Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 4/2025
Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili
Riferimento normativo
Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 4
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO avente a oggetto la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività
dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione
della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO, per la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente
medesimo.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
3. Misura del contributo
4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens
5. Riversamento e controlli.Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma
3, della convenzione
6. Fornitura dati
7. Costi e fatturazione
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO
(di seguito, anche Ente), sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione
del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023, per la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente stesso (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su specifica richiesta dell’Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto a
mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È
comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
L’EBIMO affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento
delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento. La
riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla
riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo
“BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per
conto dell’Ente con la risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in oggetto, devono
indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,
nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a
debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di
lavoro;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione
delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono
versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente, secondo le modalità e le tempistiche
descritte nel successivo paragrafo 5.
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento
diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in
argomento.
3. Misura del contributo
La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni
ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine
al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione
sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di
lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente; inoltre,
quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della
misura del contributo.
4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>,
secondo le seguenti indicazioni:
a. in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
b. in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello
individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato
con il modello F24 con il corrispondente codice;
c. l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve
essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il
contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo
5, comma 3, della convenzione
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle
attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati
dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmense nel flusso del modello F24,
con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro
interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi
riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento
risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di
riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di
elaborazione della denuncia mensile UniEmensa cui il versamento è collegato.
La percentuale residua trattenuta, pari al 2%, viene riversata, previo conguaglio con quanto
dovuto dall’Ente all’Istituto per le voci di costo di cui al successivo paragrafo 7, sub b) e sub d),
all’esito delle attività descritte nel medesimo paragrafo.
In relazione a tale trattenuta effettuata dall’Istituto, la misura viene concretamente applicata
secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, il cui
contenuto si intende completamente richiamato.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla convenzione, le quote versate a titolo di
contributo per l’Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella
disponibilità del datore di lavoro e devono essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da
parte dello stesso.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili,
l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da
versare pari o superiore a 50,00 euro.
Le rimesse monetarie sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario intestato
all’Ente, che provvede a comunicare il relativo codice IBAN all’Istituto, secondo le modalità
telematiche dallo stesso indicate.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni
responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Ente
conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultimo del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell’Ente
nei confronti dell’INPS, che viene effettuata attraverso la procedura “Durc on line”. In caso di
esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva” o nei
casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse
monetarie all’Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o
della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento
di verifica. A seguito di regolarizzazione o definizione positiva dell’accertamento istruttorio, il
riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell’Istituto.
Si precisa che l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse monetarie
dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle
esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
6. Fornitura dati
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmensrelativi a ciascun
lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Le modalità di fornitura e le specifiche tecniche-operative con cui i suddetti dati sono resi
disponibili all’Ente saranno oggetto di apposita successiva comunicazione.
7. Costi e fatturazione
Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l’Ente corrisponde all’Istituto, a
titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
a) 7.200,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla
gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di
gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all’Ente versato dai
datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati;
d) il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite modello F24 in base
alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Il costo di cui alla lettera a) è stato corrisposto e fatturato all’atto della stipula della
convenzione.
Il costo di cui alla lettera b), riferito a ogni anno civile o frazione di esso, e il costo di cui alla
lettera d), che sarà determinato successivamente alla comunicazione del costo e alla
fatturazione del servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate all’INPS, sono conguagliati con la
percentuale del 2% trattenuta dall’Istituto sui versamenti mensili, entro il mese di maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di
recuperare la somma dovuta, l’Istituto comunica all’Ente, tramite posta elettronica certificata
(PEC), l’importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento
dello stesso. Tale importo deve essere versato dall’Ente mediante bonifico sul conto corrente di
contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all’INPS,
contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale:
“denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente
Bilaterale/Fondo/Cassa”.
Il costo di cui alla lettera c) è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore
dell’Ente nel periodo di riferimento.
L’Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle suddette lettere b), c) e d), in ragione delle
risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi
ricorrenti di gestione, i costi di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di revisione
annuale anche in funzione:
- del numero di soggetti che sottoscriveranno la convenzione;
- della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti
disposti a favore del singolo Ente;
- degli adeguamenti delle procedure informatiche che si renderanno necessarie per la corretta
gestione delle procedure.
A tale fine, l’Istituto procede a una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della
gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione
dello schema di convenzione, assumendo tali dati come elementi per l’eventuale
rideterminazione dei costi suddetti.
L’eventuale variazione dei costi è oggetto di apposita comunicazione all’Ente, a seguito della
quale quest’ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla convenzione entro il termine di 60
giorni dalla sua ricezione.
Si precisa che è a carico dell’Ente ogni altro onere inerente alla convenzione.
L’Istituto provvede a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al
versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In
particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento eseguito dai creditori dell’Ente sulle somme oggetto della convenzione, anche in
relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
Si precisa che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi
all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi,
devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della
convenzione, l’Istituto comunica all’Ente la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
La convenzione si intende altresì risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio,
laddove l’Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall’INPS, degli importi a
debito residui relativi ai costi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.
La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della
convenzione o di recesso, ha effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici
procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione nel caso in cui l’Ente sia
sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato
connesse alla sfera patrimoniale.
Le comunicazioni inerenti alla cessazione anticipata e/o alla sospensione degli effetti della
convenzione sono effettuate tramite PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto dell'Ente Bilaterale
EBIMO, in forza della convenzione stipulata con l’INPS, si fa rinvio alle istruzioni contabili
fornite con la circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni a tutti gli Enti aderenti allo
schema convenzionale in argomento, con esclusione del conto di debito per contributi da
riversare che trova specificazione per ciascun Ente.
Pertanto, in base alla convenzione in argomento, per l'Ente Bilaterale EBIMO si istituisce il
seguente conto di debito:
- GPA18327 - Debito per contributi verso "EBIMO"- Ente Bilaterale per l'Innovazione del
Mercato Occupazionale" BIMO, riscossi per suo conto.
In allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA18327
Denominazione completa Debito per contributi verso "EBIMO -
Ente Bilaterale per l'Innovazione del
Mercato Occupazionale" - BIMO, riscossi
per suo conto
Denominazione abbreviata DEB.E.B. PER CONTR. EBIMO RISCOSSI
PER SUO CONTO
Validità Mese 01 Anno 2025
Movimentabilità P10
Capitolo 1U4121008
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