Convenzione fra l'INPS e il sindacato FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e il sindacato FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/02/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 40
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e il sindacato FEDERAZIONE AGRICOLTORI
PICCOLE IMPRESE – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI (FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi associativi
sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative
all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il sindacato
FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE – POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI (FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi
sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori
impiegati nel settore agricoltura.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Misura del contributo sindacale
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 16 dicembre 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e il sindacato
FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE – POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI (FAPIPAAF) sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 13 aprile 2022, per la riscossione dei contributi
sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da fare pervenire all’Istituto a mezzo posta
elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo all’Organizzazione sindacale, di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra, a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali disposizioni della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributivi
associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo
alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto
dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli
estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega
alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla
dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta
nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal
soggetto delegante.
La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento
della prestazione richiesta.
È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur
contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante.
L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di
prestazione.
L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare
della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà
assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e
immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è
espressamente indicato nel testo di delega.
6. Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, accessibile dal sito
istituzionale www.inps.it, nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l'INPS metterà a
disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata
effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché
l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture
relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali stabilita dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs
n. 196/2003, e successive modificazioni.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per
l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione
sindacale.
L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti
effettuati, dedotte le spese per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative
come di seguito individuate e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro
mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame
l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto gli importi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,49 per la gestione delega per singola prestazione.
È altresì a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo
e valido rilascio della delega, l'Organizzazione sindacale stipulante che risulti soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla stessa
in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché
in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo
dell’Organizzazione stessa, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari o qualora
intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le
disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria,
nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio
di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e
imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale
e/o gestionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione o, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex
lege per accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o del suo
legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione, dalle competenti Autorità
giudiziarie o amministrative;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e
nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività convenzionate;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11
della convenzione, in materia di protezione dei dati personali;
• perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la
pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e delle altre
norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c., mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della
convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione,
ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti
versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale Federazione Agricoltori Piccole Imprese –
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (FAPIPAAF) sono stati istituiti i seguenti conti:
• GPA29336 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e di
trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell'Organizzazione sindacale
Federazione Agricoltori Piccole Imprese –Politiche Agricole Alimentari E Forestali - (FAPIPAAF)
• GPA18336 – per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale Federazione
Agricoltori Piccole Imprese –Politiche Agricole Alimentari E Forestali (FAPIPAAF) da
movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione,
da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale Federazione Agricoltori
Piccole Imprese – Politiche Agricole Alimentari e Forestali (FAPIPAAF) devono essere imputati al
conto esistente GPA24228.
Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le
consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente,
le rilevazioni contabili.
Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E
FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI - FAPIPAAF, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI • SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI
DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIANO I LAVORATORI AGRICOLI, Al SENSI
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.
TRA
- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma (RM), via Ciro
il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale
Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 57/22
(di seguito, "INPS" o "Istituto");
E
- Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Politiche Agricole Alimentari E Forestali -
Fapipaaf (FAPIPAAF), con sede in Roma (RM), VIA AURELIANA 2 , 00187, codice fiscale
08850131007, nella persona del Legale rappresentante Sig. SCIOTTO GINO, nato/a a
(di seguito "Organizzazione sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione");
(ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");
VISTI
- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852 che dispone: "I lavoratori agricoli
beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto
di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni
sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità
predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della
prestazione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per
l'espletamento del servizio";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di
seguito, per brevità, il "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge
3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021,
di seguito, per brevità, il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015
n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 57 del 13 aprile 2022, con la
quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione
dei contributi associativi sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di
cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852;
- la nota prot. 11286 del 19/09/2024 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha attestato la natura dell'Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione
sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. 11970 del 22/10/2024 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi
dovuti dagli iscritti;
CONSIDERATO
- che il servIzI0 di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali
dell'Istituto;
- che, in ragione del servIzI0 prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione,
necessario che l'Organizzazione sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento
degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 i lavoratori agricoli aventi titolo alle
prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di
disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37
possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all'Organizzazione sindacale
stipulante mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS
a favore dell'Organizzazione sindacale, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento
delle prestazioni.
A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori della prestazione appositi canali
telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi
trattenuta e della denominazione dell'Organizzazione sindacale destinataria della suddetta
quota.
ARTICOLO 3
Misura del contributo
La misura del contributo dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale stipulante sarà
espressamente indicata nell'atto di delega.
ARTICOLO 4
Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avviene
mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa
all'INPS.
La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione,
dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante.
La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell'Organizzazione
sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.
L'Organizzazione sindacale deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità
equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare
della prestazione, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, al fine di
consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette
modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la
sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di
sicurezza.
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione
sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di
contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
ARTICOLO 5
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
La delega alla riscossione della quota associativa presentata unitamente alla domanda di
indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale, di cui all'art. 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457 e all'art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 produce i suoi effetti in
occasione del pagamento della prestazione richiesta.
È priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello
di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della
sottoscrizione del lavoratore.
L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di
prestazione.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associativa
L'INPS versa all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti
disposti, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già
versate e non dovute, con n. 4 mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e
dicembre.
Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente
Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dall'Organizzazione sindacale, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall'Istituto.
L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e
conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme
a favore dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di
quest'ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione
sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata
attraverso la procedura Dure on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di
irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei
casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse
monetarie all'Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della
posizione contributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la
regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente
Convenzione.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma
dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle
esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
L'Organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali
trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta
dell'INPS.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella
indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno
definiti direttamente dalle stesse.
ARTICOLO 7
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale, nell'area "Servizi per i sindacati" -
applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" del sito www.inps.it, gli elenchi dei nominativi
per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e
dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'Organizzazione
sindacale.
L'Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni
dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto
dal precedente art. 1, l'Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite
autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".
L'Organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei
soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.
