Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 33/2022

Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle

Pubblicato: 27/02/2022 In vigore dal: 27/02/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 28/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 33 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica che sulla rata in pagamento nel mese di marzo si è provveduto all’applicazione delle modifiche alla tassazione previste dalla legge di Bilancio 2022, che sono state riviste le detrazioni per i figli a carico, che è stata attribuita la maggiorazione ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e che è cessata l’erogazione degli assegni al nucleo familiare e degli assegni familiari nei casi previsti dal D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. È stata, inoltre, applicata la perequazione all’1,70% come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 282 del 26 novembre 2021. INDICE Premessa 1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 2.1 Novità in materia di detrazioni 2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l’assegno al nucleo familiare e per l’assegno familiare 3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2021 4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità Premessa Con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 sono stati descritti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2022. È stato altresì comunicato che al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 l’Istituto ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,60%, e che nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 sarebbe stata effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione derivanti dall’applicazione del coefficiente dell’1,70%, previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato disciplinato l’assegno unico e universale per i figli a carico le cui disposizioni hanno rilevanti impatti sull’attribuzione delle detrazioni per i figli e sul diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF). La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto, all’articolo 1, comma 2, alcune modifiche alle aliquote IRPEF e alle detrazioni fiscali, modificando gli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tanto rappresentato, con la presente circolare si illustrano le lavorazioni effettuate sulle rate di pensione in pagamento nel mese di marzo 2022 per l’adeguamento delle pensioni alle novità legislative sopra descritte. Tenuto conto che, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, è stato comunicato che nell'anno 2021, la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all’1,90%, si è provveduto anche all’aggiornamento delle tabelle relative ai massimali di retribuzione e delle fasce pensionabili. 1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 ha modificato gli articoli 11 e 13 del TUIR. L’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 234/2021, in particolare, ha disposto modifiche all’articolo 11, comma 1, del TUIR, con riguardo alle aliquote fiscali relative alla tassazione ordinaria IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2022, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di imposta. Le tabelle allegate alla presente circolare sono state conseguentemente aggiornate. L’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 234/2021, ha disposto modifiche alle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi di cui all’articolo 13 del TUIR. Inoltre, l’articolo 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, superata la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e di spettanza dello stesso (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e ha altresì abrogato la cosiddetta ulteriore detrazione fiscale di cui all’articolo 2 del decreto-legge citato. Con particolare riguardo al trattamento integrativo si precisa che a decorrere dall’anno 2022 l’Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro. Il calcolo fiscale è stato adeguato sulla base delle modifiche sopra esposte, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con l’attribuzione dei relativi conguagli, ove spettanti. Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota richiesta non sia più vigente. 2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 2.1. Novità in materia di detrazioni L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021ha apportato all'articolo 12 del TUIR le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° marzo 2022: “a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»; b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»; d) il comma 1-bis è abrogato; e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»; f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.” Pertanto, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a: mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni; revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili; revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni; revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli; revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico. In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione. 2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l’assegno al nucleo familiare e per l’assegno familiare Il decreto legislativo n. 230/2021, all’articolo 1, ha istituto dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto disciplinato dal citato decreto. L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”. Il successivo articolo 11 apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che l’assegno temporaneo per i figli minori(articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo del precedente termine del “31 dicembre 2021”. In applicazione delle predette disposizioni si è provveduto: 1. a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022; 2. a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale. Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020”. Il predetto decreto conferma, all’articolo 1, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari allo 0% dal 1° gennaio 2021. All’articolo 2 prevede, invece, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,70% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. In fase di rinnovo delle pensioni per l’anno 2022, come indicato nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 e anticipato in premessa, è stata applicata la percentuale di perequazione, pari all’1,60%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale. Con la presente circolare si comunica l’avvenuta applicazione, sulla rata di marzo 2022, dell’indice di perequazione dell’1,70% con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti. 4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità Come anticipato in premessa, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all’ 1,90%. Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2022. Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2022 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2023, si è proceduto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell’1,90%, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2% annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2022, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dell’1,90% (525,38 euro mensili), con la citata circolare n. 15/2022, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dell’1,70%, stabilito con il citato decreto ministeriale del 17 novembre 2021, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo. Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2022 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivo, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2023, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva. Si comunica, infine, che per le pensioni con decorrenza nell’anno 2022 le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell’1,90%. Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Si allegano alla presente circolare le tabelle aggiornate con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022 (Allegato n. 1). Le tabelle, su cui è già stato operato l’aggiornamento all’1,90%, riportano in calce la specifica indicazione. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2022 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,70% Limiti di reddito INVCIV totali 0,40% Indennità INVCIV 0,90% Tabelle F, G, O, R, S, T, U aggiornate all’indice di perequazione definitivo 2022, 1,90% Valori definitivi 2021 allo 0% A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 1 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 2 INDICE Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A1 l’anno 2021 sociali pag. 5 Valori definitivi Aumenti per costo vita A2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 A3bis Importo aggiuntivo A4 Importo Indennità Integrativa Speciale A5 pag. 6 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici A6 di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo) Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7 Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B1 l’anno 2022 sociali Valori provvisori Aumenti per costo vita B2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3 pag. 7 Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis Importo aggiuntivo B4 Importo Indennità Integrativa Speciale B5 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B6 pag. 8 di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo) Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7 Disposizioni legislative per aumenti costo vita B8 pag. 9 Pensioni dei fondi speciali di Fondo Clero C.1 previdenza Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Importo dei minimi Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3 pag. 13 Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4 Fondo Esattoriali C.5 Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6 Fondo Telefonici C.7 pag. 14 Fondo per il Personale di Volo C.8 Limiti di reddito per Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1 l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 15 delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3 Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4 pag. 16 Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli E.1 di invalidità Assegni di invalidità pag. 17 Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2 Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1 superstiti con i redditi del pag. 18 beneficiario Importi dei limiti di reddito F.2 Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1 invalidità con i redditi del pag. 19 beneficiario Importi dei limiti di reddito G.2 Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale H.1 pag. 20 trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag. 21 sociale Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.3 pag. 22 sociale per i titolari di pensione di inabilità Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1 sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 23 L.488/1999 Aumento della pensione sociale L.3 pag. 24 Aumento dell’assegno vitalizio L.4 pag. 25 Assegno sociale L.5 Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 26 L.488/1999 Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 27 Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 28 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 3 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.9 INVCIV /PS pag. 29 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.10 INVCIV /AS Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.11 INVCIV /PS (ciechi civili) pag. 30 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria L.12 INVCIV /AS (ciechi civili) Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1 civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2 pag. 31 Ciechi civili di fascia 9 M.1.3 Ciechi civili di fascia 