il valore
corretto) dovrà necessariamente transitare per un nuovo accertamento che riformuli il totale
atteso dopo aver apportato le necessarie modifiche alle registrazioni negli archivi
dell’Istituto. La “notifica del dovuto tramite lista” presuppone e richiede che gli archivi siano
aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venir meno dell’obbligo assicurativo.
Si richiamano, pertanto, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le
confessioni acattoliche a comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati
utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.
La Direzione provinciale di Terni nel contempo assicura la rapida acquisizione dei dati
trasmessi.
Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il
totale da versare all’INPS, in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati
gestionali in proprio possesso, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le
confessioni acattoliche, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, dovranno inviare
all’Istituto un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni,
cessazioni, etc.) intervenute nel bimestre.
Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese l’INPS trasmetterà all’Istituto
centrale per il sostentamento del clero ed alle confessioni acattoliche con pagamento
cumulativo la lista della totalità degli assicurati “attivi” a quella scadenza.
L’elenco esporrà a margine il dovuto individuale fornendo in calce il totale generale atteso
risultante dalla sommatoria dei parziali.
Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio
possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante.
Diversamente, con immediatezza, il medesimo soggetto tenuto all’adempimento dovrà
comunicare alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui.
L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elaborerà nuovamente l’elenco producendo
la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre in
sostituzione del dovuto contenuto nella lista revisionata.
Ove la variazione coinvolga anche riferimenti pregressi, in relazione a cessazioni di obbligo che
avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del
bimestre a cui la lista è riferita, mentre il recupero di quanto già versato nei bimestri
precedenti dovrà avvenire con distinta domanda di rimborso.
La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Direzione provinciale di
Terni dei documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo.
La ricezione di tali atti renderà definitiva, negli archivi dell’Istituto, la registrazione acquisita in
modalità provvisoria, al fine di consentire l’immediato aggiornamento del totale atteso.
Al fine di garantire un fluido scambio di informazioni, che porti entrambe le parti alla agevole
comune individuazione degli “attivi” e del totale da versare, nella consapevolezza che la lista
non potrà mai essere completamente esaustiva in ordine alle iscrizioni/cessazioni sorte
nell’imminenza della sua predisposizione, per limitare il numero delle “contestazioni” è
opportuno che il soggetto tenuto all’adempimento prioritariamente orienti la segnalazione sulle
cessazioni non presenti. Ciò al fine di evitare indebiti e conseguenti richieste di rimborso.
Peraltro, le nuove iscrizioni se non presenti (perché recentissime ed ancora non notificate al
Polo di Terni o perché ancora non acquisite o non visibili nella lista perché acquisite
immediatamente dopo la sua elaborazione) potranno essere agevolmente recuperate nella lista
del successivo bimestre. In tal caso il dovuto del successivo bimestre per quegli iscritti
comprenderà anche l’importo riferito al bimestre precedente.
La “notifica del dovuto tramite lista”, oltre a gestire correttamente il valore accertato in via
amministrativa, mira alla corretta gestione delle posizioni previdenziali realmente attive e
all’eliminazione di quelle che non sono più attive o per le quali sia già intervenuta la cessazione
dell’obbligo; analogamente ove cessi l’obbligo cumulativo ma permanga l’obbligo individuale, la
“notifica del dovuto tramite lista” escluderà il protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è ignaro e
agevolerà il venir meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati
personali (ad es., codice fiscale, doppio nome o cognome, imprecisioni identità stranieri, etc.).
5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza
dell’obbligo contributivo e adempimenti a cui sono tenute le Curie
L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti
indebiti attinenti pregressi periodi comporta che le domande di rimborso dovranno essere
gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto centrale per il
sostentamento o la confessione acattolica saranno tenuti a presentare apposita richiesta,
anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere
motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo, per il clero cattolico:
provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento
con effetto retroattivo, etc.).
In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla
decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a
sostegno. In tale evenienza, gli uffici potranno rilevare direttamente l’indebito attraverso la
consultazione degli archivi dell’Istituto. La Direzione provinciale di Terni provvederà
all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione - con distinto atto contabile - della
contribuzione che accerterà non dovuta.