L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l'Organizzazione tra
quelle abilitate alla Convenzione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all'Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento
oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro
spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità
all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del
Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa
vigente in materia.
ARTICOLO 8
Costi e fatturazione
L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del
servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo
di procedure amministrative ed informatiche.
L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio
di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le
modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione
l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della
Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,49 gestione delega per singola prestazione.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Organizzazione sindacale
mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di
Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN
IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "denominazione Organizzazione -
costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni temporanee dei
lavoratori agricoli L. 852/1973". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto
prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), nelle more della realizzazione di una nuova
procedura di riversamento automatizzato centralizzato delle quote associative, è versato
dall'Organizzazione sindacale con le stesse modalità indicate al comma precedente. Sarà cura
dell'Istituto dare immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale della modifica della
modalità di versamento del corrispettivo di cui alla lettera b).
Il corrispettivo di cui alla lettera c) è trattenuto sull'importo di ogni singolo riversamento.
L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b) e
c) quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.
L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione sindacale, a
seguito delle quale l'Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua
ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 9
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato - e l'Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente - da ogni e
qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente
Convenzione.
In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento, eseguito da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme
oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti
alla data di stipula della presente Convenzione.
L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e
l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a
contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della
quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare
all'interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota
specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in
giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti
intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale essi
sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 10
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso
di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e
in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
e) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacale per il verificarsi di
eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 e.e.), che necessitino di rilevanti interventi di
natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia
possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria,
nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
L'Organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità
telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche
rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione,
nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica
all'Organizzazione sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale
ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di
relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale
il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e
dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di
non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a
favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far
pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art.
1176, comma 2, e.e., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della
Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 e.e., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione
(all. A);
e) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero
di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione e/o del suo legale
rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione sindacale, dalle competenti
Autorità giudiziarie o amministrative;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le
persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione
sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano
pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nel
successivo articolo 11 in materia di protezione dei dati personali.
i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la
Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione
sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi
della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e.e., mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC).
La cessazione del servIzI0 di riscossione della quota sindacale su prestazioni temporanee, a
seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato,
tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione
sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per
fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione
dell'efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione
sindacale.
La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte
dell'Organizzazione sindacale, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di
cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure
di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la
sospensione, l'INPS procede ad informare l'Organizzazione sindacale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso
dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato
di cui al comma 7, lett. B (all. A).
La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della
Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
ARTICOLO 11
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Per i trattamenti svolti ai sensi della presente Convenzione, le Parti agiscono in qualità di
Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 7, del Regolamento UE e
osservano le previsioni di cui al presente articolo.
In tale ambito, le Parti assicurano che i suddetti trattamenti siano posti in essere nel rispetto
delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE, nonché in osservanza di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato
Regolamento UE e al Codice, esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche
finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente
provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato
Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli
di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati,
ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la
protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di
scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno
accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza
parametrato al rischio individuato.
I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli
28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29
e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le
Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto
organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che,
espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in
osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di
responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del
Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si
procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati
cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e
garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo
Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste
per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei serv1z1, previo preavviso tra le rispettive
funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione
nell'espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un
impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti,
possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei
dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del
Regolamento UE.
ARTICOLO 12
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale, a seguito dell'autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è
operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa
verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
L'Organizzazione sindacale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio
successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.), entro il mese di giugno 2024.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione
sindacale, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità
di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31
dicembre 2027.
In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la
verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere
negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l'Istituto
procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 10
della presente Convenzione.
L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del
31 dicembre 2024, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 13
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in
forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano
nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di
comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della
normativa vigente.
ARTICOLO 14
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque
connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 15
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa
vigente.
ARTICOLO 16
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione sindacale dovrà essere
effettuato mediante il modello F24 - sezione erario - codice tributo 1552. Copia della
quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente
sottoscritta.
(INPS) (Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Politiche
INPS Firmato digit81mente da: Agricole Alimentari E Forestali - Fapipaaf)
Maria Grazia Sampietro
~ Data:0611212024 09:02:50 Gino Sciatto
16.12.2024 18:12:49
Il Direttore centrale Organizzazione dell'Istituto Nazionale GMT+02:00
della Previdenza Sociale (INPS)
Il Legale rappresentante
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro
Sig. SCIOTTO GINO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante
dell'Organizzazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le
disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto),
ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Misura del contributo), ARTICOLO 4
(Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Gestione delle
deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle
quote associative), ARTICOLO 7 (Fornitura dati), ARTICOLO 8 (Costi e fatturazione),
ARTICOLO 9 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 10 (Recesso, risoluzione e sospensione
della Convenzione), ARTICOLO 12 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 13 (Revisioni e
integrazioni), ARTICOLO 14 (Foro competente), ARTICOLO 15 (Rinvio alla normativa vigente),
ARTICOLO 16 (Oneri fiscali).
(Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Politiche Agricole Alimentari E Forestali - Fapipaaf)
Il legale rappresentante
Sig. SCIOTTO GINO
Gino Sciatto
16.12.2024
18:12:49
GMT+02:00
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA18336
Denominazione Debito verso l'Organizzazione sindacale Federazione Agricoltori
completa Piccole Imprese –Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per
contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui
trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli – Art.
2, legge n. 852/1973
Denominazione DEB/ FAPIPAAF - ART.2 L.852/73
abbreviata
Validità mese 02
Validità anno 2025
Movimentabilità S
Capitolo 3U4121007
Tipo variazione I
Codice conto GPA29336
Denominazione Contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui
completa trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli per
conto dell'Organizzazione sindacale Federazione Agricoltori Piccole
Imprese –Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Art. 2, legge n.
852/1973
Denominazione CTR.SND.C/ FAPIPAAF - ART.2 L.852/73
abbreviata
Validità mese 02
Validità anno 2025
Movimentabilità S
Movimentabilità 3E4122007
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