10 M.1.4 Ciechi civili di fascia 11 M.1.5 Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6 pag. 32 Ciechi civili di fascia 14 M.1.7 Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8 Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1 Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 33 Sordomuti di fascia 26 M.2.3 Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1 Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 34 Invalidi civili di fascia 33 M.3.3 Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4 Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5 pag. 35 Invalidi civili di fascia 46 M.3.6 Talassemici M.3.7 pag. 36 Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 37 Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 38 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2 pag. 39 sessantacinque Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3 pag. 40 ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17) Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4 pag. 41 con regole PS Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5 pag. 42 con regole AS Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1 pag. 43 persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 44 Detrazione per il coniuge N.2A pag. 45 Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 46 Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 47 Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 reddito pensionabili pag. 48 Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2 Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R imponibile pag. 49 Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia U pag. 50 Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per V pag. 51 trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri” N.B.: Le tabelle F, G, O, R, S, T, U sono state aggiornate sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 4 Tabella A IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2021 Valori definitivi 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori Assegni Pensioni Decorrenza Assegni sociali dipendenti e vitalizi sociali autonomi 1° gennaio 2021 515,58 293,90 379,33 460,28 IMPORTI ANNUI 6.702,54 3.820,70 4.931,29 5.983,64 2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo) Dal percentuale spettante 0,0 % 1° gennaio 2021 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 5 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo delle pensioni Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento (TM x 13 + importo aggiuntivo) 154,94 6.857,48 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13) 10.053,81 20.107,62 5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^ 01.01.2021 789,55 769,55 6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) % indice Importo trattamenti complessivi Fasce trattamenti perequazione Aumento dal complessivi da attribuire del da a Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.546,74 1° Oltre 3 e fino a 5 gennaio 90 1,1250 % 1.546,75 2.577,90 volte il TM 2021: Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.577,91 qualsiasi 7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) Decorrenza Importo trattamento Dal 1° gennaio 548,70 2021: IMPORTI ANNUI 7.133,10 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 6 Tabella B IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2022 Valori provvisori 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori Assegni Pensioni Decorrenza Assegni sociali dipendenti e vitalizi sociali autonomi 1° gennaio 2022 524,35 298,90 385,78 468,11 IMPORTI ANNUI 6.816,55 3.885,70 5.015,14 6.085,43 2 – AUMENTI PER COSTO VITA % indice Importo trattamenti complessivi Fasce trattamenti perequazione Aumento dal complessivi da attribuire del da a Fino a 4 volte il TM 100 1,700 % - 2.062,32 1° Oltre 4 e fino a 5 gennaio 90 1,530 % 2.062,33 2.577,90 volte il TM 2022: Oltre 5 volte il TM 75 1,275 % 2.577,91 - 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo delle pensioni Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento (TM x 13 + importo aggiuntivo) 154,94 6.971,49 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13) 10.224,83 20.449,65 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 7 5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^ 01.01.2022 802,98 782,98 6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo) Dal percentuale spettante 1,70 % 1° gennaio 2022 7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) Decorrenza Importo trattamento Dal 1° gennaio 558,03 2022: IMPORTI ANNUI 7.254,39 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 8 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”. - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”. - Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. - Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 9 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che: “Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che: Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: - per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; - per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: - nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 10 - nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS. L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che: Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: - nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 11 INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; - nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS. L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che: a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: - nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; - nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; - nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 12 Tabella C PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA IMPORTO DEI MINIMI 1 – Fondo