Fondo di Tesoreria - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni per la gestione delle fattispecie di insussistenza dell’obbligo contributivo.
Fondo di Tesoreria - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni per la gestione delle fattispecie di insussistenza dell’obbligo contributivo.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 01/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 37
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Fondo di Tesoreria - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile. Istruzioni per la gestione delle fattispecie di
insussistenza dell’obbligo contributivo.
SOMMARIO: Con la presente circolare, tenuto conto delle risultanze della verifica avviata
dall’Istituto per il controllo della regolare costituzione del rapporto
contributivo relativo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, commi
755 e 756, della legge n. 296/2006 e successivi decreti attuativi, vengono
fornite le istruzioni per disciplinare le vicende in ordine alla contribuzione
versata da aziende prive dei requisiti costitutivi del predetto obbligo
contributivo, distintamente sulla base delle divere fattispecie configurabili.
Indice
1. Quadro normativo
2. Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al
Fondo di Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo
3. Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo
contributivo
4. Datori di lavoro con regolarità contributiva
4.1 Istruzioni operative
4.2 Le prestazioni
5. Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari
6. Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c.
1. Quadro normativo
L’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120
del codice civile” (di seguito, anche “Fondo di Tesoreria”).
Con successivi decreti, adottati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 30 gennaio 2007, sono state disciplinate le
modalità di attuazione dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006.
In particolare, l’articolo 1, comma 5, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007, recante
“Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo
tesoreria)”, dispone, per i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti, l’obbligo di versamento, al predetto Fondo tesoreria, delle
quote di TFR ex articolo 2120 c.c., relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate
alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/2005.
Il successivo sesto comma specifica che per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 il limite
dimensionale viene calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza alla predetta data. Per
le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo tale data il limite dimensionale si calcola sulla
media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e successivi circolari e messaggi, l’Istituto ha, tra l’altro,
dato istruzioni e fornito chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento delle
quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
In particolare, ai punti 2 e 3 della citata circolare n. 70 sono state fornite le necessarie
indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di
TFR al predetto Fondo di Tesoreria.
A tal fine, la condizione preliminare prevista dalla norma è la natura giuridica privata del
datore di lavoro. Sono peraltro ricondotti al settore privato anche “gli organismi pubblici che
sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica
o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione
dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di
ente pubblico economico e con riferimento agli stessi dipendenti” sopra indicati.
Accertata la natura giuridica privata del datore di lavoro ovvero la sua riconducibilità al settore
privato, l’ulteriore presupposto per l’integrazione dell’obbligo di versamento al Fondo di
Tesoreria è la sussistenza del requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti, da
verificare in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in
attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare
(nella prassi amministrativa, l’anno civile) di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31
dicembre 2006. Anche in questo caso, l’Istituto, con la citata circolare n. 70/2007, ha dettato i
criteri per addivenire al calcolo del predetto requisito dimensionale, specificando che, nel
numero degli addetti vanno
- considerate tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato;
- conteggiati i lavoratori in aspettativa sindacale ovvero per cariche elettive o ancora per
motivi familiari, a meno che, in loro sostituzione, non siano stati assunti altri lavoratori;
- inclusi anche i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori
distaccati all’estero;
- computati in proporzione all’orario di lavoro i dipendenti in regime di part-time;
- esclusi dal calcolo i lavoratori che operano presso l’azienda utilizzatrice in regime di
somministrazione, in quanto computati nella forza lavoro dell’azienda di somministrazione.
Inoltre, ancorché sussistenti i requisiti giuridici e dimensionali sopra sintetizzati, vanno escluse
dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria tutte le categorie di lavoratori analiticamente
elencate al paragrafo 3 della circolare n. 70/2007, tra le quali si richiamano, a titolo
esemplificativo, le seguenti:
- i lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori a domicilio;
- gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo, assicurati per il TFR all’ENPAIA;
- i lavoratori per i quali i CCNL prevedano, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione
periodica delle quote di TFR (es. marittimi) ovvero il versamento a enti terzi (es. lavoratori
edili);
- i lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali il termine non è prestabilito
ma è legato al verificarsi di un evento (es. il termine della campagna saccarifera).
Infine, è stato precisato che, in presenza di trasferimento del rapporto di lavoro – per effetto di
operazioni societarie ovvero di cessione di contratto – da un’azienda assoggettata al
versamento al Fondo di Tesoreria ad un’altra per la quale detto obbligo non sussiste,
quest’ultima è tenuta comunque ad effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria, ancorché
limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni.
2. Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al Fondo di
Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo
Considerato il variegato e complesso assetto dei requisiti che integrano l’obbligo di versamento
al Fondo di Tesoreria, l’Istituto, al fine di ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione
dei contributi al predetto Fondo, ha disposto l’istituzione del codice di autorizzazione (CA)
“1R”, volto a identificare i datori di lavoro che, sulla base dei requisiti di legge, con particolare
riguardo alla loro natura giuridica e alla forza aziendale, sono tenuti all’assolvimento
dell’obbligo di contribuzione al predetto Fondo di Tesoreria.
