Obblighi contributivi afferenti ai giovani assunti a tempo determinato con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro nella pubblica Amministrazione ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, di attuazione dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
Obblighi contributivi afferenti ai giovani assunti a tempo determinato con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro nella pubblica Amministrazione ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, di attuazione dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
Testo normativo
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Roma, 30/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
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centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 31
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Obblighi contributivi afferenti ai giovani assunti a tempo determinato
con contratto di apprendistato e contratto di formazione e lavoro
nella pubblica Amministrazione ai sensi del decreto ministeriale 21
dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, di attuazione
dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine agli obblighi
contributivi conseguenti alle assunzioni, da parte delle pubbliche
Amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto a
tempo determinato di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni da
stipulare entro la medesima data, di studenti di età inferiore a 24 anni con
contratto di formazione e lavoro, sulla base delle disposizioni del decreto
interministeriale 21 dicembre 2023, attuativo dell’articolo 3-ter del decreto-
legge n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2023, che
ha definito i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani nelle
pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001.
INDICE
1. Premessa
2. Contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e contratto di formazione e lavoro
nelle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, e del decreto interministeriale 21 dicembre 2023
3. Obblighi contributivi
4. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
6. Regolarizzazione periodi pregressi
1. Premessa
L’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74[1], riconosce alle pubbliche Amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, fino al
31 dicembre 2026, di assumere giovani laureati con contratto a tempo determinato di
apprendistato e, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni, con
contratto di formazione e lavoro.
In attuazione della suddetta previsione normativa è stato adottato il decreto 21 dicembre 2023
del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Università e della
ricerca, recante “Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto
a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale
mediante avvisi pubblicati sul portale InPA”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 17 del 22 gennaio 2024.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono, in particolare, indicazioni sugli obblighi
contributivi in carico alle pubbliche Amministrazioni che assumono personale con i contratti a
tempo determinato previsti dalla normativa in argomento.
2. Contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e contratto di
formazione e lavoro nelle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 3-ter del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e del decreto interministeriale 21 dicembre 2023
Come anticipato in premessa, l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2023, rubricato “Misure
per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione”, e il successivo decreto
interministeriale 21 dicembre 2023 hanno previsto le seguenti due forme contrattuali per
l’assunzione di giovani nella pubblica Amministrazione: il contratto di lavoro a tempo
determinato di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro.
Tali possibilità di reclutamento sono riconosciute alle pubbliche Amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 nel limite del 10 per cento delle
facoltà assunzionali esercitabili, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche Amministrazioni e ai relativi limiti
di spesa, di cui, rispettivamente, all’articolo 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo e
all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province
e le Città metropolitane la percentuale è incrementata al 20 per cento e, comunque, per
almeno una unità.
Il comma 4-bis dell’articolo 3-ter in commento ha inoltre previsto[2] che, fermo restando il
rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165/2001, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di
ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal medesimo
articolo 3-ter, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e
34-bis del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato può avere una
durata massima di trentasei mesi e può essere stipulato per reclutare, fino al 31 dicembre
2026, giovani laureati individuati su base territoriale.
Il contratto di formazione e lavoro, invece, è finalizzato ad assumere a tempo determinato,
attraverso convenzioni non onerose da stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con istituzioni
universitarie legalmente riconosciute, studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso
gli esami previsti dal piano di studi.
Il decreto interministeriale 21 dicembre 2023 ha fissato i criteri e le procedure per favorire il
reclutamento dei giovani nella pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di accesso al pubblico impiego, definendo anche i contenuti omogenei delle
convenzioni[3], previste ex lege per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro e aventi
carattere facoltativo nel caso di contratto di apprendistato.
Al fine di favorire il reclutamento, le Amministrazioni procedenti possono dare avvio al
contratto di formazione e lavoro, in attesa della stipula delle citate convenzioni[4].
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto interministeriale 21 dicembre 2023, il personale assunto sulla
base del provvedimento in esame è inquadrato nell’area dei funzionari, a livello retributivo
iniziale, del comparto Funzioni centrali o nella corrispondente area prevista dall’ordinamento
dell’Amministrazione procedente.
Il personale in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego[5], che abbia
ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, a seguito di una relazione motivata
concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita, alla scadenza
dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
Infine, secondo quanto disposto dell’articolo 9 del decreto interministeriale in commento, ai fini
del medesimo decreto non si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ovvero le disposizioni relative all’apprendistato.
3. Obblighi contributivi
Da quanto illustrato nei paragrafi precedenti, si rileva che le forme contrattuali, come
configurate dalla normativa in argomento, presentano caratteristiche peculiari e differenti sia
rispetto all’apprendistato, definito all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2015 come un
“contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei
giovani”, sia rispetto al contratto di formazione e lavoro, disciplinato dall’articolo 3 del decreto-
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, e dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, attualmente previsto per le sole pubbliche
Amministrazioni[6].
Tali caratteristiche, il rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego e
l’inquadramento contrattuale del personale, rilevano sul piano degli obblighi contributivi.
