Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. Modifiche delle disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda. Istruzioni operative e contabili
Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. Modifiche delle disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 07/02/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 39
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. Modifiche delle
disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i
lavoratori del settore moda. Istruzioni operative e contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle modifiche apportate
dalla legge di conversione 20 dicembre 2024, n. 199, alle disposizioni in
materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori
di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e
calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto-
legge 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si
forniscono le relative istruzioni procedurali.
INDICE
Premessa
1. Destinatari della misura di sostegno al reddito
2. Durata dei trattamenti
3. Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al
reddito
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
5. Istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento e del conguaglio.
Istruzioni contabili
Premessa
La legge 20 dicembre 2024, n. 199 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2024 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione - in sede di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante
“Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”,ha parzialmente modificato la disciplina in
materia di sostegno al reddito per il settore della moda, precedentemente introdotta
dall’articolo 2 del medesimo decreto–legge e illustrata con la circolare n. 99 del 26 novembre
2024.
In particolare, la legge n. 199/2024, novellando l’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, ha
esteso sia la platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito sia la durata complessiva
della stessa e ha provveduto a ridefinire la relativa copertura finanziaria.
Tanto premesso, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si illustrano le modifiche apportate al decreto-legge n. 160/2024 dalla citata
legge di conversione in ordine alle disposizioni inerenti alle misure di sostegno al reddito in
favore del settore della moda e si forniscono le relative istruzioni operative.
1. Destinatari della misura di sostegno al reddito
Come anticipato nella circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, la legge di conversione n. 199/2024
ha novellato l’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 nei termini che seguono: “In deroga
agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che
disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo
per l'Artigianato ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è
riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai
lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a
15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria,
dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte
dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività
identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice
ATECO 25.62.00, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata,
nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio
2025”.
Si evidenzia che la riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di
sostegno, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario,
anche all’ambito della pelletteria nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle
lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda - ai settori indicati dalla tabella A
annessa al decreto-legge n. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica
generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.
Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, si precisa quanto segue.
I datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati
annoverati dall’Istituto tra quelli destinatari della misura di sostegno in argomento (cfr.
l’Allegato n. 1 alla circolare n. 99/2024).
I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n.
160/2024, come indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, nonché quelli appartenenti al
settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui, invece,
l’accesso al trattamento è stato esteso dalla legge di conversione n. 199/2024 - ai fini
dell’ammissione alla misura di sostegno, si atterranno alle modalità descritte al successivo
paragrafo 3.
Restano invariate le condizioni di accesso al trattamento stabilite dall’articolo 2 del decreto-
legge n. 160/2024 e già illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 99/2024, al quale si
rinvia integralmente, ovvero che i datori di lavoro richiedenti:
siano classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei
settori Industria o Artigianato;
abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel
semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di
sostegno al reddito;
abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei
trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal
Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (di seguito,
FSBA) di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di
integrazione salariale.
2. Durata dei trattamenti
Il novellato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di
sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane,
collocabili entro il 31 gennaio 2025.
Al riguardo, si precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in
trattazione, come individuati nella circolare n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono
accedere all’intero periodo tutelato (massimo 12 settimane di trattamenti), i datori di lavoro
operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della presente circolare e nel settore
dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 - cui l’accesso alla
misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla legge n. 199/2024 -
possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per
riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31
gennaio 2025. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri” le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del
trattamento di sostegno al reddito
I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la
misura di sostegno in trattazione, i datori di lavoro, come individuati al precedente paragrafo 1,
devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate
dall’Istituto medesimo.
A tale fine, le domande di cui trattasi devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni
dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del
periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che per i datori di lavoro ammessi
alla tutela dalla legge di conversione n. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre
2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione e quella
di pubblicazione della presente circolare, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno, come individuati nella circolare n.
99/2024, che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al
31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.
I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n.
160/2024, come indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, nonché quelli appartenenti al
settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – per i quali
l’accesso al trattamento è stato esteso dalla legge di conversione n. 199/2024 – ai fini della
trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende
settore moda ex l. 199/2024".
I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare
una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
disponibile all’interno della procedura informatica - in cui attestano di svolgere l’attività, in
modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori
della moda.
In merito alle modalità operative, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 2 della citata
circolare n. 99/2024, cui si rinvia anche per tutti gli altri aspetti non illustrati nel presente
paragrafo.
Atteso che, come evidenziato al precedente paragrafo 1, la misura introdotta dall’articolo 2 del
decreto-legge n. 160/2024 può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che
hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza
di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia[1], la domanda di
accesso alla misura di sostegno deve essere integrata con una dichiarazione - resa ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica - in
cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito
previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro.
Si ricorda che per biennio mobile si intende un lasso temporale pari a due anni, che viene
calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni datore di
lavoro per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di
osservazione nel quale verificare il numero di settimane di trattamento di integrazione salariale
già concesso.
Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta
con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per
ogni singolo datore di lavoro, in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità,
possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di
Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso
alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non possono essere
inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il
trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne
comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.
n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
Si ricorda altresì che tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato
mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di
dipendenti inferiore o pari a 15.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, i datori
di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al
pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del decreto legislativo
n. 148/2015.
I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai
fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Si ribadisce, infatti, che il riconoscimento della misura di sostegno di cui al decreto-legge n.
160/2024 avviene in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n.
148/2015.
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
In sede di conversione del decreto-legge n. 160/2024, la citata legge n. 199/2024, in relazione
all’ampliamento della platea dei destinatari e delle settimane oggetto di tutela, ha modificato il
tetto massimo complessivo di spesa, che è stato rideterminato in 73,6 milioni di euro per
l'anno 2024 e in 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite fornendo i relativi risultati al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui trattasi, l’Istituto non procede
all’accoglimento di ulteriori domande.
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che il trattamento di sostegno al
reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di
lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di
conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi - a pena di decadenza - entro i termini previsti
dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015[2].
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere
all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni illustrate al paragrafo 6.2
della menzionata circolare n. 99/2024.
5. Istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. Esposizione
dell’evento e del conguaglio. Istruzioni contabili
Ai fini della compilazione dei flussi UniEmens e delle istruzioni contabili, si confermano le
indicazioni fornite, rispettivamente, al paragrafo 6.1 e al paragrafo 7 della circolare n. 99/2024,
ai quali si rinvia.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. il paragrafo 1 della circolare n. 99 del 26 novembre 2024.
[2] L’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che le operazioni di
conguaglio debbano essere effettuate dai datori di lavoro, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
ALLEGATO 1
Tabella A
(articolo 2, comma 1, decreto – legge 28 ottobre 2024, n. 160)
Codice
Descrizione codice ATECO
ATECO 2007
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
20.59.40
antidetonanti e antigelo)
22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non
28.29.91
domestico
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
28.94.10
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
28.94.20
calzature (incluse parti e accessori)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 39/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.