Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle
Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 33
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30
dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di
perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica che sulla rata in pagamento nel mese
di marzo si è provveduto all’applicazione delle modifiche alla tassazione
previste dalla legge di Bilancio 2022, che sono state riviste le detrazioni per i
figli a carico, che è stata attribuita la maggiorazione ANF per i mesi di
gennaio e febbraio 2022 e che è cessata l’erogazione degli assegni al nucleo
familiare e degli assegni familiari nei casi previsti dal D.lgs 29 dicembre
2021, n. 230. È stata, inoltre, applicata la perequazione all’1,70% come
previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17
novembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 282 del 26 novembre 2021.
INDICE
Premessa
1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234
2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
2.1 Novità in materia di detrazioni
2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l’assegno al nucleo familiare
e per l’assegno familiare
3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 17 novembre 2021
4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione delle
pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità
Premessa
Con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 sono stati descritti i criteri e le modalità
applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione
dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a
pensione per l’anno 2022. È stato altresì comunicato che al fine di assicurare il rinnovo delle
pensioni in tempo utile per l’anno 2022 l’Istituto ha utilizzato l’indice di perequazione
disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale
statistico attuariale, pari all’1,60%, e che nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 sarebbe
stata effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione derivanti
dall’applicazione del coefficiente dell’1,70%, previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e
delle finanze del 17 novembre 2021.
Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato disciplinato l’assegno unico e
universale per i figli a carico le cui disposizioni hanno rilevanti impatti sull’attribuzione delle
detrazioni per i figli e sul diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e degli
assegni familiari (AF).
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto, all’articolo 1, comma
2, alcune modifiche alle aliquote IRPEF e alle detrazioni fiscali, modificando gli articoli 11 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Tanto rappresentato, con la presente circolare si illustrano le lavorazioni effettuate sulle rate di
pensione in pagamento nel mese di marzo 2022 per l’adeguamento delle pensioni alle novità
legislative sopra descritte.
Tenuto conto che, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, è stato comunicato che nell'anno
2021, la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all’1,90%, si è provveduto
anche all’aggiornamento delle tabelle relative ai massimali di retribuzione e delle fasce
pensionabili.
1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre
2021, n. 234
Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 ha modificato gli articoli 11 e 13 del TUIR.
L’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 234/2021, in particolare, ha disposto modifiche
all’articolo 11, comma 1, del TUIR, con riguardo alle aliquote fiscali relative alla tassazione
ordinaria IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2022, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di
imposta. Le tabelle allegate alla presente circolare sono state conseguentemente aggiornate.
L’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 234/2021, ha disposto modifiche alle detrazioni
fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi di cui all’articolo 13 del TUIR.
Inoltre, l’articolo 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha ridotto da 28.000 euro a 15.000
euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, superata la quale il
trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione
e di spettanza dello stesso (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi
da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie
reddituali) e ha altresì abrogato la cosiddetta ulteriore detrazione fiscale di cui all’articolo 2 del
decreto-legge citato. Con particolare riguardo al trattamento integrativo si precisa che a
decorrere dall’anno 2022 l’Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio
spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000
euro.
Il calcolo fiscale è stato adeguato sulla base delle modifiche sopra esposte, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, con l’attribuzione dei relativi conguagli, ove spettanti.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota massima già richiesta dai pensionati, le
procedure sono state adeguate attribuendo l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota
richiesta non sia più vigente.
2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
2.1. Novità in materia di detrazioni
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021ha apportato all'articolo 12 del TUIR
le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° marzo 2022:
“a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono
aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono
aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;
d) il comma 1-bis è abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.”
Pertanto, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a:
mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21
anni;
revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a
carico.
In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si precisa che i
sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21
anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di
detrazione.
2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l’assegno al
nucleo familiare e per l’assegno familiare
Il decreto legislativo n. 230/2021, all’articolo 1, ha istituto dal 1° marzo 2022, l’assegno unico
e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base
mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai
nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto disciplinato dal citato decreto.
