Articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sull’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti.
Articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sull’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 22/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 32
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per i coltivatori diretti
e gli imprenditori agricoli professionali. Chiarimenti sull’applicazione
del regime de minimis ai coltivatori diretti.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti relativi all’applicazione
del regime de minimis ai coltivatori diretti e la possibilità per i medesimi, in
sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di
ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato all’intero
nucleo familiare ovvero solo a se stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo
familiare.
Con circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 sono state fornite le indicazioni operative per la
fruizione dell’esonero del contributo per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli
professionali (IAP), di cui all’articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
A norma dell’articolo 1, comma 344, della legge di bilancio 2017, l’esonero ha ad oggetto la
quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui
all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto lo IAP e il CD per
l’intero nucleo (cfr. la circolare n. 85/2017, par. 2).
L’esonero è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1048/2013 della
Commissione Europea relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis. Per il settore agricolo, il de minimis è
pari a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari. Pertanto, l’esonero contributivo è
riconosciuto esclusivamente entro tali limiti del regime de minimis, così come puntualizzato
con la circolare n. 85/2017, paragrafo 4, lettera b).
Conseguentemente, nel rispetto della normativa comunitaria, come specificato nell’allegato 4
della citata circolare, in caso di superamento delle predette soglie de minimis l’esonero non
potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi detti massimali.
In base al disposto normativo, con riferimento ai coltivatori diretti, il sistema di calcolo
dell’esonero applicato in via generale all’intero nucleo familiare può determinare, in talune
fattispecie, la completa esclusione dal beneficio, compreso il giovane coltivatore diretto, pur in
presenza nella fattispecie considerata dei requisiti previsti dalla legge per il diritto all’esonero.
Pertanto, al fine di dare compiuta applicazione alla normativa ed evitare eventuali effetti
distorsivi, si reputa opportuno precisare che il coltivatore diretto richiedente può modulare la
propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero
nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il
nucleo familiare. Si precisa che le eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute
successivamente all’accoglimento della domanda non producono effetti sul beneficio concesso.
In tal senso si è espressa anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
Politiche Europee che, con il parere n. DPE 66 P-4 del 5 gennaio 2018, ha concluso che ”la
soluzione descritta appare idonea, in quanto consente, da un lato, il rispetto della soglia de
minimis prevista dalla normativa unionale e, dall’altro, l’accesso alla misura agevolativa da
parte di tutti i coltivatori diretti interessati in possesso dei requisiti, di cui alla legge
232/2016”.
Sulla base di quanto esposto, qualora le richieste di ammissione al beneficio presentate
nell’anno 2017 siano state respinte per superamento del de minimis calcolato per l’intero
nucleo familiare, sarà necessario presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018, come
disposto con il messaggio n. 195 del 17/01/2018. L’istanza deve essere presentata
esclusivamente in via telematica utilizzando i nuovi modelli denominati “Esonero contributivo
per CD e IAP 2016 BIS” e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”, disponibili all’interno
del Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli (cfr. la circolare n. 85/2017, par. 5).
In tali modelli è presente una nuova apposita sezione denominata “DICHIARAZIONE ELENCO
SOGGETTI ISCRITTI” contenente i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari
dell’esonero. In tale sezione, il richiedente può deselezionare i soggetti per i quali non intende
chiedere il beneficio ed inserire, in un’apposita riga vuota, i dati di eventuali componenti,
ancora non indicati tra i soggetti attivi del nucleo, per i quali si intende richiedere il beneficio.
Il titolare del nucleo, invece, non è deselezionabile in quanto è espressamente a tale soggetto
che la norma si riferisce.
Il titolare dell’azienda viene automaticamente associato alla richiesta. Nel caso in cui risulti
presente un titolare non attivo, la procedura evidenzierà un messaggio di errore, in
considerazione del fatto che la norma ha come destinatario dell’agevolazione il giovane
imprenditore coltivatore diretto e non si applica alle situazioni caratterizzate da un titolare non
attivo che non esercita attività diretto-coltivatrice.
Per le istanze di esonero accettate, si rammenta l’impegno da parte del titolare dell’azienda di
comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda
dovesse ricevere successivamente.
Il modello da utilizzare per le predette comunicazioni, denominato “Esonero contributivo per
CD e IAP – De Minimis”, sarà disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli a partire
dal 15 marzo.
Nelle fattispecie in cui l’aiuto comporti il superamento del limite del de minimis, il titolare
beneficiario conserva, rinunciando all’aiuto, il diritto all’esonero ex lege n. 232/2016. In caso
contrario, l’esonero verrà revocato con effetto retroattivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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