Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 33/2024
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024
Riferimento normativo
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 07/02/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 33
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli
artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2024.
INDICE
1. Aliquote contributive artigiani e commercianti
2. Contribuzione sul minimale di reddito
3. Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
4. Massimale imponibile di reddito annuo
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive
modificazioni
9. Termini e modalità di versamento
1. Aliquote contributive artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e,
successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i
soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti, per l’anno 2024, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018,
per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,70% per i
collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi
annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del
24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2024, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli
artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le
gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17
marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi
titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29
luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.
L’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha
previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che ha introdotto per i soli
iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della cessazione
definitiva dell’attività commerciale, senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Si
ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al
versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della
rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che
garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per
gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 24% 24,48%
anni
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 23,70% 24,18%
La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino al
termine del mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni di età.
2. Contribuzione sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre
2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.
Conseguentemente, per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini
del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a
18.415,00 euro.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge
2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per
il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1°
gennaio 2024 (56,87 euro) e aggiungendo al prodotto l'importo di 671,39 euro, così come disposto
dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e € 4.427,04 € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento
coadiuvanti/ coadiutori di età (4.419,60 IVS + indennizzo per cessazione attività
superiore ai 21 anni 7,44 maternità) commerciale + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età € 4.371,80 € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento
non superiore ai 21 anni (4.364,36 IVS + indennizzo per cessazione attività
7,44 maternità) commerciale + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e € 368,92 (368,30 € 376,29 (375,67 IVS e finanziamento
coadiuvanti/ coadiutori di età IVS + 0,62 cessazione attività commerciale + 0,62
superiore ai 21 anni maternità) maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non € 364,32 (363,70 € 371,69 (371,07 IVS e finanziamento
superiore ai 21 anni IVS + 0,62 cessazione attività commerciale + 0,62
maternità) maternità)
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito
attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
3. Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. le circolari n. 102 del
12 giugno 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2024 per la
quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al
limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di
55.008,00 euro.
Per i redditi superiori a 55.008,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di Artigiani Commercianti
reddito
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di fino a € 24% 24,48%
età superiore ai 21 anni 55.008,00
superiore a € 25% 25,48%
55.008,00
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 23,70% 24,18%
55.008,00
superiore a € 24,70% 25,18%
55.008,00
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul
minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle
somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 (cfr. il seguente paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito
d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale
massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei
lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2024 pari a 55.008,00 euro,
viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza
di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2024, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è
pari a 91.680,00 euro (55.008,00 euro più 36.672,00 euro).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto
operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla
Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità
contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o
successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è
frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e € 22.369,92 € 22.809,98
coadiuvanti/coadiutori di (€55.008*24%+36.672*25%) (55.008*24,48%+36.672*25,48%)
età superiore ai 21 anni
€ 22.094,88 € 22.534,94
Coadiuvanti/coadiutori di (55.008*23,70%+36.672*24,70%) (55.008*24,18%+36.672*25,18%)
età non superiore ai 21
anni
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1°
gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e €29.362,42 €29.936,74
coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai (55.008*24%+ (55.008*24,48%+
21 anni 64.642*25%) 64.642*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non €29.003,47 €29.577,79
superiore ai 21 anni (55.008*23,70%+ (55.008*24,18+
64.642*24,70%) 64.642*25,18%)
5. Contribuzione a saldo
Ai sensi del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, il
contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello
derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce
(quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a
conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi
d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i
termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno
dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 52 del 7 giugno 2023), i contributi ai quali si applicano le
scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando
sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi
corrispettivi.
Si conferma l’orientamento sinora seguito dall’Istituto e avallato dal Coordinamento Generale
Legale, ossia che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante
presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico
del contribuente.
Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in
materia di reddito d’impresa, contenute nelle citate circolari n. 102/2003, n. 29/2021 e n. 84/2021.
6. Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il
minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto
della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. l’articolo 230-bis c.c.; l’articolo 5,
comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in
ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale
dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto
della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. l’articolo 1, comma 5, della legge n.
233/1990).
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla
Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la
circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei
contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della
contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni
L’articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha
innalzato da 65.000,00 euro a 85.000,00 euro il requisito di cui all’articolo 1, comma 54, lett. a),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’accesso al relativo regime fiscale agevolato. Per
l’individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione dal godimento del beneficio si
rinvia alle indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate. In merito alla disciplina
previdenziale del regime agevolato, si rinvia ai contenuti di dettaglio delle precedenti circolari n. 29
del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio
2018, n. 25 del 13 febbraio 2019, n. 28 del 17 febbraio 2020, n. 17 del 9 febbraio 2021, n. 22
dell’8 febbraio 2022 e n. 19 del 10 febbraio 2023.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda
presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2024 ai
soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 che, ove permangano i
requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa per la quale
intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il
termine perentorio del 28 febbraio 2024, come previsto dal comma 83 dell’articolo 1 della legge n.
190/2014.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2024, per la quale intendono aderire al
regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla
ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva
predisposizione della tariffazione annuale.
9. Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che
seguono:
16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento
delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo
2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e
commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può
accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare
e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio
2013.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 33/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan…
Risoluzione AdE 13
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm…
Risoluzione AdE 213
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024
Provvedimento AdE 6241354
Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind…
Provvedimento AdE 13
Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec…
Interpello AdE 39