Clero Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione Fondo Clero Decorrenza eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni Importo 1.1.2021 515,58 5,96 1.1.2022 524,35 6,06 2 – Fondo Addetti Imposte di consumo 1.1.2021 457,93 1.1.2022 465,71 3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas Decorrenza Importo 1.1.2021 515,58 1.1.2022 524,35 4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi Importo 1.1.2021 567,10 515,58 1.1.2022 576,74 524,35 5 – Fondo Esattoriali Decorrenza Importo 1.1.2021 359,16 1.1.2022 365,27 6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto Decorrenza Importo 1.1.2021 515,58 1.1.2022 524,35 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 13 Segue Tabella C 7 – Fondo Telefonici Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio Decorrenza decorrenza anteriore al poi utile 1° febbraio 1997 Importo 1.1.2021 734,52 515,58 514,19 1.1.2022 747,01 524,35 522,93 8 – Fondo per il Personale di Volo 1.1.2021 515,58 1.1.2022 524,35 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 14 Tabella D LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che personale che personale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2021 Oltre € 13.405,08 Fino a € 6.702.54 Oltre € 6.702.54 fino a 13.405,08 2022 Oltre € 13.633,10 Fino a € 6.816,55 Oltre € 6.816,55 fino a 13.633,10 2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2021 Oltre € 33.512,70 Fino a € 26.810,16 Da € 26.810,16 fino a 33.512,70 2022 Oltre € 34.082,75 Fino a € 27.266,20 Da € 27.266,20 fino a 34.082,75 Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2021 Oltre € 26.810,16 Fino a € 20.107,62 Da € 20.107,62 fino a 26.810,16 2022 Oltre € 27.266,20 Fino a € 20.449,65 Da € 20.449,65 fino a 27.266,20 Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 15 Segue Tabella D 4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993 Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Decorrenza Dipendenti Integrazione Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre 1939 1934 1 gennaio 2000 Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre 1934 1929 Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935 1 gennaio 2001 Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930 Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al 31 dicembre 1940 30 dicembre 1935 1 gennaio 2002 Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1935 30 dicembre 1930 FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE Percentuale di Fasce di reddito cumulato con il coniuge integrazione Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 70% lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40% lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano. Percentuale di Anno Fasce di reddito coniugale integrazione Da € 26.810,16 a € 33.512,70 70% 2021 Da € 33.512,70 a € 40.215,24 40% Da € 27.266,20 a € 34.082,75 70% 2022 Da € 34.082,75 a € 40.899,30 40% A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 16 Tabella E INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’ Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2021 Oltre € 11.967,28 Oltre € 17.950,92 2022 Oltre € 12.170,86 Oltre € 18.256,29 ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 Decorrenza Importo mensile 1.8.1984 285.000 1.7.1985 315.000 1.7.1987 372.000 1.7.1989 421.000 1.7.1991 496.000 1.1.1994 580.000 1.1.1996 639.000 1.1.1999 704.000 1.7.2000 715.000 1.7.2001 734.000 Euro 1.1.2002 379,08 1.7.2002 389,32 1.7.2003 398,66 1.1.2004 406,99 1.7.2005 415,13 1.7.2006 422,19 1.7.2007 430,63 1.1.2008 457,67 1.7.2009 472,45 1.7.2010 475,99 1.7.2011 483,37 1.1.2012 510,83 1.7.2013 526,26 1.7.2014 532,21 1.7.2015 533,22 1.7.2016 533,22 1.7.2017 533,22 1.7.2018 539,09 1.7.2019 545,02 1.7.2020 547,75 1.7.2021 547,75 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 17 Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Percentuale di Anno Ammontare dei redditi riduzione Fino a € 20.107,62 Nessuna Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16 25 per cento 2021 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 40 per cento Oltre € 33.512,70 50 per cento Fino a € 20.489,82 Nessuna Oltre € 20.489,82 fino a € 27.319,76 25 per cento 2022 Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 40 per cento Oltre € 34.149,70 50 per cento A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 18 Tabella G CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a € 26.810,16 Nessuna 2021 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 25 per cento Oltre € 33.512,70 50 per cento Fino a € 27.319,76 Nessuna 2022 Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 25 per cento Oltre € 34.149,70 50 per cento A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 19 Tabella H MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 IMPORTI 2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001 Da Mensile 50.000 Mensile 25,83 60 anni Annuo 650.000 Annuo 335,79 Da Mensile 160.000 Mensile 82,64 65 anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32 Da Mensile 160.000 70 anni Annuo 2.080.000 Da Mensile 180.000 75 anni Annuo 2.340.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 60 anni di età 65 anni di età TM AS personale coniugale personale coniugale 2021 6.702,54 5.983,64 7.038,33 13.021,97 7.776,86 13.760,50 2022 6.816,55 6.085,43 7.152,34 13.237,77 7.890,87 13.976,30 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell’anno. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 20 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 IMPORTI La maggiorazione rimane invariata La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre dal 1 gennaio 2008 2007 Da mensile 123,77 mensile 136,44 60 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da mensile 123,77 mensile 136,44 65 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da mensile 123,77 mensile 136,44 70 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). TM AS Limite personale Limite coniugale 2021 6.702,54 5.983,64 8.476,26 14.459,90 2022 6.816,55 6.085,43 8.590,27 14.675,70 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell’anno. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. Età dalla quale spetta settimane di contribuzione anni di riduzione età l’aumento fino a 129 0 70 da 130 fino a 389 1 69 da 390 fino a 649 2 68 da 650 fino a 909 3 67 da 910 fino a 1169 4 66 da 1170 in poi 5 65 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 21 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 IMPORTI mensile 136,44 Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di età annuo 1.773,72 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). TM AS Limite personale Limite coniugale 2021 6.702.54 5.983,64 8.476,26 14.459,90 2022 6.816,55 6.085,43 8.590,27 14.675,70 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell’anno. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 22 Tabella L PENSIONI SOCIALI 1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti) Importo Reddito Reddito annuo del Importo mensile da mensile annuo del Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension pensionato reddito del coniuge (RT) sociale e (RP) sociale ZERO < 12.059,18 Zero 379,33 > 4.931,29 qualunque 379,33 zero < 4.931,29 > 16.990,47 379,33 zero 2021 < 4.931,29 < 12.059,18 RP/13 < 4.931,29 > 12.059,18 e < RP / 13 (*) oppure 16.990,47 (RT - 12.059,18) / 13 (*) ZERO < 12.264,19 Zero 385,78 > 5.015,14 qualunque 385,78 zero < 5.015,14 > 17.279,33 385,78 zero 2022 < 5.015,14 < 12.264,19 RP/13 < 5.015,14 > 12.264,19 e < RP / 13 (*) oppure 17.279,33 (RT - 12.264,19) / 13 (*) 2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Importo Reddito Reddito annuo del Importo mensile da mensile annuo del Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension pensionato reddito del coniuge (RT) sociale e (RP) sociale ZERO < 12.059,18 Zero 293,90 > 3.820,70 qualunque 293,90 zero < 3.820,70 > 15.879,88 293,90 zero 2021 < 3.820,70 < 12.059,18 RP/13 < 3.820,70 12.059,18 e < 15.879,88 RP / 13 (*) oppure (RT - 12.059,18) / 13 (*) ZERO < 12.264,19 Z e r o 2 9 8 , 9 0 > 3.885,70 qualunque 2 98,90 z e r o < 3.885,70 > 16.149,89 2 98,90 z e r o 2022 < 3.885,70 < 12.264,19 R P /13 < 3.885,70 12.264,19 e < 16.149,89 RP / 13 (*) oppure (RT – 12.264,19) / 13 (*) (*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 23 Segue Tabella L AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE 2021 2022 Da mensile 272,69 mensile 275,01 65 annuo 3.544,97 annuo 3.575,13 anni Da mensile 272,69 mensile 275,01 70 annuo 3.544,97 annuo 3.575,13 anni Da mensile 272,69 mensile 275,01 75 annuo 3.544,97 annuo 3.575,13 anni LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE • A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) PS AS Limite personale Limite coniugale 2021 4.931,29 5.983,64 8.476,26 14.459,90 2022 5.015,14 6.085,43 8.590,27 14.675,70 IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE • L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket” di 5,17 € (lire 10.000). A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 24 Segue Tabella L AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI Pensionato coniugato Importo mensile aumento Anno Pensionato solo (A) (B) spettante 358,12 2021 8.476,26 14.459,90 A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13 361,89 2022 8.590,27 14.675,70 A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13 NOTE ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO. ▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO. € 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della PSO, pari a € 3.820,70 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.655,56. € 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64. € 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della PSO, pari a € 3.885,70 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.704,57. € 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 25 Segue Tabella L ASSEGNO SOCIALE 5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile (RP) assegno sociale (RC) assegno sociale Zero 460,28 Zero 460,28 2021 > 5.983,64 Zero > 11.967,28 Zero < 5.983,64 (5.983,64 – RP) / 13 < 11.967,28 (11.967,28 - RC) / 13 ZERO 4 68,11 Z ero 468,11 2022 > 6.085,43 Zero > 12.170,86 Zero < 6.085,43 (6.085,43 - RP) / 13 < 12.170,86 (12.170,86 - RC) / 13 6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Zero 374,85 Zero 374,85 2021 > 4.873,05 Zero > 10.856,69 Zero < 4.873,05 (4.873,05 – RP) / 13 < 10.856,69 (10.856,69 - RC) / 13 ZERO 3 81,23 Z ero 381,23 2022 > 4.955,99 Zero > 11.041,42 Zero < 4.955,99 (4.955,99 - RP) / 13 < 11.041,42 (11.041,42 - RC) / 13 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 26 Segue Tabella L AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE 2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001 Da mensile 25.000 mensile 12,92 65 anni annuo 325.000 annuo 167,96 Da mensile 25.000 70 anni annuo 325.000 Da mensile 40.000 75 anni annuo 520.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) AS TM Limite personale Limite coniugale 2021 5.983,64 6.702.54 6.151,60 12.854,14 2022 6.085,43 6.816,55 6.253,39 13.069,94 IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE • L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 27 Segue Tabella L MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE 2021 2022 Da mensile 191,74 mensile 192,68 65 anni annuo 2.492,62 annuo 2.504,84 Da mensile 191,74 mensile 192,68 70 anni annuo 2.492,62 annuo 2.504,84 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) AS Limite personale Limite coniugale 2021 5.983,64 8.476,26 14.459,90 2022 6.085,43 8.590,27 14.675,70 IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE • L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13 • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. Nota bene Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 