Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 3/2025
Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025
Riferimento normativo
Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 15/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 3
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni
aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e
alle famiglie nel corso dell’anno 2025.
INDICE
Premessa
1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle
ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024
1.1 Sospensione della prestazione di cassa integrazione
1.2 Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali
1.3 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
2. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla
legge n. 199/2024
2.1 Destinatari e durata della misura di sostegno al reddito
2.2 Risorse finanziarie
3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di
sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025
3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti
in aree di crisi industriale complessa
3.1.2 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività
3.1.3 Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per
i dipendenti del gruppo ILVA
3.1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi
complessi o piani di risanamento complessi di crisi
3.1.5 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call
center
3.1.6 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le
imprese con rilevanza economica strategica
3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito
3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario
ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione
giudiziaria
3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione
occupazionale
3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro
3.3.1 Requisiti per la fruizione della NASpI
4. Congedo parentale
5. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello
spettacolo (IDIS)
Premessa
A seguito dell’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (di seguito, Collegato
Lavoro 2024), della legge 20 dicembre 2024, n. 199 (di conversione, con modificazioni, del
decreto–legge 28 ottobre 2024, n. 160), nonché della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di
seguito, legge di Bilancio 2025), con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo
delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2025, in materia di
ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie.
1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal
Collegato Lavoro 2024
Il Collegato Lavoro 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 303 del 28
dicembre 2024 e vigente dal 12 gennaio 2025, racchiude al suo interno varie disposizioni in
materia di lavoro volte, in particolare, a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
e a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori, nonché alcune disposizioni - di
seguito riassunte – che incidono sulla normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.
1.1 Sospensione della prestazione di cassa integrazione
L’articolo 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l’articolo 8 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale
con lo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 6 -
modificando il precedente impianto normativo che, per effetto della modifica apportata al testo
originario dall’articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio
[1]
2022) , determinava conseguenze diverse in funzione della natura e della durata dell’attività
svolta dal lavoratore durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale -
stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il
periodo di percezione dell’integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le
giornate di lavoro effettuate.
Al riguardo, si osserva che la novella normativa deve essere integrata con il costante e
uniforme indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa
remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con
diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero
periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi
di quell'altra attività lavorativa.
Il comma 2 del menzionato articolo 6 conferma, inoltre, che il lavoratore decade dal diritto al
trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla Struttura territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. Il
medesimo comma prevede altresì che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (modello UNILAV), sono valide al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi.
Si evidenzia, infine, che il nuovo testo dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 148/2015 elimina
qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione –
precedentemente indicate come “imprese fornitrici di lavoro temporaneo” – in quanto la
specifica normativa in materia di termini di trasmissione che riguarda le suddette agenzie,
prevedendo che la comunicazione (modello UNISOM) possa essere inviata dalle stesse entro il
giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, non riveste carattere preventivo.
Gli effetti e la portata della modifica della disciplina che regola la compatibilità dei trattamenti
di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa saranno illustrati in una
apposita circolare di prossima pubblicazione.
1.2 Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali
L’articolo 8 del Collegato Lavoro 2024, aggiungendo il comma 11-bis all’articolo 26 del decreto
legislativo n. 148/2015, prevede una specifica disciplina per i Fondi di solidarietà bilaterali
costituiti successivamente al 1° maggio 2023, che consente il trasferimento, presso i medesimi
Fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale
(FIS). La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024 (12
gennaio 2025).
Sulla materia saranno fornite indicazioni successivamente all’emanazione del menzionato
decreto interministeriale.
1.3 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
L’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 reca una specifica disposizione in materia di risoluzione
del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 19 interviene sull’articolo 26 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 151, aggiungendo il comma 7–bis, che così dispone: “In caso di assenza
ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale,
superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione
medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la
disciplina prevista dal presente articolo. […]”.
Si ricorda che l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che, al di fuori di
determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono
essere comunicate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi
moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del
lavoro.
Il nuovo comma 7-bis stabilisce, tuttavia, che laddove il lavoratore dimostri l'impossibilità, per
causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che
giustificano l'assenza, il rapporto di lavoro non si risolve.
Si osserva che la disposizione in commento – che recepisce alcuni orientamenti
giurisprudenziali[2] - assolve a finalità antielusive e si prefigge l’obiettivo di evitare
comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria
intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte
dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpI che, in base alla vigente normativa, non può
essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.
Sempre in tema di disposizioni antielusive nella fruizione della NASpI, si evidenzia che il
legislatore è intervenuto anche con la previsione di cui all’articolo 1, comma 171, della legge di
Bilancio 2025 (cfr. il successivo paragrafo 3.3.1).
2. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i
lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024
In sede di conversione del decreto-legge n. 160/2024, la legge n. 199/2024[3] ha novellato
l’articolo 2 del medesimo decreto-legge, che reca misure di sostegno al reddito per i settori
tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario[4].