L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che “limitatamente
ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere
riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.
Il successivo articolo 11 apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, anche in materia di maggiorazione degli
importi ANF, stabilendo che l’assegno temporaneo per i figli minori(articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo del precedente
termine del “31 dicembre 2021”.
In applicazione delle predette disposizioni si è provveduto:
1. a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
2. a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni
di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e
orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale.
Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di
assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del
coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità
o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto
a pensione ai superstiti.
3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero
dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero
dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021, recante “Perequazione automatica delle
pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione -
anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020”. Il predetto decreto
conferma, all’articolo 1, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle
pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari allo 0% dal 1° gennaio 2021.
All’articolo 2 prevede, invece, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,70% dal 1° gennaio 2022,
salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
In fase di rinnovo delle pensioni per l’anno 2022, come indicato nella circolare n. 197 del 23
dicembre 2021 e anticipato in premessa, è stata applicata la percentuale di perequazione, pari
all’1,60%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale.
Con la presente circolare si comunica l’avvenuta applicazione, sulla rata di marzo 2022,
dell’indice di perequazione dell’1,70% con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.
4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione
delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità
Come anticipato in premessa, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato
che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata
dall'ISTAT, è stata pari all’ 1,90%.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via
definitiva, per l'anno 2022.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio
di perequazione spettante per l’anno 2022 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno
2023, si è proceduto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell’1,90%,
del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2% annuo e delle fasce
pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all'articolo
21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dall’articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2022, quale risulta con l’applicazione
dell’aumento di perequazione dell’1,90% (525,38 euro mensili), con la citata circolare n.
15/2022, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei
contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene erogato tenendo
conto del coefficiente di perequazione automatica dell’1,70%, stabilito con il citato decreto
ministeriale del 17 novembre 2021, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno
successivo.
Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2022 ai fini della riduzione
percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1,
commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma
18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui
all’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché
per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivo, saranno
adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della
pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2023,
con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Si comunica, infine, che per le pensioni con decorrenza nell’anno 2022 le procedure di
liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e
di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della predetta percentuale di
perequazione automatica dell’1,90%.
Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei
redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale
(RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità
maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).
Si allegano alla presente circolare le tabelle aggiornate con gli importi del trattamento minimo,
delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate
al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022 (Allegato
n. 1). Le tabelle, su cui è già stato operato l’aggiornamento all’1,90%, riportano in calce la
specifica indicazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2022 - Tabelle
Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 1,70%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,40%
Indennità INVCIV 0,90%
Tabelle F, G, O, R, S, T, U aggiornate all’indice
di perequazione definitivo 2022, 1,90%
Valori definitivi 2021 allo 0%
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 1
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 2
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A1
l’anno 2021 sociali
pag. 5
Valori definitivi Aumenti per costo vita A2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
Importo Indennità Integrativa Speciale A5
pag. 6
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici A6
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B1
l’anno 2022 sociali
Valori provvisori Aumenti per costo vita B2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3 pag. 7
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis
Importo aggiuntivo B4
Importo Indennità Integrativa Speciale B5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B6
pag. 8
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7
Disposizioni legislative per aumenti costo vita B8 pag. 9
Pensioni dei fondi speciali di Fondo Clero C.1
previdenza Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Importo dei minimi Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 13
Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
pag. 14
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 15
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4 pag. 16
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli E.1
