Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 3/2024

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024

Pubblicato: 02/01/2024 In vigore dal: 02/01/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03/01/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 3 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2023) per l’anno 2024. Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al 7,3% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1° 1° gennaio gennaio 2023 2024 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 14,87 € 15,67 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 7,44 € 7,84 assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 24,78 € 26,12 (giornaliera) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 12,39 € 13,06 assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 99,98 € 105,38 La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2023 e al 2024, con i nuovi importi. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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