La nuova formulazione della norma prevede che: “In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della
prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato ai sensi
dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è riconosciuta dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre
precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel
settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di
montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO
indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00,
un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a
quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025”.
2.1 Destinatari e durata della misura di sostegno al reddito
Si evidenzia che la riformulazione della norma operata dalla legge n. 199/2024 ha esteso
l’ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile,
dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria, nonché -
limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di
accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto -legge n. 160/2024
e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.
Restano invariate le condizioni di accesso al trattamento stabilite dalla norma, ovvero che i
datori di lavoro richiedenti:
siano classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei
settori Industria o Artigianato;
abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel
semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di
sostegno al reddito;
abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei
trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n.
148/2015 (datori di lavoro del settore industriale) o quelli previsti dal Regolamento del
Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato, di cui all’articolo 27 del
medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
2.2 Risorse finanziarie
In relazione all’ampliamento del bacino di operatività della misura di sostegno, la legge n.
199/2024 ha modificato il tetto massimo complessivo di spesa, che è stato rideterminato in
73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
Le modifiche apportate in materia dalla legge n. 199/2024, unitamente alle istruzioni operative
che i datori di lavoro devono osservare per richiedere il trattamento di sostegno in parola,
saranno dettagliatamente illustrate in una apposita circolare di prossima pubblicazione.
3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di
Bilancio 2025
3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro
Di seguito si riepilogano gli interventi previsti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro dai commi da 189 a 197 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025.
3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti
da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
Il comma 189 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 destina risorse per un importo pari a
70 milioni di euro, a valere sulle risorse del citato Fondo sociale per occupazione e formazione,
per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale
straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in
aree di crisi industriale complessa.
Tali risorse – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo
44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 - saranno ripartite tra le Regioni
interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze.
Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziate, la norma affida il controllo e il
monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure di cui trattasi all’Istituto, che è chiamato a
informare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.
Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all’emanazione del
menzionato decreto interministeriale.
3.1.2 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di
attività
Con i commi 190 e 191 dell’articolo 1, la legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività.
In particolare, il comma 190 novella l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
A seguito della modifica legislativa, il trattamento di cui trattasi può essere concesso in deroga
sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo n. 148/2015[5], sia all’articolo 20, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo,
che individua i datori di lavoro cui si applicano la disciplina e gli obblighi contributivi in materia
di CIGS[6]. In relazione alla novella legislativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura di
sostegno in parola può essere concessa, quindi, anche ai datori di lavoro non destinatari della
normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.
Con il successivo comma 191 viene, invece, disposta la proroga, per l’anno 2025, della
possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in parola da parte
dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della
gestione degli esuberi di personale.
Restano confermati i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento in questione,
illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre
2018.
Per la prosecuzione della misura di sostegno in commento, che può essere concessa per un
periodo massimo di 12 mesi, sono stanziati 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge n. 185/2008.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio
all’Istituto, che continuerà altresì a farsi carico dell’erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.
In merito alle istruzioni procedurali, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n.
4265 del 15 novembre 2018.
3.1.3 Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo ILVA
Il comma 192 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 proroga, per l’anno 2025, nel limite di
spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
All'onere derivante dal finanziamento del predetto intervento si provvede a valere sulle risorse
del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.
3.1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per
processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi
L’articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio 2025 dispone l’ulteriore proroga, per il triennio
2025-2027, delle disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, nel
limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni.
Si rammenta che il citato articolo 22-bis prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza
economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di
richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai
limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la
nota 4 della presente circolare).
L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:
Causale Durata
Crisi aziendale 6 mesi
Riorganizzazione aziendale 12 mesi
Contratto di solidarietà 12 mesi
Si segnala che l’articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio 2025 non è intervenuto sulla
disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS in
parola, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall’articolo 22–bis del decreto
legislativo n. 148/2015.
3.1.5 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle
imprese del settore dei call center
Il comma 195 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 prevede, anche per l'anno 2025, il
finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del
settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, nel
limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del
richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che il trattamento in deroga in parola si rivolge alle imprese del settore dei call
center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente.
La misura – concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale
straordinaria - è costituita da un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all’azienda
beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica
indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di
vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.
Sul punto si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con i messaggi n. 1495 del 4 aprile
2022 e n. 2232 del 13 giugno 2024.
3.1.6 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione
salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica
Il comma 196 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 riconosce un ulteriore periodo di
trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico
nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di
riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.
Tale trattamento - originariamente introdotto dall’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112[7] - può essere
riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22
del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la nota 4 della presente circolare), in continuità con le
misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quibus possono riguardare
anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2025.
Si ricorda che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di
riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi
aziendale.
L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale
e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può
essere riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle
risorse del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.
3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito
Durante il 2025 continueranno a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno
al reddito di seguito illustrati.