di invalidità Assegni di invalidità pag. 17
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1
superstiti con i redditi del pag. 18
beneficiario Importi dei limiti di reddito F.2
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1
invalidità con i redditi del pag. 19
beneficiario Importi dei limiti di reddito G.2
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale H.1 pag. 20
trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2
pag. 21
sociale
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.3
pag. 22
sociale per i titolari di pensione di inabilità
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 23
L.488/1999
Aumento della pensione sociale L.3 pag. 24
Aumento dell’assegno vitalizio L.4 pag. 25
Assegno sociale L.5
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 26
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 27
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 28
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 3
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.9
INVCIV /PS
pag. 29
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.10
INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.11
INVCIV /PS (ciechi civili)
pag. 30
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.12
INVCIV /AS (ciechi civili)
Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
pag. 31
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
pag. 32
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 33
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 34
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5 pag. 35
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 36
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 37
Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 38
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2
pag. 39
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3
pag. 40
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4
pag. 41
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5
pag. 42
con regole AS
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1
pag. 43
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 44
Detrazione per il coniuge N.2A pag. 45
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 46
Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 47
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1
reddito pensionabili
pag. 48
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
imponibile pag. 49
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
vecchiaia U pag. 50
Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata
Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per
V pag. 51
trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri”
N.B.: Le tabelle F, G, O, R, S, T, U sono state aggiornate sulla base dell’indice di perequazione definitivo
2022: 1,9%
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2021
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2021 515,58 293,90 379,33 460,28
IMPORTI ANNUI 6.702,54 3.820,70 4.931,29 5.983,64
2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 0,0 %
1° gennaio 2021
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 5
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 6.857,48 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.053,81 20.107,62
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2021 789,55 769,55
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.546,74
1°
Oltre 3 e fino a 5
gennaio 90 1,1250 % 1.546,75 2.577,90
volte il TM
2021:
Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.577,91 qualsiasi
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
548,70
2021:
IMPORTI ANNUI 7.133,10
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Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2022
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2022 524,35 298,90 385,78 468,11
IMPORTI ANNUI 6.816,55 3.885,70 5.015,14 6.085,43
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 4 volte il TM 100 1,700 % - 2.062,32
1°
Oltre 4 e fino a 5
gennaio 90 1,530 % 2.062,33 2.577,90
volte il TM
2022:
Oltre 5 volte il TM 75 1,275 % 2.577,91 -
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio
444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 6.971,49 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.224,83 20.449,65
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5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2022 802,98 782,98
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 1,70 %
1° gennaio 2022
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
558,03
2022:
IMPORTI ANNUI 7.254,39
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto
dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,
nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi
ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene
attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento
da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone
che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100
per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato”.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 9
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle
fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo
INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 10
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 11
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori
a cinque volte il predetto trattamento minimo.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 12
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione
Fondo Clero
Decorrenza eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
Importo
1.1.2021 515,58 5,96
1.1.2022 524,35 6,06
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
1.1.2021 457,93
1.1.2022 465,71
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 524,35
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal
Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi
Importo
1.1.2021 567,10 515,58
1.1.2022 576,74 524,35
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2021 359,16
1.1.2022 365,27
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 524,35
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 13
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità
liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio
Decorrenza
decorrenza anteriore al poi utile
1° febbraio 1997
Importo
1.1.2021 734,52 515,58 514,19
1.1.2022 747,01 524,35 522,93
8 – Fondo per il Personale di Volo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 524,35
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 14
