Sentenza della Corte Costituzionale 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90. Illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpI in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione medesima è riconosciuta
Sentenza della Corte Costituzionale 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90. Illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpI in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione medesima è riconosciuta
Testo normativo
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Circolare n. 36
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OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024,
n. 90. Illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di restituzione integrale
della prestazione NASpI in forma anticipata in caso di rioccupazione
prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione
medesima è riconosciuta
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la sentenza della Corte Costituzionale n.
90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita
l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per
l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di
lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa
sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale
l’anticipazione gli è stata erogata. Si forniscono altresì le conseguenti
indicazioni amministrative.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Precedenti pronunce di legittimità costituzionale
4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024
5. Accertamento delle cause connesse alla mancata prosecuzione dell’attiva di lavoro
autonomo o di impresa e determinazione dell’indebito della prestazione erogata in forma
anticipata
1. Premessa
La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale n. 21 del 22 maggio 2024, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio
dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura
corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa
proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale
l’anticipazione gli è stata erogata.
2. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 8, comma 1, del D.lgs n. 22/2015, dispone che: “Il lavoratore avente diritto alla
corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a
titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
L’erogazione della NASpI in via anticipata e in unica soluzione ha una finalità peculiare, volta a
incentivare l’autoimprenditorialità. La ratio legis consiste, infatti, nell’agevolare il lavoratore
nell’intraprendere un’attività autonoma o avviare un’impresa al fine di favorirne il reimpiego in
un’attività diversa da quella di lavoro subordinato e, di conseguenza, ridurre la pressione sul
relativo mercato. Pertanto, la prestazione NASpI erogata in forma anticipata perde la
connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale assumendo la diversa veste di contributo
finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un’attività autonoma o di impresa.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 8 prevede altresì che: “Il lavoratore che instaura
un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la
liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta,
salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale
il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
3. Precedenti pronunce di legittimità costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021, si è già pronunciata sulla
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015 con
riferimento alla fattispecie relativa all’insorgenza dell’obbligo di restituzione integrale
dell’anticipazione NASpI a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l’attività per
la quale è corrisposto l’incentivo all’autoimprenditorialità, abbia costituito un rapporto di lavoro
subordinato seppure per un periodo limitato.
Nel caso de quo la Corte ha affermato la legittimità costituzionale della disposizione in
argomento, evidenziando come l’obbligo restitutorio persegua una finalità antielusiva, non
assumendo carattere di sanzione, per il fatto che il beneficiario ha instaurato un rapporto di
lavoro subordinato. Secondo la Corte il lavoro subordinato stesso rappresenta un elemento
fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso al beneficio, tale da non
richiedere all’INPS un’indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata del
contestuale rapporto di lavoro subordinato.
4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024
Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha affrontato sotto altro
profilo la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015,
con riferimento all’obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata da parte del
lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l’attività imprenditoriale,
non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca
un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è
riconosciuta la NASpI.
A tale riguardo la Corte rileva, ai fini della dichiarata illegittimità della norma in esame, la
circostanza che l’attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno
determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione
dell’attività medesima. Tali motivi non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue
scelte organizzativo-gestionali.
Al riguardo, la Corte ha affermato che, se da un lato è vero che l’instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità
dell’attività di lavoro autonomo o di impresa (cfr. la sentenza n. 194/2021), che giustifica la
liquidazione anticipata della prestazione, è altrettanto vero che la circostanza per cui l’attività
di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che possa ritenersi perfezionato il
requisito della effettività e della autenticità.
Peraltro, la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell’attività
autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell’imprenditore. Il
lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso
alternativo di promuovere un’attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio
d’impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito
nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Sulla base di quanto indicato dalla Corte sono, pertanto, da escludere dalle ipotesi di causa di
forza maggiore le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che, invece,
possono qualificarsi come causa di forza maggiore:
- terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato
dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque,
non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di
devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa
del beneficiario dell’incentivo;
- misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze
imprevedibili e inevitabili.
Inoltre, la Corte richiama la sua precedente sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 nella quale, con
riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall’articolo 1175 del codice civile in
tema di rapporti obbligatori, afferma che la clausola generale ivi contenuta “vincola il creditore
a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle
circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”.
In questa ottica, il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la
prosecuzione dell’attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio
concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole. La norma di cui all’articolo 8,
comma 4, del D.lgs n. 22/2015, benché connotata da rigore, necessita di essere contemperata
da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari e in funzione di ciò
preveda un criterio di commisurazione dell’obbligo restitutorio.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs
n. 22/2015 nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella
misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non
possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale
l’anticipazione gli è stata erogata.
5. Accertamento delle cause connesse alla mancata prosecuzione dell’attiva di lavoro
autonomo o di impresa e determinazione dell’indebito della prestazione erogata in
forma anticipata
Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 si evidenzia che, ove il
beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o
di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo
teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del
provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale
sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno
comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di
impresa.
Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la
rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata
riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n.
241, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento
istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (trenta giorni), le ragioni connesse a
eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o
di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà
oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente
dell’Istituto.
All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la
chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la
prestazione erogata in forma anticipata.
In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza
maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo
restitutorio dell’anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della
Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso
l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata
sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel
periodo teorico di spettanza della prestazione.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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