3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro
o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate
sottoposte ad amministrazione giudiziaria
Nel corso del 2025 potrà proseguire il trattamento di sostegno al reddito in favore dei
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e
confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, originariamente introdotto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72[8].
L’intervento è stato infatti prorogato, nel triennio 2024/2026, alle medesime condizioni stabilite
dal citato articolo 1, per una durata massima complessiva di 12 mesi e nel limite di spesa di
0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, dall’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
(legge di Bilancio 2024).
La misura di sostegno - di entità pari al trattamento di integrazione salariale – è concessa dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e viene erogata dall’Istituto che, anche al fine di
garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il
sistema del pagamento diretto.
3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi
di transizione occupazionale
Continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, anche la
previsione di cui all’articolo 22–ter del decreto legislativo n. 148/2015, che, al fine di sostenere
le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le
causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore
intervento di CIGS.
Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere
concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo n. 148/2015 (cfr. la nota 4 della presente circolare), per un periodo massimo di 12
mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e
crisi aziendale.
La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento
straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato
mediamente più di 15 dipendenti[9].
3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro
3.3.1 Requisiti per la fruizione della NASpI
Con l’articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025, il legislatore è intervenuto sulla
disciplina della NASpI, introducendo un nuovo requisito contributivo che, in determinate
ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della citata indennità.
La norma in parola, infatti, inserendo all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, la lettera c-bis), prevede che, per gli eventi di disoccupazione involontaria
verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di
cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il
requisito delle 13 settimane di contribuzione - utile per accedere alla NASpI e vigente in via
ordinaria - deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel
quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle
dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale
intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604,
che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015,
consentono l’accesso alla prestazione.
Conseguentemente, il requisito delle 13 settimane di contribuzione introdotto dall’articolo 1,
comma 171, della legge di Bilancio 2025 non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti
l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia
cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per
giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione
consensuale nell’ambito della procedura di cui al citato articolo 7 della legge n. 604/1966.
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.
Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e
si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10
aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore,
non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può
accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi
concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo
lavoratore può fruire della NASpI.
4. Congedo parentale
Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, con i commi 217 e 218
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, il legislatore interviene sulla disciplina in materia di
congedo parentale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2021, recante “Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
A seguito della novella, si prevede che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente
possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo
parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:
un mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di
Bilancio 2023);
un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e
ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025,
e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia
del minore nel caso di adozione o affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 218, le maggiorazioni dell’indennità trovano
applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o
terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al
31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Con specifica successiva circolare saranno trattati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti
della nuova misura dell’indennità e verranno fornite le relative istruzioni operative.
5. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del
settore dello spettacolo (IDIS)
Con le disposizioni recate nel comma 611 dell’articolo 1, la legge di Bilancio 2025 modifica
parzialmente la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, in materia
di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).
In particolare, modificando il citato decreto legislativo, la legge di Bilancio 2025 ridefinisce in
termini più favorevoli i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di discontinuità.
A seguito della modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 175/2023, viene, infatti,
innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF
nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, utile per l’accesso
all’indennità e vengono ridotte da 60 a 51 le giornate di contribuzione accreditate al Fondo
Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che i lavoratori devono avere maturato
nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Il citato comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha altresì modificato l’articolo 3
del decreto legislativo n. 175/2023, sopprimendo la previsione di cui al secondo periodo del
comma 1 del medesimo articolo, che prevedeva la non computabilità, ai fini della
determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati
ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
Infine, il medesimo comma 611 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha abrogato la
disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva misure
dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di
discontinuità.
Con specifiche successive comunicazioni saranno approfonditi gli aspetti connessi alla portata e
agli effetti delle modifiche alla disciplina dell’IDIS e verranno fornite le relative istruzioni
operative.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. il paragrafo 1.6 della circolare n. 18 del 1° febbraio 2022.
[2] Cfr. le sentenze del Tribunale di Monza del 2 aprile 2019 e del Tribunale di Udine del 27
maggio 2022.
[3] La legge n. 199/2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 302
del 27 dicembre 2024 ed è entrata in vigore il giorno successivo (28 dicembre 2024).
[4] Sulla materia si rinvia alla circolare n. 99 del 26 novembre 2024.
[5] Si ricorda che i limiti di durata della CIGS sono pari – per ciascuna unità produttiva – a 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale di riorganizzazione
aziendale; a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale; rimane fermo il
rispetto del limite complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) di 24
mesi in un quinquennio mobile o di 30 mesi per le imprese (industriali e artigiane) dell’edilizia e
del settore lapideo.
[6] L’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce che, dal 1°
gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i
relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai
Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, che, nel semestre di
riferimento, hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti.
[7] Cfr. il messaggio n. 2948 dell'11 agosto 2023.
[8] Cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 6 maggio 2019 e il
messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019.
[9] Cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 marzo 2022, la
circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 e il messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.
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