Articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni
Articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20/02/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 35
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, commi 136 e 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
(legge di Bilancio 2024). Posticipo del termine di scadenza della
sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE
sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni
SOMMARIO: Con la presente circolare, si forniscono istruzioni in merito alle modifiche
introdotte dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023, alle
disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a
186, della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni.
INDICE
Premessa
1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per
l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 136, primo periodo)
2. Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (articolo 1, comma 137)
3. Termini per il monitoraggio (articolo 1, comma 136, secondo periodo)
4. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1, comma
136, terzo periodo)
Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è
stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche
legge di Bilancio 2024).
In particolare, l’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024, ha previsto che:
“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni
di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle
condizioni ivi indicate nell'anno 2024.
L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno
2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24
milioni di euro per l’anno 2028”.
Il successivo comma 137ha stabilito che: “Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile
con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate
dalla norma in esame.
Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2024 si fa
rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017, n. 34
del 23 febbraio 2018, n. 62 del 25 maggio 2022, nonché ai messaggi pubblicati in materia.
1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito
anagrafico per l’accesso al beneficio (articolo 1, comma 136, primo periodo)
L’articolo 1, comma 136, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di
APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle
lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino al 31
dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.
Ne consegue che, con riferimento alle domande di verifica delle condizioni di accesso al
beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare, tra gli altri requisiti, che i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b), c) e d), della legge n. 232 del 2016, e
successive modificazioni, siano in possesso, al momento della domanda, o comunque la
perfezionino entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.
Si precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che
hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno
presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad
esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno
2024.
L’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al
requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto. Per tali aspetti,
rimangono pertanto ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge
n. 232 del 2016, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 288 e 289, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare
riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1,
comma 179, della legge n. 232 del 2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che
beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.
Analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 e
ribadito al paragrafo 1 della circolare n. 62 del 2022, i soggetti in possesso del provvedimento
di certificazione, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche
successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).
2. Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro (articolo 1, comma 137)
Come anticipato in premessa, il comma 137 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 ha
introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso
al beneficio è certificato nel 2024, ai sensi della norma in esame. Per coloro, invece, che hanno
ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare
applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232
del 2016, secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro
dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di
lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”(cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 100 del
2017).
In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene
certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro
lordi annui.
Si specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del
codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun
coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto
occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22
gennaio 2004).
Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo
svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di
vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Agli stessi fini, per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro
autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo
occasionale percepito nel periodo di godimento dell’APE sociale, compreso, pertanto, quello
riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o
successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
L’indennità percepita nel corso dell’anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro
dipendente o autonomo o - nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale - in cui risulta
superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi, diviene indebita e la Struttura territoriale
INPS deve procedere al relativo recupero.
Ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità in parola, la nozione di lavoro è quella
risultante dalla normativa fiscale di cui agli articoli 49 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR).
I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti dal lavoratore.
I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro
dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro
lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi
dell’evento.
Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli
interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.
In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale ripresa di attività lavorativa dipendente e
autonoma e il superamento dei limiti reddituali previsti per il lavoro autonomo occasionale
tramite la consultazione delle banche dati disponibili e attraverso la fornitura dei dati reddituali
rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
3. Termini per il monitoraggio (articolo 1, comma 136, secondo periodo)
Il comma 136 – secondo periodo - dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, stabilisce che:
“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle
condizioni ivi indicate nell'anno 2024”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i
soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle
condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio
2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.
I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai
sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai
servizi on line.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024,
saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande
presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come
integrate dall’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge di Bilancio 2024 (cfr. il
successivo paragrafo 4).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle
domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo
2024;
- 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio
2024;
- 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio
2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di
consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100 del 2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla
domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e
parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà
essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.
Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al
momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano
già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare
contestualmente anche la domanda di APE sociale.
4. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa (articolo 1,
comma 136, terzo periodo)
Al fine di garantire la concessione della misura, l’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della
legge n. 213 del 2023, ha previsto che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno
2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67
milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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