Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 02/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 40
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-
108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-
108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un
nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio
2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti. Detta riduzione opera per un periodo
massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può
essere riconosciuta - per l’eventuale periodo residuo – in capo ad altri datori
di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto. Con la
presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la
gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di
esonero contributivo.
1. Premessa
2. Natura dell’esonero contributivo
3. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
4. Rapporti di lavoro incentivati
5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
6. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari
7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
8. Assetto e misura dell’incentivo
9. Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al
lavoratore
10. Modalità di controllo dei requisiti legittimanti
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di
esposizione dei dati relativi all’esonero
12. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva
Dmag
13. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della
dichiarazione contributiva
14. Istruzioni contabili
1. Premessa
Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-108 e
113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2018”),
ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La suddetta disposizione, in forza di
quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione
per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 114, della
citata legge, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il
quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta
rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano
stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso
dell’intera vita lavorativa.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma, al comma 102, prevede
che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni. Pertanto,
per le assunzioni, effettuate nel corso dell’anno 2018, di lavoratori che non abbiano ancora
compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre a
condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è
possibile fruire del beneficio in trattazione.
La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio,
decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a
condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il
trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un
periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000
euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le
assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano
svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione.
2. Natura dell’esonero contributivo
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è
rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non
essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura strutturale volta a creare uno
speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015, con la precipua finalità della creazione di forme di
occupazione giovanile stabile. Al riguardo, si ricorda che, a partire dal 7 marzo 2015 il
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta regolato dalla predetta
normativa. Pertanto, pur in presenza della formulazione testuale dell’articolo 1, comma 100,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti”),
l’esonero contributivo in oggetto trova applicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei
confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato attivati a partire dal 1° gennaio
2018. Ciò anche nelle ipotesi in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative,
abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il
lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015.
In relazione alla normativa comunitaria, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una
misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento non solo strutturale ma anche generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i
datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive
siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un
vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio
nazionale. Pertanto, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate
dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato
ovvero mediante risorse statali).
3. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del
settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione,
individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma
2, del d.lgs. n. 165/2001.
Ciò premesso, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
a) datori di lavoro imprenditori. Come è noto, l’articolo 2082 del c.c. definisce imprenditore chi
esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’attività economico-
produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori
rispetto ai costi di produzione; a tal fine, è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività,
l’idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto
occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il
pareggio di bilancio (Cass., SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353).
Rientrano tra i datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, anche
gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità
giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex
articolo 2082 c.c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel
medesimo settore. Per una disamina degli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi
dell’articolo 2082 del c.c. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996. Si rammenta,
inoltre, che i predetti enti pubblici economici sono stati ammessi nel tempo a fruire degli
incentivi all’occupazione disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 8, comma 9, legge n.
407/1990 e dall’articolo 8, comma 2, e dagli articoli 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/91,
proprio in ragione della natura imprenditoriale ex articolo 2082 c.c. dell’attività svolta (cfr. circ.
n. 25/1991 e n. 268/1998), nonché a fruire dell’esonero triennale e biennale previsti per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2015 e 2016 (cfr. circ. n.
17/2015 e n. 57/2016) e dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per l’assunzione di
giovani che abbiano effettuato percorsi di alternanza scuola-lavoro o apprendistato di primo
livello o di alta formazione e ricerca (cfr. circ. n. 109/2017).
Sono altresì da ricomprendere tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo
anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione
(trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del
capitale;
b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività
imprenditoriale ex articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o
sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni
amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. circolari n.
17/2015; n. 178/2015; n. 56/2016, n.90/2016 e 109/2017), hanno diritto al riconoscimento
del beneficio in oggetto:
1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti
pubblici economici;
3. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di
capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei
requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le
Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni
dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e
associazioni;
4. le università;
5. gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano
qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati
nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative
federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi
nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle
province autonome;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni – e, pertanto, non possono fruire
dell’esonero in oggetto - le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse
strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di
organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.
Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione
di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in presenza di determinati requisiti.
Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la
Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate
come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato,
nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici
dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/03/1996 e n.
5054 dell’11/03/2004 nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).
4. Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, ai commi 100-108 e 113-114, della Legge di Bilancio
2018 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che
trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1,
comma 107, della legge n. 205/2017) fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al
lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato,
compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma
114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Considerata la ratio della legge n. 205/2017, consistente nella volontà di incentivare
l’adozione, nella regolazione delle forme di occupazione giovanile, della tipologia contrattuale
per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti – non rientra fra le tipologie incentivate
l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13 -18 del
d.lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il
lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in
termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le
parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di
far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo
discontinuo o intermittente … anche in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del
mese o dell’anno”, art. 13, comma 1, d.lgs. n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la
durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori
del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è
ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre
anni solari“, art. 13, comma 3, d.lgs. n. 81/2015). Infine, l’effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa, nell’ an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle
esigenze produttive del datore di lavoro (“il lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa”, art. 13, comma 1, d.lgs. n. 81/2015).
Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Al riguardo, si fa
presente, come già chiarito in premessa, che l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della
Legge di Bilancio 2018, trova applicazione per le assunzioni di lavoratori con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23, che, in proposito, specificamente prevede che il suo campo di applicazione
sia limitata alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
riguardanti lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
In considerazione della circostanza che l’agevolazione di cui si tratta si riferisce alle sole
assunzioni a tempo indeterminato di giovani, si precisa che la stessa non possa trovare
applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionali disciplinate
dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione
dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di
lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo
affermata con il d.lgs. n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata
spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché
la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato
Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 106, della Legge di Bilancio 2018,
l’incentivo di cui al comma 100 del medesimo articolo, pari al 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, spetta anche nelle ipotesi di
mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi
successivamente al 31 dicembre 2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il
giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tale ipotesi, l’agevolazione trova
applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore
beneficio già previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il
datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza
sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, sopra citato e, alla scadenza del
suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al
lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero di cui al citato
comma 100, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani
che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro
attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
Come già chiarito in premessa, il beneficio di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge di
Bilancio 2018 è elevato, in forza di quanto previsto dal comma 108 della medesima norma,
alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il
limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile
e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione
del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-
lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo1,
comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte
ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del capo
III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del
monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS di cui al
capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore
(o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi) previsto dai
rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato
di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Al riguardo,
si fa presente che, per i giovani che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta
formazione e ricerca, l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente
incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal
completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di
studio.
Fermo restando quanto già chiarito con riferimento ai rapporti di lavoro incentivabili con
l’esonero pari al 50 per cento dei contributi previdenziali e ai fini della corretta individuazione
dei soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro agevolato che dà diritto all’esonero pari
al 100 per cento della contribuzione datoriale, si precisa, in continuità con quanto già previsto
dall’Istituto per il precedente esonero di cui ai commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, abrogato per effetto del comma 113 della legge n. 205/2017 (cfr.
circolare n. 109 del 10 luglio 2017), che l’alternanza si articola in moduli didattici-formativi,
svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job
shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati
all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.
L’attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche,
secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità
dell’impresa formativa simulata, ossia attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale
animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento
ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina).
In considerazione della circostanza che il sopra citato articolo 1, comma 33, della legge n.
107/2015 (c.d. “buona scuola”) espressamente prevede che, al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel
secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all’agevolazione i datori di
lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano
stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno
al 30 per cento del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60
ore nei licei.
La percentuale del 30 per cento del monte ore si riferisce anche a percorsi di istruzione e
formazione professionale (IEFP) definiti dalle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 226/2005, per i
quali, ai sensi dell’articolo 17, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990
ore annue; analogamente, la medesima percentuale si riferisce ai percorsi previsti con
riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS) dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che, in generale,
hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno
600 ore di tirocinio, nonché alle attività di alternanza previste nei corsi universitari. Al
riguardo, fermo restando il rispetto dell’autonomia universitaria, si fa presente, a titolo
meramente esemplificativo, che l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso
universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di
orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle
attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).
Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un
utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato, si fa presente che
l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale - ed
entro sei mesi dal conseguimento del titolo - il rapporto a tempo indeterminato venga
instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’ex
utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha
precedentemente erogato la formazione.