28 Segue Tabella L CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999 9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 3.820,70 < 15.879,88 85,43 > 3.820,70 > 15.879,88 (4.931,29 – A) / 13 2021 e e oppure < 4.931,29 < 16.990,47 (16.990,47 – B) / 13 > 4.931,29 Qualunque 0 < 3.885,70 < 16.149,89 86,88 > 3.885,70 > 16.149,89 (5.015,14 – A) / 13 2022 e e oppure < 5.015,14 < 17.279,33 (17.279,33 – B) / 13 > 5.015,14 Qualunque 0 10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 4.873,05 < 10.856,69 85,43 > 4.873,05 > 10.856,69 (5.983,64 – A) / 13 2021 e e oppure < 5.983,64 < 11.967,28 (11.967,28 – B) / 13 > 5.983,64 Qualunque 0 < 4.955,99 < 11.041,42 86,88 > 4.955,99 > 11.041,42 (6.085,43 – A) / 13 2022 e e oppure < 6.085,43 < 12.170,86 (12.170,86 – B) / 13 > 6.085,43 Qualunque 0 In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 29 Segue Tabella L CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931) Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile Anno pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento Fasce 6, 8, 11, 12, 13, Fasce 7 e 10 16 e 17 < 3.820,70 < 15.879,88 72,66 56,07 > 3.820,70 e < 15.879,88 (4.765,28 – A) / 13 < 4.765,28 2021 > 3.820,70 > 15.879,88 (4.765,28 – A) / 13 (*) e e (16.824,46 – B) / 13 (*) < 4.765,28 < 16.824,46 > 4.765,28 > 16.824,46 0 < 3.885,70 < 16.149,89 73,90 57,03 > 3.885,70 e < 16.149,89 (4.846,40 – A) / 13 < 4.846,40 2022 > 3.885,70 > 16.149,89 (4.846,40 – A) / 13 (*) e e (17.110,59 – B) / 13 (*) < 4.846,40 < 17.110,59 > 4.846,40 > 17.110,59 0 (*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930) Solo Pensionato Pensionato + Coniuge Anno Importo mensile Importo mensile Reddito annuo (A) Reddito annuo (B) dell’aumento dell’aumento 4.873,05 72,66 < 10.856,69 72,66 > 4.873,05 e > 10.856,69 e (11.801,27 – B) / 2021 (5.817,63 - A) / 13 < 5.817,63 < 11.801,27 13 > 5.817,63 0 > 11.801,27 0 4.955,99 73,90 < 11.041,42 73,90 > 4.955,99 e (5.916,69 - A) / > 11.041,42 e (12.002,12 – B) / 2022 < 5.916,69 13 < 12.002,12 13 > 5.916,69 0 > 12.002,12 0 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 30 Tabella M PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI Tabella M.1 1 – CIECHI CIVILI 1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2021 16.982,49 287,09 1.1.2022 17.050,42 291,98 2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2021 16.982,49 310,48 1.1.2022 17.050,42 315,76 3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2021 213,79 a titolo della minorazione 1.1.2022 215,35 4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità limite di reddito indennità di decorrenza importo mensile annuo personale accompagnamento (*) 1.1.2021 16.982,49 310,48 938,35 1.1.2022 17.050,42 315,76 946,80 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 31 Segue Tabella M 1 5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità decorrenza limite di reddito indennità di importo mensile annuo personale accompagnamento (*) 1.1.2021 16.982,49 287,09 938,35 1.1.2022 17.050,42 291,98 946,80 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi 6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale 16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale 17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13 decorrenza limite di reddito importo mensile indennità speciale annuo personale 1.1.2021 16.982,49 287,09 213,79 1.1.2022 17.050,42 291,98 215,35 (*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi 7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA Fascia Tipologia 14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2021 8.164,73 213,08 1.1.2022 8.197,39 216,71 8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento 18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento 19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15 decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2021 938,35 a titolo della minorazione 1.1.2022 946,80 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 32 Tabella M.2 2 - SORDOMUTI 1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione limite di reddito indennità di decorrenza importo mensile annuo personale comunicazione (*) 1.1.2021 16.982,49 287,09 258,82 1.1.2022 17.050,42 291,98 260,76 (*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi 2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25 25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2021 258,82 a titolo della minorazione 1.1.2022 260,76 3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2021 16.982,49 287,09 1.1.2022 17.050,42 291,98 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 33 Tabella M.3 3 – INVALIDI CIVILI 1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2021 16.982,49 287,09 1.1.2022 17.050,42 291,98 2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA Fascia Tipologia 34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2021 4.931,29 287,09 1.1.2022 5.015,14 291,98 3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di 33 accompagnamento limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile personale accompagnamento (*) 1.1.2021 16.982,49 287,09 522,10 1.1.2022 17.050,42 291,98 525,17 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 34 Segue Tabella M.3 4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con 38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41) invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite 41 previsto, con sola indennità di accompagnamento invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con 42 sola indennità di accompagnamento invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di 44 accompagnamento invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della 45 concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89) indennità di decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni accompagnamento economiche, ma solamente a titolo della 1.1.2021 522,10 minorazione 1.1.2022 525,17 