Considerata la specialità della disciplina prevista dall’articolo 3-ter del decreto legge n. 44/2023
e dal successivo decreto interministeriale 21 dicembre 2023, nonché la mancanza di una
specifica regolazione degli obblighi contributivi, le pubbliche Amministrazioni che assumono
giovani secondo le particolari forme contrattuali in commento sono tenute all’assolvimento
degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori assunti a tempo
determinato dalle stesse Amministrazioni, con riferimento alle Casse e ai Fondi di iscrizione
delle medesime ai fini IVS (ad esempio, CPDEL, CTPS, FPLD), ai Fondi della Gestione pubblica
(ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP.
Per il personale assunto con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2023, le pubbliche
Amministrazioni sono tenute, inoltre, al versamento della contribuzione di finanziamento delle
prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) disciplinata dal decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto
dall’art. 2, comma 2 e comma 29, lett. d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo
integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n.
845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
Per effetto di quanto disposto dalla lettera d) del comma 29 dell’articolo 2 della legge n.
92/2012, non è dovuto il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo 2,
pari all’1,40% della retribuzione imponibile.
Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le pubbliche Amministrazioni che non sono
titolari di una matricola “DM”, devono richiederne l’apertura per gli adempimenti informativi
verso l’INPS.
In tale senso, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007,
nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’allegato
n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
4. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <ListaPosPA> del flusso
Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile Uniemens-ListaPosPA le pubbliche
Amministrazioni che assumono personale ai sensi della normativa in oggetto devono utilizzare,
a partire dalla competenza di febbraio 2025, i seguenti codici <Tipo Impiego> istituiti allo
scopo:
- “48”, avente il significato di “Contratto di lavoro di apprendistato a tempo determinato di
cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge
74/2023”;
- “49”, avente il significato di “Contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/2023, convertito, con modificazioni,
dalla legge 74/2023”.
I suddetti codici devono essere utilizzati per dichiarare i rapporti di lavoro instaurati secondo la
disciplina normativa in argomento entro il mese di dicembre 2026, per la durata del singolo
contratto.
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <PosContributiva> del flusso
Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile Uniemens a partire dalla competenza di
febbraio 2025, le pubbliche Amministrazioni che assumono personale ai sensi della normativa
in oggetto devono utilizzare i seguenti codici <TipoLavoratore> istituiti allo scopo:
- “AD”, avente il significato di “Contratto di lavoro di apprendistato a tempo determinato di
cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/23, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023”;
- “CL”, avente il significato di “Contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 74/2023”.
Per determinare il corretto carico contributivo che, si rammenta, è il medesimo in relazione ai
<TipoLavoratore> sopra individuati, devono essere utilizzati i nuovi codici <TipoContribuzione>
a tale scopo istituiti:
- “ID”, avente il significato di “Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al
versamento della contribuzione DS e IVS in misura piena”;
- “IG”, avente il significato di “Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al
versamento della contribuzione DS e IVS contributo ex Gescal ridotto”;
- “IS”, avente il significato di “Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al
versamento della sola contribuzione DS”.
I suddetti codici devono essere utilizzati per dichiarare i rapporti di lavoro instaurati secondo la
disciplina in argomento entro il mese di dicembre 2026, per la durata del singolo contratto.
Nel caso in cui le Amministrazioni che assumono personale con le tipologie contrattuali in
argomento siano già in possesso di una matricola “DM”, le medesime devono utilizzare la
stessa matricola per denunciare i lavoratori assunti con i codici <Tipo Lavoratore> e i codici
<TipoContribuzione> sopra indicati.
Laddove l’Amministrazione non sia già titolare di una matricola “DM”, come anticipato al
paragrafo 3 della presente circolare, la medesima deve chiedere l’apertura di una posizione
contributiva sulla quale esporre i lavoratori assunti con i codici <Tipo Lavoratore> e i codici
<TipoContribuzione> sopra indicati.
I lavoratori devono essere valorizzati come segue:
- <Qualifica1> uguale a “2”;
- <Qualifica2> qualsiasi;
- <Qualifica3> uguale “D”;
- <TipoContribuzione> “ID”; “IG”; “IS”;
- <TipoLavoratore> “AD” o “CL”.
6. Regolarizzazione periodi pregressi
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, la regolarizzazione delle mensilità da gennaio
2024 a gennaio 2025 deve avvenire attraverso la trasmissione di Elementi V1, Causale 5, per
ciascun dipendente interessato e il versamento dei relativi contributi.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di
competenza da gennaio 2024 a gennaio 2025, le Amministrazioni interessate devono procedere
all’invio di flussi regolarizzativi (DM/VIG).
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni per la gestione delle relative sanzioni.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] L’articolo 3-ter è stato successivamente modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
[2] Il medesimo comma 4-bis dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2023 ha altresì
disposto che: “[...] alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in
materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo
periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.
[3] In particolare, gli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 dicembre 2023
concernono i requisiti per l’ammissione alle prove concorsuali, prevedendo appositi avvisi delle
amministrazioni procedenti sul portale www.inpa.gov.it della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, le tipologie delle prove selettive, la territorialità
del reclutamento, i criteri di valutazione dei titoli accademici, il bando di concorso e la
commissione esaminatrice; l’articolo 7 del medesimo decreto individua i contenuti delle
convenzioni.
[4] Cfr. la lettera di presentazione del decreto interministeriale a firma del Ministro per la
Pubblica Amministrazione inoltrata alle pubbliche Amministrazioni.
[5] Requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come da ultimo sostituito, dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
[6] Cfr. anche l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001.
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