Effetti contributivi e sospensione dei trattamenti pensionistici conseguenti alla riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al compimento del 72° anno di età di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n
Effetti contributivi e sospensione dei trattamenti pensionistici conseguenti alla riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al compimento del 72° anno di età di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 30/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 30
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Effetti contributivi e sospensione dei trattamenti pensionistici
conseguenti alla riammissione in servizio dei dirigenti medici e
sanitari del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza
sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che
svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati
per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al compimento
del 72° anno di età di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 del decreto-
legge 30 dicembre 2023, n. 215, introdotto, in sede di conversione,
dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal comma 6-bis
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, introdotto, in sede
di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativamente alla
riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché degli
appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei
docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia,
già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al
compimento del 72° anno di età.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Obblighi di iscrizione e contribuzione
3. Indicazioni per l’elaborazione dei flussi Uniemens/ListaPosPA durante il periodo di
riammissione in servizio
1. Premessa e quadro normativo
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge 23 febbraio 2024,
n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante,
tra le altre, disposizioni in materia di riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del
Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria
del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in
medicina e chirurgia, già pensionati.
L’articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto ha inserito il comma 164-bis all’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilendo una particolare disciplina con riferimento al
trattenimento in servizio, su istanza degli interessati, dei dirigenti medici e sanitari dipendenti
del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e
dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.
Per effetto di quanto dispone il penultimo periodo del citato comma, le Amministrazioni di cui
sopra possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo
anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, rispettivamente, i dirigenti medici e
sanitari, gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria e i docenti universitari che svolgono
attività assistenziali in medicina e chirurgia collocati in quiescenza a decorrere dal 1° settembre
2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei
limiti delle facoltà assunzionali vigenti, previa opzione da parte del medesimo personale per il
mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della
retribuzione connessa all'incarico da conferire.
Pertanto, nei confronti del citato personale, già collocato in quiescenza con i requisiti per la
pensione di vecchiaia, che all’atto della riammissione ha optato per l’erogazione della
retribuzione connessa all’incarico conferito, l’INPS provvede alla sospensione del relativo
trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino
alla scadenza dell’incarico.
Si fa presente che in caso di pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva (cfr. il
paragrafo 1.1 della circolare n. 140 del 12 ottobre 2017) qualora alla data di conferimento
dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa
professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento,
la sospensione viene effettuata con riferimento alla quota in pagamento.
Le Amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a trasmettere, a mezzo posta elettronica
certificata, alle Strutture INPS territorialmente competenti in base alla residenza del pensionato
il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai
quali l’incarico è retribuito.
Tenuto conto che la disposizione normativa in esame ha natura speciale rispetto alla disciplina
generale in materia di cumulabilità tra pensione diretta e trattamento di attività di cui
all’articolo 130 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non trovano applicazione le disposizioni
relative alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi di cui all’articolo 131 del medesimo D.P.R.
2. Obblighi di iscrizione e contribuzione
Gli obblighi di iscrizione e contribuzione, nel caso di riammissione in servizio delle suindicate
categorie di interessati, già pensionati e che abbiano optato per l'erogazione della retribuzione
connessa all'incarico da svolgere, sono così determinati:
ai fini pensionistici, sorge l’obbligo di iscrizione alla medesima Cassa che eroga il
trattamento pensionistico sospeso (Cassa per le pensioni ai sanitari - CPS - o Gestione
separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato - CTPS), commisurando il
contributo secondo le ordinarie regole in materia di riparto per quote di competenza e
secondo la misura delle aliquote vigenti.
Pertanto, per gli iscritti alla CPS il totale dell’aliquota contributiva è del 32,65% della
retribuzione imponibile, distinta nella quota di competenza delle Amministrazioni datrici di
lavoro nella misura del 23,80% e nella quota di competenza del lavoratore nella misura
dell’8,85% (più l’eventuale 1% di contributo aggiuntivo sulla quota eccedente il limite della
prima fascia di retribuzione pensionabile determinata, per l’anno 2025, in misura pari a
55.448,00 euro); per gli iscritti alla CTPS, il totale dell’aliquota contributiva è del 33,00% della
retribuzione imponibile, distinta nella quota di competenza delle Amministrazioni datrici di
lavoro nella misura del 24,20% e nella quota di competenza del lavoratore nella misura
dell’8,80% (più l’eventuale 1% di contributo aggiuntivo, come sopra specificato).
Sempre secondo le regole ordinarie, le Amministrazioni datrici di lavoro sono responsabili del
versamento totale del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il
diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (cfr. l’art. 2115 c.c.), nelle tempistiche previste per il
personale in servizio;
ai fini delle prestazioni di fine servizio, gli obblighi di iscrizione e di contribuzione
dipendono non solo dalla Cassa che ha erogato il trattamento di fine servizio (Fondo
Enpas, per l’indennità di buonuscita, e Fondo Inadel, per l’indennità premio di servizio),
ma anche dalla circostanza, per i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN e per i
dirigenti con professionalità sanitaria del Ministero della Salute, se il nuovo rapporto di
lavoro, scaturente dalla riammissione in servizio dei già in quiescenza, consegue a un
contratto di lavoro con vincolo di subordinazione; in questo caso, essendo i rapporti di
lavoro stipulati successivamente al 1° gennaio 2001, i dipendenti interessati rientrano
obbligatoriamente in regime TFR pubblico ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, con
esclusivi obblighi contributivi a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro, nella misura
e nelle modalità precisate nel messaggio n. 2440 del 1° luglio 2019.