5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA Fascia Tipologia 47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289) decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2021 4.931,29 287,09 1.1.2022 5.015,14 291,98 6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile (**) personale accompagnamento (*) 1.1.2021 4.931,29 293,90 374,85 522,10 1.1.2022 5.015,14 298,90 381,23 525,17 (*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi (**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 35 7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448 Fascia Tipologia 70 Talassemia major (morbo di Cooley) 71 Drepanocitosi (anemia falciforme) decorrenza importo mensile (*) 1.1.2021 515,58 1.1.2022 524,35 (*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 36 Tabella M 4 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47) CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,) Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001 1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato coniugato spettante 2021 6.117,93 12.820,47 10,33 2022 6.219,72 13.036,27 10,33 L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito € 6.117,93 somma dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29. € 12.820,47 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 del trattamento minimo pari a € 6.702.54. € 6.219,72 somma dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29. € 13.036,27 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 del trattamento minimo pari a € 6.816,55. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 37 Tabella M 5 INCREMENTO AL MILIONE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 364,93 2021 287,09 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 368,81 2022 291,98 8.590,27 14.675,70 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 3.732,17 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09. € 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64. € 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 3.795,74 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.794,53. € 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 38 Segue Tabella M 5 2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 341,54 A - (RP + INVCIV) / 13 2021 310,48 8.476,26 14.459,90 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 345,03 A - (RP + INVCIV) / 13 2022 315,76 8.590,27 14.675,70 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.036,24 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.440,02. € 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64. € 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.104,88 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.485,39. € 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 39 Segue Tabella M 5 3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 292,27 2021 359,75 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 294,91 2022 365,88 8.590,27 14.675,70 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.676,75 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.799,51. € 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64. € 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.756,44 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.833,83. € 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 40 Segue Tabella M 5 4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931 Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 285,47 A - (RP + INVCIV) / 13 2021 367,29 8.476,26 14.459,90 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 288,00 A - (RP + INVCIV) / 13 2022 372,79 8.590,27 14.675,70 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.765,15 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.711,11. € 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64. € 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.846,27 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.744,00. € 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 41 Segue Tabella M 5 5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930 Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 268,88 A - (RP + INVCIV) / 13 2021 383,14 8.476,26 14.459,90 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 271,13 A - (RP + INVCIV) / 13 2022 389,66 8.590,27 14.675,70 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 ▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.980,82 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.495,44. € 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64. € 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 5.065,58 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.524,69. € 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 42 Tabella N IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 15.000,00 23% 0,00 Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 25% 300,00 Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 35% 3.100,00 Oltre 50.000,00 43% 7.100,00 1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 1.250,00 23% 0,00 Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 25% 25,00 Oltre 2.333,33 Fino a 4.166,67 35% 258,34 Oltre 4.166,67 43% 591,67 Segue Tabella N DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA 2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età inferiore a 21 950,00 Nota 1 anni e per figli disabili senza limiti di età Per ogni altra persona indicata 750,00 Nota 2 nell’articolo 433 del codice civile Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a) La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 43 Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 € 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))/ 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1)) Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 € Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 44 Segue Tabella N 2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato Detrazione