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che
personale che personale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2021 Oltre € 13.405,08 Fino a € 6.702.54 Oltre € 6.702.54 fino a 13.405,08
2022 Oltre € 13.633,10 Fino a € 6.816,55 Oltre € 6.816,55 fino a 13.633,10
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2021 Oltre € 33.512,70 Fino a € 26.810,16 Da € 26.810,16 fino a 33.512,70
2022 Oltre € 34.082,75 Fino a € 27.266,20 Da € 27.266,20 fino a 34.082,75
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo
del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio,
ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il
predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come
modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2021 Oltre € 26.810,16 Fino a € 20.107,62 Da € 20.107,62 fino a 26.810,16
2022 Oltre € 27.266,20 Fino a € 20.449,65 Da € 20.449,65 fino a 27.266,20
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo
del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio,
ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il
predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 15
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto
legislativo 503 del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Decorrenza
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935
al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930
al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al
31 dicembre 1940 30 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al
30 dicembre 1935 30 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
70%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite
massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Percentuale di
Anno Fasce di reddito coniugale
integrazione
Da € 26.810,16 a € 33.512,70 70%
2021
Da € 33.512,70 a € 40.215,24 40%
Da € 27.266,20 a € 34.082,75 70%
2022
Da € 34.082,75 a € 40.899,30 40%
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 16
Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2021 Oltre € 11.967,28 Oltre € 17.950,92
2022 Oltre € 12.170,86 Oltre € 18.256,29
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
1.7.2018 539,09
1.7.2019 545,02
1.7.2020 547,75
1.7.2021 547,75
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 17
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 20.107,62 Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16 25 per cento
2021
Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 40 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Fino a € 20.489,82 Nessuna
Oltre € 20.489,82 fino a € 27.319,76 25 per cento
2022
Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 40 per cento
Oltre € 34.149,70 50 per cento
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 18
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Fino a € 26.810,16 Nessuna
2021 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 25 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Fino a € 27.319,76 Nessuna
2022 Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 25 per cento
Oltre € 34.149,70 50 per cento
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 19
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da Mensile 50.000 Mensile 25,83
60
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da Mensile 160.000 Mensile 82,64
65
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da Mensile 160.000
70
anni Annuo 2.080.000
Da Mensile 180.000
75
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2021 6.702,54 5.983,64 7.038,33 13.021,97 7.776,86 13.760,50
2022 6.816,55 6.085,43 7.152,34 13.237,77 7.890,87 13.976,30
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 20
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane invariata
La maggiorazione rimane invariata
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre
dal 1 gennaio 2008
2007
Da mensile 123,77 mensile 136,44
60
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
65
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
70
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2021 6.702,54 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.816,55 6.085,43 8.590,27 14.675,70
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 21
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI
PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO
1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza
della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
IMPORTI
mensile 136,44
Da 18 anni fino al compimento del 60°
anno di età
annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2021 6.702.54 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.816,55 6.085,43 8.590,27 14.675,70
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 22
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o
sordomuti)
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 12.059,18 Zero 379,33
> 4.931,29 qualunque 379,33 zero
< 4.931,29 > 16.990,47 379,33 zero
2021
< 4.931,29 < 12.059,18 RP/13
< 4.931,29 > 12.059,18 e < RP / 13 (*) oppure
16.990,47 (RT - 12.059,18) / 13 (*)
ZERO < 12.264,19 Zero 385,78
> 5.015,14 qualunque 385,78 zero
< 5.015,14 > 17.279,33 385,78 zero
2022
< 5.015,14 < 12.264,19 RP/13
< 5.015,14 > 12.264,19 e < RP / 13 (*) oppure
17.279,33 (RT - 12.264,19) / 13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 12.059,18 Zero 293,90
> 3.820,70 qualunque 293,90 zero
< 3.820,70 > 15.879,88 293,90 zero
2021
< 3.820,70 < 12.059,18 RP/13
< 3.820,70 12.059,18 e < 15.879,88 RP / 13 (*) oppure
(RT - 12.059,18) / 13 (*)
ZERO < 12.264,19 Z e r o 2 9 8 , 9 0
> 3.885,70 qualunque 2 98,90 z e r o
< 3.885,70 > 16.149,89 2 98,90 z e r o
2022
< 3.885,70 < 12.264,19 R P /13
< 3.885,70 12.264,19 e < 16.149,89 RP / 13 (*) oppure
(RT – 12.264,19) / 13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 23
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2021 2022
Da
mensile 272,69 mensile 275,01
65
annuo 3.544,97 annuo 3.575,13
anni
Da
mensile 272,69 mensile 275,01
70
annuo 3.544,97 annuo 3.575,13
anni
Da
mensile 272,69 mensile 275,01
75
annuo 3.544,97 annuo 3.575,13
anni
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE
SOCIALE
• A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione
sociale annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
PS AS Limite personale Limite coniugale
2021 4.931,29 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 5.015,14 6.085,43 8.590,27 14.675,70
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale
e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
pensione sociale.
• PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 24
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Pensionato coniugato Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo (A)
(B) spettante
358,12
2021 8.476,26 14.459,90 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
361,89
2022 8.590,27 14.675,70 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
NOTE
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
PSO.
▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della PSO, pari a € 3.820,70 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.655,56.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della PSO, pari a € 3.885,70 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.704,57.
€ 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 25
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 460,28 Zero 460,28
2021 > 5.983,64 Zero > 11.967,28 Zero
< 5.983,64 (5.983,64 – RP) / 13 < 11.967,28 (11.967,28 - RC) / 13
ZERO 4 68,11 Z ero 468,11
2022 > 6.085,43 Zero > 12.170,86 Zero
< 6.085,43 (6.085,43 - RP) / 13 < 12.170,86 (12.170,86 - RC) / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 374,85 Zero 374,85
2021 > 4.873,05 Zero > 10.856,69 Zero
< 4.873,05 (4.873,05 – RP) / 13 < 10.856,69 (10.856,69 - RC) / 13
ZERO 3 81,23 Z ero 381,23
2022 > 4.955,99 Zero > 11.041,42 Zero
< 4.955,99 (4.955,99 - RP) / 13 < 11.041,42 (11.041,42 - RC) / 13
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 26
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da mensile 25.000 mensile 12,92
65
anni annuo 325.000 annuo 167,96
Da mensile 25.000
70
anni annuo 325.000
Da mensile 40.000
75
anni annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
AS TM Limite personale Limite coniugale
2021 5.983,64 6.702.54 6.151,60 12.854,14
2022 6.085,43 6.816,55 6.253,39 13.069,94
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e
quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria
dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 27
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2021 2022
Da mensile 191,74 mensile 192,68
65
anni annuo 2.492,62 annuo 2.504,84
Da mensile 191,74 mensile 192,68
70
anni annuo 2.492,62 annuo 2.504,84
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO
SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS Limite personale Limite coniugale
2021 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.085,43 8.590,27 14.675,70
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal
compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono
usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 28
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N.
448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 3.820,70 < 15.879,88 85,43
> 3.820,70 > 15.879,88 (4.931,29 – A) / 13
2021 e e oppure
< 4.931,29 < 16.990,47 (16.990,47 – B) / 13
> 4.931,29 Qualunque 0
< 3.885,70 < 16.149,89 86,88
> 3.885,70 > 16.149,89 (5.015,14 – A) / 13
2022 e e oppure
< 5.015,14 < 17.279,33 (17.279,33 – B) / 13
> 5.015,14 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI
DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.873,05 < 10.856,69 85,43
> 4.873,05 > 10.856,69 (5.983,64 – A) / 13
2021 e e oppure
< 5.983,64 < 11.967,28 (11.967,28 – B) / 13
> 5.983,64 Qualunque 0
< 4.955,99 < 11.041,42 86,88
> 4.955,99 > 11.041,42 (6.085,43 – A) / 13
2022 e e oppure
< 6.085,43 < 12.170,86 (12.170,86 – B) / 13
> 6.085,43 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato
risultante dai due calcoli.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 29
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile
Anno
pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento
Fasce 6, 8,
11, 12, 13, Fasce 7 e 10
16 e 17
< 3.820,70 < 15.879,88 72,66 56,07
> 3.820,70
e < 15.879,88 (4.765,28 – A) / 13
< 4.765,28
2021
> 3.820,70 > 15.879,88
(4.765,28 – A) / 13 (*)
e e
(16.824,46 – B) / 13 (*)
< 4.765,28 < 16.824,46
> 4.765,28 > 16.824,46 0
< 3.885,70 < 16.149,89 73,90 57,03
> 3.885,70
e < 16.149,89 (4.846,40 – A) / 13
< 4.846,40
2022
> 3.885,70 > 16.149,89
(4.846,40 – A) / 13 (*)
e e
(17.110,59 – B) / 13 (*)
< 4.846,40 < 17.110,59
> 4.846,40 > 17.110,59 0
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo Pensionato Pensionato + Coniuge
Anno Importo mensile Importo mensile
Reddito annuo (A) Reddito annuo (B)
dell’aumento dell’aumento
4.873,05 72,66 < 10.856,69 72,66
> 4.873,05 e > 10.856,69 e (11.801,27 – B) /
2021 (5.817,63 - A) / 13
< 5.817,63 < 11.801,27 13
> 5.817,63 0 > 11.801,27 0
4.955,99 73,90 < 11.041,42 73,90
> 4.955,99 e (5.916,69 - A) / > 11.041,42 e (12.002,12 – B) /
2022
< 5.916,69 13 < 12.002,12 13
> 5.916,69 0 > 12.002,12 0
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 30
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 291,98
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 310,48
1.1.2022 17.050,42 315,76
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 213,79
a titolo della minorazione
1.1.2022 215,35
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 310,48 938,35
1.1.2022 17.050,42 315,76 946,80
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 31
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza limite di reddito indennità di
importo mensile
annuo personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 938,35
1.1.2022 17.050,42 291,98 946,80
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nella fascia 12 – 13
decorrenza limite di reddito
importo mensile indennità speciale
annuo personale
1.1.2021 16.982,49 287,09 213,79
1.1.2022 17.050,42 291,98 215,35
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 8.164,73 213,08
1.1.2022 8.197,39 216,71
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di