In merito all’insorgenza dell’obbligo contributivo si ricorda che esso decorre dall’acquisizione
dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia (cfr. art. 5 della legge n.
903/73). In particolare, ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, a decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai
ministri di culto che non hanno cittadinanza italianae che sono presenti in Italia al servizio di
Diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti. Dalla stessa data è dovuta
l'iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed
operanti all'esteroal servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ciò comporta quanto segue:
a. non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema di
sostentamento;
b. il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del
ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c. grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso
tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento o nel periodo
compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e
inserimento nel sistema di sostentamento o, ancora, nel periodo compreso tra ingresso in
Italia connesso all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento o,
in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Giova precisare, con esclusivo riferimento a soggetti non cittadini italiani, che l’obbligo di
versamento al Fondo clero sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della
funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Ne deriva che, qualora l’ingresso in Italia sia precedente tale esercizio, nessuna contribuzione
sarà dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della
Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto, spesso rilevate dall’interessato al
momento del pensionamento o comunque decorso il termine prescrizionale, e considerato che
qualora l’interessato non abbia titolo al sostentamento potrebbe, in buona fede, ignorare gli
oneri previdenziali a cui è tenuto, di seguito si dettaglia il contenuto dell’obbligo contributivo e
dei correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell’Istituto centrale di sostentamento del
clero.
La contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di
culto; ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 903/73 lo status deve essere attestato dall’ordinario
che esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.
Ne deriva che su tale ordinario, e sulle figure equiparate nel caso di confessioni acattoliche,
incombe l’obbligo di notifica da cui scaturisce l’iscrizione previdenziale al Fondo, il suo
mantenimento e la cessazione, ove l’ipotesi ricorra.
Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status è l’adempimento posto dall’articolo 7 della
citata legge n. 903/73 in capo al soggetto che provvede alla c.d. congrua (definita ora
“sostentamento”, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 222/85). Anche in tal caso destinatario
dell’obbligo contributivo rimane il ministro di culto, ma la norma, per finalità di
semplificazione, ha istituito una sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri
previdenziali, ponendola a carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di
culto.
La predetta delega non è soggetta ad esclusione o revoca e permane fin quando sussiste titolo
al sostentamento.
Trattandosi di delega al mero pagamento, essa non produce effetti ulteriori, quali il
trasferimento al delegato di obblighi di denuncia connessi allo status di ministro di culto. Gli
obblighi permangono invariati in capo all’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le
norme del diritto canonico, o figure equiparate nel caso di confessioni acattoliche.
Chiarita la distinzione tra il soggetto tenuto ad attestare lo status e il soggetto tenuto ad
adempiere in conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare
prontamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli
stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra variazione/cessazione
dell’obbligo contributivo.
La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione provinciale di Terni, che
provvederà ad informare l’assicurato dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, attiverà la
spedizione dei MAV in caso di iscrizione o di riattivazione e/o adeguerà gli archivi nei casi di
cessazione d’obbligo.
In linea con il dettato normativo, l’Istituto centrale per il sostentamento dovrà limitarsi a
gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento e, analogamente
alle Curie, dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni le
cessazioni, le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento, nonché eventuali
variazioni dei dati anagrafici, se intervenute.
6. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da
ministri di culto nel frattempo pensionati
Considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha
dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, lo stesso assume carattere
definitivo solo a posteriori.
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati. In tali casi il
recupero delle differenze in argomento verrà attivato a livello centrale sulla pensione a carico
del Fondo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 dicembre 2018
Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo
di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2017. (19A00456)
(GU n.20 del 24-1-2019)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende
alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema
di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo
il quale il contributo a carico degli iscritti e' aumentato mediante
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la
stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma,
in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle
variazioni degli importi delle pensioni medesime;
Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, comunicata con pec del 30 ottobre
2018, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal
predetto Fondo e', per l'anno 2017, pari allo 0,0%;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009,
n. 172;
Decreta:
Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del
clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica, rimane invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
in Euro 1.722,08 annui.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
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Provvedimento AdE 1756730
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