Reddito note annua Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1 Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00 Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00 Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00 Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00 Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00 Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00 Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00 Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C = reddito / 15.000 Calcolo della diminuzione della detrazione (A): A = 110 * C Calcolo della detrazione: 800 - A Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 € Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 690,00 * C A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 45 Segue Tabella N 3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) Detrazione Reddito note annua Fino a 8.500,00 1.955,00 Nota 1 Oltre 8.500,00 Fino a 28.000,00 700 Nota 2 Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 700 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €. La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.255 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C = (28.000 - reddito) / 19.500 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 1.255 * C Calcolo della detrazione: 700,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (50.000 - reddito) / 22.000 Calcolo della detrazione: 700,00 * C A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 46 Segue Tabella N 4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR , per APE sociale, assegni straordinari e “isopensioni”) Detrazione Reddito note annua Fino a 15.000,00 1.880,00 Nota 1 Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 1.190,00 Nota 2 Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 1.910,00 Nota 3 Oltre 50.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo del trattamento di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000. Calcolo del coefficiente (C): C = (28.000 - reddito) / 13.000 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 1.190 * C Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (50.000 - reddito) / 22.000 Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 47 Tabella O FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2022 Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% 1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 48.279,2 928,44 80 0,00153846 38.623,35 2.971,03 Oltre € 48.279,2 928,44 Fino a € 64.211,34 1.234,83 60 0,0011538 9.558,90 735,30 (fascia di € 15.932,14) 306,38 Oltre € 64.211,34 1.234,83 Fino a € 80.143,47 1.541,22 50 0,000961538 7.966,08 612,78 (fascia di € 15.932,14) 306,38 Oltre € 80.143,47 1.541,22 40 0,00076923 2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 48.279,2 928,44 80 0,00153846 38.623,35 2.971,03 Oltre € 48.279,2 928,44 Fino a € 64.211,34 1.234,83 64 0,001230769 10.196,61 784,35 (fascia di € 15.932,14) 306,38 Oltre € 64.211,34 1.234,83 Fino a € 80.143,47 1.541,22 54 0,001038461 8.603,40 661,80 (fascia di € 15.932,14) 306,38 Oltre € 80.143,47 1.541,22 Fino a € 91.730,48 1.764,05 44 0,000846153 5.098,37 392,18 (fascia di € 11.587,01) 222,82 Oltre € 91.730,48 1.764,05 36 0,000692307 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 48 Tabella R MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995) Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% Anno Massimale di retribuzione pensionabile 2021 103.055,00 2022 105.014,00 Tabella S MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% Minimale retributivo Importo mensile del Percentuale di Minimale annuo Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo (arrotondato pensione pensione settimanale all’unità di euro) 2021 515,58 40 206,23 10.724,00 2022 525,38 40 210,15 10.928,00 Tabella T MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI articolo 6 della Legge 967/1953 articolo 2, comma 18, della Legge 335/95; articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97; Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% Massimale Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile 2021 10.724,00 187.854,00 47.379,00 2022 10.928,00 191.423,00 48.279,00 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 49 Tabella U IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Tabelle aggiornate sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9% Importo mensile Percentuale Percentuale Anno Importo soglia Importo soglia Assegno Sociale (1) (2) 2021 460,28 1,20 552,34 1,50 690,42 2022 469,03 1,20 562,84 1,50 703,55 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335) (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n. 214) IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA Anno Importo mensile Assegno Sociale Percentuale (1) Importo soglia 2021 460,28 2,80 1.288,78 2022 469,03 2,80 1.313,28 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni. A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 50 Tabella V CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI” REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2022 ABBATTIMENTO T.T.M. Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni Redditi inferiori o 60% lavoratori dipendenti, maggiorato sulla uguali a € 8.618,55 base dei parametri di cui all’art. 38 della legge 448/2001 Superiori al trattamento minimo Redditi superiori a maggiorato sulla base dei parametri di cui € 8.618,55 40% all’art. 38 della legge 448/2001, ma e inferiori o uguali a inferiori o pari a due volte il trattamento € 13.633,10 minimo Superiori a due volte il trattamento minimo Redditi superiori a ma inferiori o pari a quattro volte il € 13.633,10 20% trattamento minimo e inferiori o uguali a € 27.266,20 Superiori a quattro volte il trattamento Redditi superiori a minimo € 27.266,20 0 A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 51

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