In particolare, il possesso del requisito dimensionale minimo per l’assoggettamento all’obbligo
contributivo al Fondo di Tesoreria è comunicato all’Istituto a mezzo di apposita dichiarazione
con la quale il datore di lavoro attesta[1], ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere occupato
nel 2006 ovvero nell’anno civile di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre
2006, almeno 50 addetti. A seguito della predetta comunicazione, l’Istituto attribuisce il codice
di autorizzazione “1R”, che individua, come già detto, le aziende tenute al versamento del
TFR al Fondo di Tesoreria[2].
Il controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni ai fini dell’obbligo di versamento del TFR
al Fondo tesoreria è stata, nel corso degli anni, condotta soprattutto avvalendosi delle attività
di accertamento di natura ispettiva.
Il completamento di ulteriori fasi del complessivo processo che interessa la reingegnerizzazione
dei flussi informativi acquisiti dall’Istituto, con particolare riguardo a quelli rivenienti dalle
dichiarazioni contributive UniEmens, ha consentito di sviluppare procedure automatizzate che
favoriscono il computo della forza aziendale nell’accezione valida ai fini della determinazione
dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, anche con riguardo agli anni
successivi all’entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il predetto Fondo (2006 e
seguenti).
In particolare, a seguito dei controlli automatizzati effettuati nel corso degli ultimi mesi, sono
state rilevate aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle relative
denunce UniEmens hanno dichiarato quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Si tratta, in
particolare, delle seguenti tipologie di aziende:
1) aziende che non risultano in possesso del codice di autorizzazione “1R” e che, dalle
rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di
versamento al Fondo di Tesoreria;
2) aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione “1R”, ma che, sulla scorta degli
esiti delle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo
di versamento al Fondo di Tesoreria.
3. Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo
contributivo
Nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del TFR al Fondo di
Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l’attribuzione, nei
termini di prassi, del codice di autorizzazione “1R”, l’Istituto ha inibito, a partire dal mese di
competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il
versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (cfr. messaggio n. 2078 del 10 maggio 2016).
Con riguardo, invece, alle aziende che hanno operato con Fondo di Tesoreria sulla scorta
dell’avvenuta attribuzione del codice di autorizzazione “1R”, l’Istituto, per il tramite delle
competenti strutture territoriali, sta procedendo ad effettuare, anche con la collaborazione
delle aziende interessate e dei relativi intermediari, gli ulteriori accertamenti preordinati a
verificare la regolare costituzione del rapporto contributivo.
Allo scopo di favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo, le aziende interessate sono
tenute ad effettuare la cd. due diligence delle condizioni che hanno determinato la richiesta di
attribuzione del predetto codice di autorizzazione ed a comunicare prontamente all’Istituto
l’eventuale insussistenza dei requisiti che determinano l’obbligo di contribuzione al Fondo di
Tesoreria, con particolare riguardo alla natura giuridica del soggetto contribuente ed al
requisito dimensionale.
All’esito delle verifiche, la cui conclusione è prevista per il mese di maggio 2018, laddove sia
accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto procederà a
revocare il CA “1R”.
Conseguentemente, a partire dal mese di revoca del CA “1R”, i datori di lavoro interessati non
potranno più operare con Fondo di Tesoreria.
4. Datori di lavoro con regolarità contributiva
Risulta opportuno considerare che i pregressi versamenti al Fondo di Tesoreria sono stati
effettuati dalle aziende sulla base del legittimo convincimento circa la sussistenza dell’obbligo
contributivo ex articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006.
Tale convincimento è stato, inoltre, suffragato dall’avvenuta attribuzione da parte dell’Istituto
del codice di autorizzazione (“1R”) che, nella prassi amministrativa, caratterizza i datori di
lavoro tenuti all’osservanza degli obblighi contributivi verso il predetto Fondo di Tesoreria.
In ogni caso, le aziende, considerato il lungo lasso di tempo trascorso, hanno ritenuto di
operare correttamente, provvedendo all’invio dei flussi UniEmens con la valorizzazione anche
della contribuzione destinata al Fondo di Tesoreria, ed hanno effettuato i versamenti della
predetta contribuzione, confidando così sulla stabilità degli effetti da essi prodotti.
Merita peraltro adeguata tutela anche il diritto dei lavoratori delle predette aziende all’accesso
al trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. con l’intervento del Fondo di Tesoreria.
Pertanto, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati - in assenza dei
presupposti dell’obbligo contributivo - da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti
validi a tutti gli effetti di legge, e non verranno rimborsati.
4.1. Istruzioni operative
Sul piano operativo, le matricole contributive relative alle aziende che, pur non essendo
tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria, saranno
contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, avente il significato di “Azienda con meno
di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento
del Fondo di Tesoreria”.
Tale codice di autorizzazione dovrà essere attribuito sia in sostituzione del codice “1R” siaa
quelle matricole che hanno operato con Fondo di Tesoreria pur in assenza del codice “1R” e, in
entrambi i casi,solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva
dell’azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del DURC on line o, qualora ne
ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell’azienda della posizione
debitoria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Istituto.
L’avvenuto riconoscimento della validità della contribuzione sarà resa nota attraverso
comunicazione di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “7W” inoltrata all’azienda
e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti”
del cassetto previdenziale aziende.
