Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 04/01/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 3
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino
della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali.
Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle
novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio
2022), in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL. Il comma 223
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso
l’integrazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 –
novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL,
prevedendo una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di
riduzione della prestazione (c.d. décalage), l’ampliamento della durata
massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata
stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di
fruizione della prestazione. La medesima disposizione prevede altresì che, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi
di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli
amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella
dovuta per la prestazione NASpI.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Meccanismo di riduzione della prestazione DIS-COLL (c.d. décalage)
3. Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1°
gennaio 2022
4. Riconoscimento della contribuzione figurativa
5. Nuova aliquota contributiva
1. Premessa e quadro normativo
Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024” (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, attraverso l’introduzione del comma 15-quinquies,
il quale prevede una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della
prestazione, un ampliamento della durata euna diversa modalità di calcolo della medesima, il
riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e
l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di
un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione
NASpI.
Le novità legislative trovano applicazione, secondo il dettato normativo di cui al comma 223
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di
cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
2. Meccanismo di riduzione della prestazione DIS-COLL (c.d. décalage)
L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che l’indennità di
disoccupazione DIS-COLL è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal
primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Il comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il comma 15-
quater dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il comma 15-quinquies che, con
riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS-
COLL si riduca del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di
fruizione.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 15-quinquies, del decreto
legislativo n. 22 del 2015, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, come di seguito
specificato ai punti 1) e 2), in ragione della data di cessazione del rapporto di
collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla
prestazione di disoccupazione:
1) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del
31 dicembre 2021, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
2) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal
1° gennaio 2022, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
3. Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute a fare data
dal 1° gennaio 2022
L’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel dettare la modalità di
determinazione della durata della prestazione DIS-COLL, stabilisce che la DIS-COLL è
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno civile (cfr. il comma 15-bis del
medesimo articolo) precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della
prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.
L’articolo 15, comma 15-quinquies – introdotto dal comma 223 dell’articolo 1 della citata legge
di Bilancio 2022 - innova la modalità di determinazione della durata della prestazione di cui al
comma 6 dell’articolo 15 sopra richiamato, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di
mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno
precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1°
gennaio 2022.
In merito alla disciplina del calcolo della prestazione si precisa, inoltre, che nonostante
l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - sia al comma 6 che al comma 15-
quinquies sopra richiamati - faccia riferimento ai “mesi di contribuzione, o frazione di essi”
quale parametro di riferimento per determinare la durata della prestazione, in conformità a
specifico indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per “mesi di contribuzione o
frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di
collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.
In ragione del predetto indirizzo ministeriale, l’indennità DIS-COLL sarà corrisposta
mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti
di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel
periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al
predetto evento.
La richiamata disposizione di cui al comma 15-quinquies introduce, inoltre, una diversa
previsione in ordine alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di
disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, disponendo che la prestazione non
può superare la durata massima di 12 mesi.
Alla luce delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 15, commi 6 e 15-quinquies, del decreto
legislativo n. 22 del 2015 – come integrato dal comma 223 della legge di Bilancio 2022 - la
prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di
collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la
seguente durata massima:
per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021:
durata massima della prestazione pari a 6 mesi;
per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022: durata massima
della prestazione pari a 12 mesi.
Per la disciplina della prestazione DIS-COLL trovano applicazione – salvo le novità legislative di
cui alla presente circolare - tutte le disposizioni normative, nonché le circolari attuative
dell’Istituto in materia di DIS-COLL, cui si rinvia e che qui si intendono integralmente
richiamate.
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di DIS-COLL, si
precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via
telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di
Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione DIS-COLL presenti sul portale web
dell’Istituto sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di
Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente)
oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
4. Riconoscimento della contribuzione figurativa
L’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 dispone che per i periodi di
fruizione della prestazione DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
In applicazione della disposizione di cui all’articolo 15, comma 15-quinquies, del decreto
legislativo n. 22 del 2015 – introdotto dal comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio
2022 - per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di
disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi
dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione
pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.
Ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno
2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è
riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 =
1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini
dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL
erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.
5. Nuova aliquota contributiva
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - come integrato dall’articolo 1, comma
223, della legge di Bilancio 2022 – al comma 15-quinquies ha altresì disposto che a decorrere
dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di
studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i
sindaci di cui all’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015 (non
destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta
per la prestazione di disoccupazione NASpI.
Con successive comunicazioni saranno fornite le ulteriori istruzioni procedurali e contabili.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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