5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,
dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31
del d.lgs. n. 150 del 2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente
previsti dalla Legge di Bilancio 2018.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti
dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, l’esonero contributivo, di cui si tratta, non spetta
ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione
del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31,
comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto
stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per
iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente
procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a
termine in essere.
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di
lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da
impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma
1, lettera c).
Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31 sopra citato, nella parte in
cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i
benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono
trasferiti in capo all’utilizzatore e, al comma 3, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni
telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso
tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla
fruizione degli incentivi, si ricorda quanto ribadito dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del
d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è
evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli
incentivi all’assunzione nel presupposto fondamentale che l’incentivo medesimo sia
esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”. Con riferimento all’esonero
contributivo di cui al comma 100-108 e 113-114 della Legge di Bilancio 2018, l’obiettivo
perseguito dalla previsione normativa è, senz’altro, più articolato rispetto a quanto previsto dal
citato articolo 31, lettera a). Le risorse che finanziano la misura, infatti, sono preordinate a
“promuovere l’occupazione giovanile stabile” attraverso lo strumento delle assunzioni a tempo
indeterminato. Al riguardo, si sottolinea che si tratta di una misura strutturale volta a favorire
l’accesso al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La finalità ultima perseguita
è, quindi, quella di promuovere la massima espansione dell’occupazione giovanile stabile
tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per questo motivo, la
specifica regolamentazione introdotta con la norma in oggetto fa sì che, nonostante l’espresso
richiamo effettuato nell’articolo 1, comma 104, della medesima legge al rispetto dei principi
generali di fruizione degli incentivi, la sua portata abbia una natura speciale e, in quanto tale,
prevalga sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015. La
specialità della norma rispetto al principio generale di cui al suddetto articolo 31, è confermata,
altresì, da quanto previsto dal comma 107 della medesima Legge di Bilancio, secondo il quale
l’esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a
tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della
presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e
seguenti, della Legge di Bilancio 2018, a prescindere dalla circostanza che le medesime
assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto
collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di
Bilancio 2018 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24
del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i
successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo
determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di
lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 il
datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo
aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge n. 428/1990,
entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto
dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo
indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie,
effettuate ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili.
Analoga conclusione deve ritenersi, altresì, valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla
contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili
alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è
obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.
Inoltre, si fa presente che, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non
spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore
di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari
ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve
evidentemente essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti
esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.
Nel caso dell’esonero in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto
dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, secondo il quale “Nelle ipotesi in cui il
lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di
cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro
privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena
fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove
assunzioni”. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso
lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello
eventualmente residuo. Per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle
agevolazioni enunciato dal comma 2 del medesimo articolo 31 del d.lgs. n.150/2015, secondo
il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i
periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato, deve considerarsi assorbito dal disposto del citato comma 103
della Legge di Bilancio sopra citato.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1,
commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
− regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
− assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
− rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In relazione, infine, ai vincoli introdotti dalla legge di Bilancio 2018, il diritto alla legittima
fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione,
delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni. Ciò vuol
dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che
assumano giovani con un’età massima di ventinove anni e 364 giorni. Per le sole assunzioni
effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del lavoratore è espressamente innalzato, in
forza della previsione di cui all’articolo 1, comma 102, della medesima legge, a trentacinque
anni. Pertanto, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018, il
limite di età del giovane va individuato nei trentaquattro anni e 364 giorni.
Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in
rapporti a tempo indeterminato.
Nella diversa ipotesi in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga
mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da
rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia
compiuto trenta anni di età;
b) il lavoratore, ad eccezione di quanto previsto nel successivo paragrafo, nel corso della sua
vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di
lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si
precisa che, come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di
apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono
ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di
lavoro intermittente a tempo indeterminato. In tali ipotesi, in coerenza con le indicazioni
fornite nell’ambito del precedente paragrafo, la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato non costituisce condizione ostativa per il diritto
all’esonero contributivo triennale disciplinato dalla norma in esame.
Analogamente, in considerazione della circostanza che l’esonero previsto dalla Legge di
Bilancio 2018 non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestici, la sussistenza di
un rapporto di lavoro di tal genere (lavoro domestico a tempo indeterminato) in capo al
lavoratore da assumere – anche in considerazione della specialità della disciplina - non
influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione.
Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il
lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione.
Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero
anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per
mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. In proposito,
si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di
valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle
competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze
produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il
superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin
dall’origine;
c) l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella medesima unità produttiva (cfr. art. 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2018).
Pertanto, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione,
la Legge di Bilancio 2018 prevede il rispetto di un requisito ulteriore, consistente nel non aver
effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova
assunzione.
Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si
intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di
apprendistato (cfr. art. 1, comma 106, nella parte in cui prevede che, nel caso di
mantenimento in servizio, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105) e
che nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza
che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore,
la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice;
d) il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al
licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il
licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti,
come previsto dal comma 105 della norma in trattazione, la revoca dell’esonero e il recupero
del beneficio già fruito. Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto
nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del
periodo di apprendistato.
6. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari
Come sopra chiarito, la fruizione dell’esonero contributivo può essere riconosciuta per
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di
lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato (articolo 1, comma 101, legge n. 205/2017).
In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni
caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
1. la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la
tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica
italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato all’estero non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche
laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non
contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
2. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta
anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione
ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la
medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume
successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione
all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo
indeterminato;
3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. con
passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al
datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non
goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già
in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
4. analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il
periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c.,
secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
5. come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014
dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di
cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di
accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché
quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo
indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016).
Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione
dell’esonero è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si evidenzia che non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento
di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a
termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc..
Si precisa, al riguardo, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo
al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai
sensi della Legge di Bilancio 2018.
Infatti, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 103, della medesima legge, se il
lavoratore, per il quale, in un’interpretazione di sistema, lo stesso o un precedente datore di
lavoro ha già fruito parzialmente dell’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo
rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente
dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo
indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione
dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per
licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti
il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva
e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro
privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata
a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque
computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per cessazione anticipata del
rapporto, dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato,
non è prevista, per il nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore, la
possibilità di fruire del beneficio residuo.
7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con “altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. art. 1, comma 114, legge
205/2017).
Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse
fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate a decorrere dall’anno 2018, il predetto
esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di
50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e
appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi 8-
11, della legge n. 92/2012.
In proposito, come già previsto per gli esoneri introdotti dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, si
conferma che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un
rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla legge n. 205/2017 per la
trasformazione a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica,
fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge n.
68/1999, come modificato dall’articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015. Al riguardo, a differenza
dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato
dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento
occupazionale;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma
10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24,
comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al
lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a
differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo
disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli
aiuti c.d. “de minimis”.
Con specifico riferimento all’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, disciplinato dal decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, applicabile, in presenza degli specifici
presupposti legittimanti, alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel
corso dell’anno 2018, si sottolinea, come espressamente previsto dall’articolo 8 del suddetto
decreto, la sua cumulabilità per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’articolo 1,
comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di
8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
Analogamente, è cumulabile per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’articolo 1,
comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di
8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile,
laddove ne vengano rispettati i presupposti legittimanti, anche l’incentivo “Occupazione NEET”,
disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 (cfr. art. 8 del suddetto
decreto) e applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno
2018.
Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con le suddette misure il disposto di cui
all’articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità “con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Tale disposto, infatti, non può che
applicarsi agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in
vigore.
La cumulabilità risulta, inoltre, coerente e in esecuzione dei principi generali e degli indirizzi
che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi
cofinanziati dall’Unione Europea ricoprono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche
nazionali degli Stati Membri. Di tale principio è espressione, di fatto, lo stesso articolo 1,
comma 893, della legge n. 205/2017, che prevede la cumulabilità con gli incentivi introdotti
dai programmi operativi nazionali e dai programmi operativi complementari.
Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità del beneficio con altri regimi agevolati, si fa
presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra Ue non
convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della legge n. 398/87, recante norme
in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione
delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS e con la quale si prevedono specifiche
riduzioni contributive, l’esonero in trattazione non può trovare applicazione (cfr. sul punto
circolare 236/1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei
lavoratori in mobilità si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i
lavoratori operanti in Paesi extracomunitari, assicurati in base alla legge n. 398/1987, data la
specialità dell’impianto normativo della predetta legge).
