Art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 28/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 36
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018). Esonero contributivo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono le precisazioni normative e le
indicazioni operative per il godimento dell’esonero introdotto dall’art. 1,
commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al fine di
promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle
nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il
31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi,
l'esonero dal versamento del 100% dei contributi; tale esonero, decorsi i
primi trentasei, è ridotto al 66% per i dodici mesi successivi e al 50% per gli
ulteriori dodici mesi. L’esonero in questione non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente.
INDICE
1. PREMESSA
2. Destinatari del beneficio
3. Misura e durata dell’esonero
4. Cumulo con altri benefici
5. Presupposti del beneficio
6. Procedimento di ammissione al beneficio
7. Fruizione dell’incentivo
8. Istruzioni contabili
9. Proroga del termine per il passaggio dal sistema DMAG al sistema
UNIEMENS
Allegati
1. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 117 e 118
2. Variazioni al piano dei conti
1. PREMESSA
La legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018) ha previsto un nuovo incentivo per
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Tale incentivo, avente come destinatari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli
professionali (IAP), con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella
previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018,
prevede, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per
cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti; decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo
massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici
mesi nel limite del 50 per cento.
Per espressa previsione della norma sopra citata, l'esonero in argomento non è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è
applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
2. Destinatari del beneficio
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) ed agli imprenditori agricoli
professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che non abbiano compiuto quaranta
anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
3. Misura e durata dell’esonero
Il beneficio introdotto dalla legge di bilancio 2018, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero dal versamento dell'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo
la misura di seguito indicata:
- esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
L’esonero in parola ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il
contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui
sono tenuti gli IAP e i CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione i seguenti
contributi:
- il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo
2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e
per gli imprenditori agricoli professionali;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, con riferimento al limite “de minimis”
previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il
beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso
ed alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. DPE 66 P-4 con nota del 5 gennaio 2018 e
alle successive indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 32/2018.
4. Cumulo con altri benefici
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, si precisa che nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. ultra 65 anni con riferimento ai soli
coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio INAIL) sarà applicata, in sede di
tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
5. Presupposti del beneficio
La fruizione dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, è subordinata alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge
296/2006, inerente le seguenti condizioni:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero spetta, inoltre, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dai regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti “de minimis” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000
euro. A tal proposito si ribadisce che, come già previsto per l’esonero per CD/IAP di cui alla
legge n. 232 del 2016, al fine della verifica del contenimento del beneficio entro il limite dei
15.000 euro, si tiene conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei due anni
precedenti la domanda (2017 e 2016), dell’anno in corso (2018) e dei due anni successivi
(2019 e 2020).
Con riferimento agli aiuti “de minimis”, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS
provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed
accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo
concedibile dell’agevolazione.
6. Procedimento di ammissione al beneficio
Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali -
una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con
conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - devono
inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
La presentazione dell’istanza si effettua accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del
Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” –
“Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD
e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica, avvalendosi
dei moduli disponibili all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno
prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al
possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà l’eventuale ammissione al
beneficio esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo
modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per
ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata
ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di
ammissione con indicazione della motivazione.
Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è
comunque l’attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete
di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e
poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione
al beneficio sarà automaticamente elaborata e l’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile
all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto);
contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto)
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
L'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto Previdenziale per
Autonomi Agricoli.
L’Inps e le amministrazioni competenti effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla
sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in parola.
Gli operatori delle strutture territoriali potranno verificare lo stato e l’eventuale esito di tutte le
domande pervenute di propria competenza accedendo all’apposita funzionalità:
“Comunicazione bidirezionale” dell’area Telematizzazione dei Servizi per l’agricoltura.
7. Fruizione dell’incentivo
In sede di tariffazione, per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di
beneficio (MODULO CD/IAP2018)e la stessa sia stata processata con esito positivo sarà
applicato l’esonero dal versamento nella misura indicata di seguito:
- 100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data inizio attività;
- 66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
- 50% per gli ulteriori 12 mesi massimo.
L’esonero riguarda solo la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo
addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio
contributivo alla voce “esonero ex Legge 205/2017”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale
autonomi agricoli.
8. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo in oggetto, riconosciuto ai datori di
lavoro agricoli - coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) - ai sensi
dell’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il
cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali ed altre agevolazioni contributive) si istituisce il seguente conto:
- GAW37269 Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori
agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza
agricola, effettuate ai sensi dell’art.1, commi 117 e 118, della legge n. n. 205 del 27 dicembre
2017.
Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura
gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto.
Si allega la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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