Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 29/2025
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici
Riferimento normativo
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 29
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori
domestici
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per
l’anno 2025 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
INDICE
1. Premessa
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +0,8%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio
2023 – dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024.
Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i
contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo
1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006,
come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore
aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro
soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota
complessiva.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a
carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti.
La legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 1, comma 161, ha previsto la sostituzione delle
disposizioni dell'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disponendo che i
lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a
proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In
conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del
lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata
esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla
medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del
testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
La norma in esame prevede la possibilità di accedere all’incentivo al posticipo in favore dei
lavoratori dipendenti che, entro l’anno 2025, abbiano maturato i requisiti di accesso per la
pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 o per la
pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (per il
2025, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le
donne).
Con successiva circolare, la normativa relativa al citato incentivo verrà illustrata in dettaglio e
saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della relativa domanda.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 9,48 € 8,40 € 1,68 (0,42) (2) € 1,69 (0,42)
(2)
oltre € 9,48
fino a € 11,54 € 9,48
€ 1,89 (0,48) (2)
€1,90 (0,48)
(2)
oltre € 11,54 € 11,54
€ 2,30 (0,58) (2)
€2,32 (0,58)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 6,11 €1,22 (0,31) (2) €1,23 (0,31)
(2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se
il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 9,48 € 8,40 € 1,79 (0,42) (2) € 1,80 (0,42)
(2)
oltre € 9,48
fino a € 11,54 € 9,48
€2,03 (0,48) (2)
€2,04 (0,48)
(2)
oltre € 11,54 € 11,54
€2,47 (0,58) (2)
€2,48 (0,58)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 6,11 €1,31 (0,31) (2) €1,31 (0,31)
(2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se
il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. n.
1403/1971).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON LAVORATORI DOMESTICI SENZA
CUAF CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
ASpI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA' 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,3100% 0,065607 1,3100% 0,065215
Fondo garanzia 0,2000% 0,010016 0,2000% 0,009956
tratt.
fine rapporto
TOTALE 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n.
92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
ASpI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA' 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,3100% 0,061308 1,310000% 0,060966
Contr.addizionale c. 28 art.2 1,40% 0,065520 1,40% 0,065154
L.92/2012
0,200000%
Fondo garanzia tratt. 0,009360 0,20% 0,009308
fine rapporto 21,3675%
TOTALE
1,000000 21,4875% 1,000000
Normativa di riferimento
(1) La legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 1, comma 161, ha previsto la sostituzione
delle disposizioni dell'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disponendo
che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a
proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
(2) L’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha istituito
l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui
agli articoli 12, sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della legge 3 giugno
1975, n. 160.
(3) L’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ha previsto che
ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale.
(4) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria
2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del
lavoratore.
(5) In base all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
Finanziaria 2006), dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della
contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui
all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero dal versamento dei
seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(6) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), riconosce ai
datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo
CUAF pari allo 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore allo 0,8%) oppure pari
allo 0,4% a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di
maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore allo 0,8%).
(7) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000), dispone, dal 1°
luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di
maternità a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%. Tale riduzione resta
confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge Finanziaria 2002).
(8) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello
0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(9) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal
1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
(10) In base all’articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC
dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(11) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva
per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello
0,50% ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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