accompagnamento
19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di
accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte
del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 938,35
a titolo della minorazione
1.1.2022 946,80
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 32
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed
indennità di comunicazione
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale comunicazione (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 258,82
1.1.2022 17.050,42 291,98 260,76
(*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione –
fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce
20 21 22 25
25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 258,82
a titolo della minorazione
1.1.2022 260,76
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di
presentazione istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 291,98
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 33
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 291,98
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 4.931,29 287,09
1.1.2022 5.015,14 291,98
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 522,10
1.1.2022 17.050,42 291,98 525,17
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 34
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con
38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti
da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite
41
previsto, con sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con
42
sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della
45
concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
indennità di
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni
accompagnamento
economiche, ma solamente a titolo della
1.1.2021 522,10
minorazione
1.1.2022 525,17
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di
frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 4.931,29 287,09
1.1.2022 5.015,14 291,98
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento
accertata dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 4.931,29 293,90 374,85 522,10
1.1.2022 5.015,14 298,90 381,23 525,17
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 35
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile (*)
1.1.2021 515,58
1.1.2022 524,35
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 36
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
spettante
2021 6.117,93 12.820,47 10,33
2022 6.219,72 13.036,27 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
€ 6.117,93 somma dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a €
5.983,64 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.820,47 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 del
trattamento minimo pari a € 6.702.54.
€ 6.219,72 somma dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a €
6.085,43 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 13.036,27 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 del
trattamento minimo pari a € 6.816,55.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 37
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA
TRA I DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31,
32, 33, 39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
364,93
2021 287,09 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
368,81
2022 291,98 8.590,27 14.675,70 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 3.732,17 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 3.795,74 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.794,53.
€ 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 38
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
341,54
A - (RP + INVCIV) / 13
2021 310,48 8.476,26 14.459,90
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
345,03
A - (RP + INVCIV) / 13
2022 315,76 8.590,27 14.675,70
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.036,24 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.440,02.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.104,88 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.485,39.
€ 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 39
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
292,27
2021 359,75 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
294,91
2022 365,88 8.590,27 14.675,70 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.676,75 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.799,51.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.756,44 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.833,83.
€ 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 40
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
285,47
A - (RP + INVCIV) / 13
2021 367,29 8.476,26 14.459,90
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
288,00
A - (RP + INVCIV) / 13
2022 372,79 8.590,27 14.675,70
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.765,15 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.711,11.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.846,27 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.744,00.
€ 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 41
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
268,88
A - (RP + INVCIV) / 13
2021 383,14 8.476,26 14.459,90
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
271,13
A - (RP + INVCIV) / 13
2022 389,66 8.590,27 14.675,70
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.980,82 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.495,44.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.590,27 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 5.065,58 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.524,69.