4.2. Le prestazioni
Per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice “7W”,il Fondo di Tesoreria
provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni di cui
all’articolo 2120 c.c. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1°
gennaio 2007 - o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro - e sino alla data di
attribuzione del suddetto codice di autorizzazione,che il datore di lavoro ha provveduto a
versare al Fondo medesimo.
A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal
dipendente all’Istituto, che, eseguita l’istruttoria necessaria a verificarne l’accoglibilità,
provvederà, entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, all’erogazione della
prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza.
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto
dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo, con le modalità precisate al punto 7.1
della circolare n. 70/2007.
Per quanto concerne, in particolare, le somme erogate a titolo di anticipazioni del TFR, il
datore di lavoro imputerà i pagamenti prioritariamente al TFR accantonato in azienda prima del
31 dicembre 2006, poi al TFR accantonato in azienda successivamente alla data di attribuzione
del codice di autorizzazione “7W” e, infine, ove l’importo di spettanza del lavoratore ecceda i
predetti importi, provvederà ad inoltrare la domanda di liquidazione del dipendente all’Istituto.
5. Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari
Tenuto conto che, a fronte dell’insussistenza del presupposto contributivo al Fondo di
Tesoreria, il principio dell’automatismo delle prestazioni non può ritenersi applicabile, il codice
di autorizzazione “7W” viene rilasciato, come innanzi detto, solo in presenza di regolarità
contributiva.
Pertanto, in mancanza del requisito della regolarità contributiva, l’obbligo di erogazione delle
prestazioni di cui all’articolo 2120 c.c., seppur relative alle quote di TFR versate al Fondo di
Tesoreria, rimane definitivamente e per l’intero importo in capo al datore di lavoro.
Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, e che non abbiano provveduto a
regolarizzare nel termine indicato al punto 4.1. potranno, nel termine della prescrizione
ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di
Tesoreria, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto
Fondo.
Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno
contestualmente provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal
rimborso.
La somma rimborsabile sarà calcolata al netto delle somme conguagliate dalle aziende
medesime per effetto della liquidazione già operata del trattamento di fine rapporto, a titolo
definitivo ovvero di anticipazione, ai lavoratori aventi diritto.
La quantificazione delle somme da rimborsare sarà operata attraverso appositi accertamenti,
anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con
l’aggiunta degli interessi legali in luogo delle sanzioni civili ex legge 388/2000, la fruizione
indebita delle misure compensative stabilite dall’articolo 10 del d.lgs. n. 252/2005, così come
modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006, con specifico riferimento
a) all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della
legge n. 297/1982 (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252/2005);
b) alle riduzioni dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui alla legge n. 88/1989, introdotte, a partire dal 2008, dall’articolo 8 del
decreto legge n. 203/2005, nelle misure previste dalla tabella A allegata al predetto decreto
legge (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005.
Si ricorda che l’Istituto procederà al rimborso trattenendo altresì gli eventuali ulteriori importi
a proprio credito, oltre quelli rivenienti dall’addebito delle misure compensative di natura
contributiva indicate alle precedenti lettere a) e b).
L’Istituto, prima di rimborsare la somma risultante all’esito delle suddette compensazioni,
effettuerà altresì il controllo, nei casi previsti dall’articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006,
convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, presso Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Nella determinazione del soggetto titolare del credito sono fatti salvi gli effetti conseguenti
all’applicazione dell’articolo 2112 c.c..
Infine, per quanto concerne le misure compensative di natura fiscale stabilite dall’articolo 10,
comma 1, del d.lgs. n. 252/2005, l’Istituto provvederà a fornire all’Agenzia delle Entrate
l’elenco dei datori di lavoro che rientrano nella fattispecie in discorso, allo scopo di favorire le
conseguenti operazioni di competenza della predetta Agenzia.
6. Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c.
Si precisa che nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all’obbligo
contributivo al Fondo di Tesoreria che, a seguito di operazione societarie o cessione di
contratto, sia stato assunto, in continuità di rapporto di lavoro ex articolo 2112 c.c., da altro
datore di lavoro, bisogna distinguere le seguenti fattispecie configurabili:
- se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di
autorizzazione “7W” è assunto presso altra azienda alla quale sia già stato attribuito, in
ragione della sussistenza del requisito dimensionale, il codice di autorizzazione “1R”, la
liquidazione del TFR in misura integrale o parziale (anticipazioni) dovrà essere effettuata dal
datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le
ordinarie modalità;
se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione
“7W”è assunto presso altra azienda che, in ragione della insussistenza del requisito
dimensionale, non sia tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR accantonate
presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate
direttamente dal Fondo medesimo
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Modello “SC34_TFR_Tesoreria” (cfr. messaggio n. 13048 del 23 maggio 2007).
[2] Al fine di ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione delle somme dovute dalle
aziende che, in funzione del requisito occupazionale ovvero in conseguenza di operazioni
societarie, sono tenute a versare quote di TFR al Fondo di Tesoreria per almeno un dipendente,
con il messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014 è stato ampliato il significato del CA “1R”, che ha
assunto il significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il
contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
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