In forza della previsione secondo cui l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di
applicazione degli stessi”, si fa, infine, presente che l’agevolazione non è cumulabile con la
riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori
montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il
settore dell’edilizia.
8. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
- come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, dei premi
e i contributi dovuti all’INAIL;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.” di cui al comma 755
della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per effetto dell’esclusione dall’applicazione
degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015,
per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano di cui
all’articolo 40 del d.lgs. n. 148/2015.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla Legge di
Stabilità 2015, con riferimento all’esonero biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e con
riferimento agli incentivi “Occupazione sud” ed “Occupazione giovani”, si precisa che non sono
soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di
natura obbligatoria:
il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma
29, della legge n. 190/2014;
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30per cento della retribuzione imponibile, destinato - o comunque
destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua
istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e
14, del d.lgs. n. 182/1997;
il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4,
del d.lgs. n. 166/1997.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n.
297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile,
è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Al riguardo, si sottolinea che il
successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente
l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto
incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto
contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota
annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura
pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale
annuo di 3.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 opera sulla
contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui
all’articolo 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine
rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c., nonché erogazione in busta
paga della Qu.I.R. - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto
delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di
stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la
previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi,
ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e decorre dalla data di assunzione del
lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo
determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il
lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Si ribadisce, inoltre, che nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di
apprendistato, l’agevolazione spetta per 12 mesi, che decorrono dal mese successivo rispetto
all’ulteriore periodo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di
assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il
differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
L’esonero riguarda il 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base
annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018, nella
parte in cui dispone che il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua vada
riparametrato e applicato su base mensile, la soglia massima di esonero contributivo fruibile
per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro
(€ 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06 (€ 250/31 gg.) per ogni giorno
di fruizione dell’esonero contributivo.
9. Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore
Come diffusamente evidenziato, ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione, è necessario
che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre,
il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un
rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo
residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.
Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l’Istituto ha
realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari
previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di
aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018
ovvero a partire dalla predetta data.
In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice
fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.
Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base
dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto
e dalle comunicazioni obbligatorie.
Per quanto riguarda l’Istituto, l’applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle
seguenti gestioni:
a) aziende con dipendenti (oggi UniEmens);
b) aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
c) aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31.12.2014 (ex Enpals);
d) enti e aziende tenuti all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap).
Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono
sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di
altri Paesi, dei quali l’Istituto può, nel caso, venire a conoscenza prima della maturazione dei
requisiti per il pensionamento. Inoltre, in taluni settori della pubblica amministrazione, per
effetto della precedente prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative in
prossimità della quiescenza, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di
durata rilevante.
Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del
lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, laddove si tratti di lavoratore già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla
legge n. 205/2017, l’applicativo fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad
assumere, dei periodi residui per la fruizione dell’agevolazione medesima.
L’applicativo – fruibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi –
Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” - può essere consultato,
attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro
intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa,
dai lavoratori interessati.
10. Modalità di controllo dei requisiti legittimanti
Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto
all’assunzione agevolata sarà svolto dall’INPS e dall’INL, sulla base delle rispettive
competenze.
Con specifico riferimento alle attività di alternanza scuola- lavoro, l’Istituto si avvarrà anche
delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
Si fa presente, al riguardo, che costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola
lavoro i seguenti elementi:
la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del
tirocinio;
il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio;
il foglio presenze dello studente in impresa;
la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo
svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione
e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di
alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei
dati relativi all’esonero
Come già chiarito, la legge n. 205/2017 disciplina, all’articolo 1, commi 100-108 e 113-114,
tre distinte agevolazioni. Pertanto, nell’esposizione dei denunce mensili, il datore di lavoro
interessato dovrà attenersi alle seguenti indicazioni, distinte in base allo specifico beneficio.
Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro
per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GECO” avente il
significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero
contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che
la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi
UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L472” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1,
commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”;
con il codice “L473” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero
contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”.
Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GAPP” avente il
significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero
contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che
la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi
UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L474” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1,
commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”;
con il codice “L475” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero
contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”.
Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani
che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro
attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GALT” avente il
significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero
contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che
la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi
UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L476” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1,
commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”;
con il codice “L477” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero
contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”.
I datori di lavoro che hanno diritto alla fruizione del beneficio e che hanno sospeso o cessato
l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
12. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag
Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro
per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
I datori di lavoro agricolo per poter usufruire dell’esonero relativo ad ogni lavoratore in
possesso dei requisiti previsti dalla norma, devono riportare nel flusso DMAG oltre ai consueti
dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, in una riga successiva:
nel campo Tipo Retribuzione il valore “Y”
nel campo “CODAGIO” il valore “E7” che assume il significato di “esonero contributivo art.
1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.
L’esposizione dei dati suddetti consentirà all’Istituto di procedere unitamente alla tariffazione
corrente, al calcolo dell’esonero spettante che sarà automaticamente detratto dai contributi
dovuti per il periodo di riferimento.
Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato
I datori di lavoro agricolo per poter usufruire dell’esonero relativo ad ogni lavoratore in
possesso dei requisiti previsti dalla norma, devono riportare nel flusso DMAG oltre ai consueti
dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, in una riga successiva:
nel campo Tipo Retribuzione il valore “Y”
nel campo “CODAGIO” il valore “E8” che assume il significato di “esonero contributivo art.
1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.
L’esposizione dei dati suddetti consentirà all’Istituto di procedere unitamente alla tariffazione
corrente, al calcolo dell’esonero spettante che sarà automaticamente detratto dai contributi
dovuti per il periodo di riferimento.
I dati saranno così esposti nel DMAG a decorrere dalla competenza del 1° trimestre 2018.
13. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della
dichiarazione contributiva
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di marzo 2018, i datori di lavoro iscritti alla
Gestione Pubblica esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali
spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e
l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate.
Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro
per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “A” “Esonero
contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -
Giovani”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens –
ListaPosPA di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.
Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato
Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “B” “Esonero
contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 –
Apprendistato.”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens –
ListaPosPA di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.
Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani
che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro
attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “C” “Esonero
contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 –
Scuola-Lavoro”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens –
ListaPosPA di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
14. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo, oggetto della presente circolare,
riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai
sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cui
onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali ed altre agevolazioni contributive) si istituiscono i seguenti conti distinti per tipologia di
agevolazione:
- GAW37241 Sgravi di oneri contributivi nella misura del 50 per cento dei contributi
previdenziali, a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art.1, commi da 100 a 108, della legge n. 205/2017;
- GAW37242 Sgravi di oneri contributivi nella misura del 100 per cento dei contributi
previdenziali, a favore dei datori di lavoro che adottano attività di alternanza scuola -lavoro,
per le assunzioni di studenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1,
commi da 100 a 108 della legge n. 205/2017;
- GAW37243 Sgravi di oneri contributivi nella misura del 50 per cento dei contributi
previdenziali, a favore dei datori di lavoro, per il mantenimento in servizio di giovani al
termine del periodo di apprendistato - art.1, comma 106 della legge n. 205/2017.
Ai nuovi conti gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno
contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel precedente paragrafo 11). In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel
flusso UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” ai codici
“L472” e “L473” da attribuire al conto GAW37241 per le somme conguagliate nel mese di
marzo e per quelle relative ai mesi di gennaio-febbraio 2018;
“L476” e “L477” da attribuire al conto GAW37242 per le somme conguagliate nel mese di
marzo e per le somme relative ai mesi di gennaio-febbraio 2018;
“L474” e “L475” da attribuire al conto GAW37243 per le somme conguagliate nel mese di
marzo e per gli importi relativi ai mesi di gennaio-febbraio 2018.
I nuovi conti GAW37241- GAW37242- GAW37243 verranno utilizzati anche per la rilevazione
contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alle gestioni
pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso UNIEMENS,
sezione ListaPosPA (cfr. istruzioni di cui al paragrafo 13).
Gli stessi conti GAW37241 e GAW37243 rileveranno la contabilizzazione delle somme spettanti
a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricolo e verranno movimentati
dalla procedura automatizzata di contabilizzazione prevista per i lavoratori agricoli dipendenti
secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo 12.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riportano in allegato le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
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