Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 31/2024
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024
Riferimento normativo
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/02/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 31
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2024
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini
della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e
delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
INDICE
1. Premessa
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2024
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni
familiari per l'anno 2024
1. Premessa
Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti
esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa
sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui
continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente
l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di
famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.
Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare
data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì,
all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere
dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (cfr. la circolare n. 34/2022, paragrafo 5).
Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle,
nipoti;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione
di pensione per l'anno 2024
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare
sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai
centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione
programmato per il 2023 è stata pari al +4,3%.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1), da applicare
a decorrere dal 1° gennaio 2024 nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla
normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari per l'anno 2024
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio
2024 e per l'intero anno nell'importo mensile di 598,61 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2
gennaio 2024).
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l'anno 2024:
843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
1.475,32 euro per due genitori ed equiparati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
Allegato 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI
FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE
(AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2024
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle
successive tabelle 2, 3 e 4
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione del
Nucleo familiare tutti gli assegni familiari o quote di
trattamento di famiglia
maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 17.715,95 21.216,75
3 persone 22.779,35 27.276,19
4 persone 27.204,24 32.578,65
5 persone 31.632,83 37.881,18
6 persone 35.850,10 42.932,63
7 o più persone 40.066,61 47.983,28
Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI
FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE
(AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2024
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di
pensione che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente,
abbandonato/a, celibe o nubile.
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione del
tutti gli assegni familiari o quote di
Nucleo familiare trattamento di famiglia
maggiorazione di pensione
(+ 10 per cento)
(+ 10 per cento)
Euro Euro
2 persone 19.487,55 23.338,43
3 persone 25.057,29 30.003,81
4 persone 29.924,66 35.836,52
5 persone 34.796,11 41.669,30
6 persone 39.435,11 47.225,89
7 o più persone 44.073,27 52.781,61
Allegato 3
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI
FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE
(AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2024
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono
attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione del
tutti gli assegni familiari o quote di
Nucleo familiare trattamento di famiglia
maggiorazione di pensione
(+ 50 per cento)
(+ 50 per cento)
Euro Euro
2 persone 26.573,93 31.825,13
3 persone 34.169,03 40.914,29
4 persone 40.806,36 48.867,98
5 persone 47.449,25 56.821,77
6 persone 53.775,15 64.398,95
7 o più persone 60.099,92 71.974,92
Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI
FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE
(AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2024
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione
che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a,
celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono
attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
quale cessa la corresponsione del
tutti gli assegni familiari o quote di
Nucleo familiare trattamento di famiglia
maggiorazione di pensione
(+60 per cento)
(+ 60 per cento)
Euro Euro
2 persone 28.345,52 33.946,80
3 persone 36.446,96 43.641,90
4 persone 43.526,78 52.125,84
5 persone 50.612,53 60.609,89
6 persone 57.360,16 68.692,21
7 o più persone 64.106,58 76.773,25
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