€ 14.675,70 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.085,43.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 42
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 25% 300,00
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 35% 3.100,00
Oltre 50.000,00 43% 7.100,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 25% 25,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.166,67 35% 258,34
Oltre 4.166,67 43% 591,67
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, di età inferiore a 21 950,00 Nota 1
anni e per figli disabili senza limiti
di età
Per ogni altra persona indicata
750,00 Nota 2
nell’articolo 433 del codice civile
Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con
età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 43
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))/ 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 44
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito
complessivo non supera 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 45
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all’articolo 49, comma 2,
lett. A del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.500,00 1.955,00 Nota 1
Oltre 8.500,00 Fino a 28.000,00 700 Nota 2
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 700 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.255 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 19.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.255 * C
Calcolo della detrazione: 700,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 700,00 * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 46
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR , per APE sociale,
assegni straordinari e “isopensioni”)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 1.190,00 Nota 2
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 1.910,00 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo del trattamento di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 13.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.190 * C
Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 47
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2022
Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40
anni di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 48.279,2 928,44 80 0,00153846 38.623,35 2.971,03
Oltre € 48.279,2 928,44
Fino a € 64.211,34 1.234,83 60 0,0011538 9.558,90 735,30
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 64.211,34 1.234,83
Fino a € 80.143,47 1.541,22 50 0,000961538 7.966,08 612,78
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 80.143,47 1.541,22 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 48.279,2 928,44 80 0,00153846 38.623,35 2.971,03
Oltre € 48.279,2 928,44
Fino a € 64.211,34 1.234,83 64 0,001230769 10.196,61 784,35
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 64.211,34 1.234,83
Fino a € 80.143,47 1.541,22 54 0,001038461 8.603,40 661,80
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 80.143,47 1.541,22
Fino a € 91.730,48 1.764,05 44 0,000846153 5.098,37 392,18
(fascia di € 11.587,01) 222,82
Oltre € 91.730,48 1.764,05 36 0,000692307
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 48
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2021 103.055,00
2022 105.014,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%
Minimale retributivo
Importo mensile del Percentuale di Minimale
annuo
Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo
(arrotondato
pensione pensione settimanale
all’unità di euro)
2021 515,58 40 206,23 10.724,00
2022 525,38 40 210,15 10.928,00
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Tabella aggiornata sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%
Massimale
Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile
2021 10.724,00 187.854,00 47.379,00
2022 10.928,00 191.423,00 48.279,00
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 49
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI
VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Tabelle aggiornate sulla base dell’indice di perequazione definitivo 2022: 1,9%
Importo mensile Percentuale Percentuale
Anno Importo soglia Importo soglia
Assegno Sociale (1) (2)
2021 460,28 1,20 552,34 1,50 690,42
2022 469,03 1,20 562,84 1,50 703,55
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e
data perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995,
n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e
data perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22
dicembre 2011, n. 214)
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA
ANTICIPATA
Anno Importo mensile Assegno Sociale Percentuale (1) Importo soglia
2021 460,28 2,80 1.288,78
2022 469,03 2,80 1.313,28
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 50
Tabella V
CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER
TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI”
REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2022 ABBATTIMENTO
T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni Redditi inferiori o 60%
lavoratori dipendenti, maggiorato sulla uguali a € 8.618,55
base dei parametri di cui all’art. 38 della
legge 448/2001
Superiori al trattamento minimo Redditi superiori a
maggiorato sulla base dei parametri di cui € 8.618,55 40%
all’art. 38 della legge 448/2001, ma e inferiori o uguali a
inferiori o pari a due volte il trattamento € 13.633,10
minimo
Superiori a due volte il trattamento minimo Redditi superiori a
ma inferiori o pari a quattro volte il € 13.633,10 20%
trattamento minimo e inferiori o uguali a
€ 27.266,20
Superiori a quattro volte il trattamento Redditi superiori a
minimo € 27.266,20 0
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 51
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