Diversamente, i docenti universitari, appartenenti alla categoria del personale non
contrattualizzato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in
quiescenza e riammessi in servizio secondo la normativa in oggetto, rientrando nella previsione
dell’articolo 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, rubricato “Riliquidazione e supplemento
dell'indennità”, sono soggetti alla reiscrizione al Fondo Enpas in regime TFS, per la maturazione
di una riliquidazione e di un supplemento dell’indennità di buonuscita, se si maturano le
condizioni del citato articolo 4; la misura del contributo è la medesima del personale in servizio,
pari complessivamente al 9,60%, calcolato sull’80% della retribuzione imponibile TFS, ripartito
nella quota a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro, in misura pari al 7,10%, e nella
quota a carico dei lavoratori, in misura pari al 2,50%; anche in questo caso, le Amministrazioni
datrici di lavoro sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del
prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa;
permane nel periodo della riammissione in servizio l’iscrizione al Fondo credito per
l’erogazione delle prestazioni creditizie e sociali, con obbligo a carico del lavoratore nella
misura dello 0,35% della retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
l’Amministrazione datrice di lavoro, qualunque sia la durata del contratto a tempo
determinato, è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento della
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), stabiliti dall’articolo 2, commi 25 e
29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,31% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, nonché al versamento del contributo integrativo per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto
dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Si evidenzia, in proposito, che le
Amministrazioni che non siano già titolari di una matricola DM devono richiederne
l’apertura per assolvere agli adempimenti relativi al versamento della contribuzione
NASpI. Al riguardo, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio
2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di
cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
Pertanto, con riferimento alla contribuzione versata per il periodo di riammissione in servizio si
fa presente che:
- i pensionati iscritti alla CPS, il cui trattamento pensionistico è a carico della medesima
cassa, possono chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione che
viene liquidata secondo le disposizioni previste dall’articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n.
610, a condizione che il servizio reso sia almeno di un anno compiuto;
- i pensionati iscritti alla CTPS, il cui trattamento pensionistico è a carico della medesima
cassa, possono chiedere al termine dell’attività lavorativa la liquidazione dell’indennità una
tantum ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, purché abbiano compiuto un anno
intero di servizio effettivo.
Conseguentemente, laddove l’incarico abbia una durata inferiore a dodici mesi, a tale attività
non conseguirà sotto il profilo pensionistico la liquidazione di una prestazione aggiuntiva.
Ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto si fa presente quanto segue:
- se il nuovo rapporto di lavoro dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario
nazionale e dei dirigenti del Ministero della Salute con professionalità sanitaria, già in
quiescenza e rientranti nelle deroghe transitorie poste dalla novella di cui al citato comma 6-
bis, consegue a un contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, i dipendenti interessati
rientrano obbligatoriamente in regime TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999;
- per i docenti universitari (personale non contrattualizzato) che svolgono attività
assistenziali in medicina e chirurgia e che sono riammessi in servizio, le competenti Strutture
territoriali INPS devono fare riferimento ai criteri indicati nell’articolo 4 del D.P.R. n.
1032/1973. In particolare, il primo comma del citato articolo 4 dispone che: “Al dipendente
statale, che abbia conseguito il diritto all’indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la
riliquidazione dell’indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia
durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull’ultima base
contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell’indennità già conferita e dei relativi
interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento […]”. Nell’eventualità in cui il periodo di
riammissione in servizio sia inferiore a due anni continuativi, ma non sia inferiore a un anno
continuativo, al dipendente spetta un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi
sull’ultima base contributiva per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta
anche nei casi di applicazione del primo comma del citato articolo 4, qualora risulti per
l’interessato più favorevole della riliquidazione del complessivo servizio. Ne consegue che se il
servizio prestato dopo la riammissione fosse inferiore a un anno continuativo non si procede
alla liquidazione della prestazione.
3. Indicazioni per l’elaborazione dei flussi Uniemens/ListaPosPA durante il periodo di
riammissione in servizio
Per i periodi in cui i lavoratori sono riammessi in servizio, i datori di lavoro devono
trasmettere mensilmente il flusso Uniemens/ListaPosPA utilizzando, a seconda dei
casi, uno dei seguenti codici di <Tipo Impiego>:
- 50: Riammissione in Servizio Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023 convertito dalla Legge 23
febbraio 2024, n. 18 – Dirigenti medici e sanitari del SSN; Dirigenti sanitari del Ministero della
Salute;
- 51: Riammissione in Servizio Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023, convertito dalla Legge
23 febbraio 2024, n. 18 - Docenti universitari.
I medesimi datori di lavoro devono valorizzare altresì l’elemento <TipoServizio> con il Codice 4
- Servizio Ordinario.
Per quanto attiene alla compilazione degli ulteriori elementi giuridici ed economici si rinvia a
quanto precedentemente illustrato in materia dall’Istituto.
Qualora al verificarsi delle fattispecie sopra descritte i datori di lavoro abbiano trasmesso le
denunce compilate in modo difforme da quanto illustrato con la presente circolare, i medesimi
devono inviare l’elemento V1, Causale 5 a correzione di quanto precedentemente comunicato.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 30/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.