Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Prime indicazioni operative
Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Prime indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 05/03/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 41
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n.
213 (legge di Bilancio 2024). Esonero per le assunzioni di donne
disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.
Prime indicazioni operative
SOMMARIO: L’articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di
Bilancio 2024), ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, nel
triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza,
beneficiarie del c.d. Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita
dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con
esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento,
nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato
su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al
precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza
che hanno usufruito del Reddito di libertà nell'anno 2023. Con la presente
circolare si forniscono le prime indicazioni relative alla predetta misura di
esonero contributivo.
INDICE
1. Premessa
2. Lavoratrici per la cui assunzione spetta l’esonero
3. Rapporti di lavoro esonerabili
4. Assetto, misura e durata dell’esonero
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altri esoneri
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo
1, comma 191, che: “Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne
disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato
del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione
dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo
di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione,
la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di
violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il successivo comma 192 chiarisce che: “Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di
lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta
per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato
l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui
al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione”.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione
dell’esonero. Si precisa che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la
fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di
richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni
contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.
2. Lavoratrici per la cui assunzione spetta l’esonero
Come illustrato in premessa, l’esonero in oggetto spetta in favore dei datori di lavoro privati
che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie
della misura denominata “Reddito di libertà” di cuiall'articolo 105-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai
centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla
violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, destinatarie del
contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o
comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare
permesso di soggiorno. Per la disciplina di dettaglio relativa al Reddito di libertà, si rinvia alla
circolare n. 166 dell’8 novembre 2021.
Conseguentemente, la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due
requisiti:
1. essere disoccupata: in forza della previsione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro,
la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego;
2. essere percettrice del Reddito di libertà: in coerenza con quanto previsto in
riferimento ad altre agevolazioni similari, l’esonero contributivo in questione può essere
riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e
non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo,
abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.
Tuttavia, come indicato nell’articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della legge di Bilancio
2024, in sede di prima applicazione dell’esonero contributivo in oggetto (ossia per le
assunzioni effettuate nell’anno 2024), quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione
alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che,
pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.
Con specifico riferimento alla percezione della suddetta prestazione, si precisa che, ai fini
dell’applicazione dell’esonero in oggetto, il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure
previste da fonti regionali o provinciali. A titolo esemplificativo, può accedere all’esonero in
trattazione il datore di lavoro che assume una donna che percepisce l’Assegno di
autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, con la
quale la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto, con proprie risorse, a dare attuazione
alle finalità perseguite con l’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020.
3. Rapporti di lavoro esonerabili
L’esonero contributivo in esame spetta per:
le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del
rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già
agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione
a tempo determinato.
L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in
attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3
aprile 2001, n. 142.
Inoltre, l’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che
l’esonero in trattazione spetti anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di
somministrazione.
4. Assetto, misura e durata dell’esonero
L’agevolazione contributiva in esame introdotta dalla legge di Bilancio 2024, valevole per le
sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026, si sostanzia nell’esonero dal
versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato
su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,
pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e
risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di
21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai
fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere
effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma
191, della legge di Bilancio 2024;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di
solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all’articolo
40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n.
95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n.
148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni
previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla
circolare n. 111 del 29 dicembre 2023.
Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione
dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui
all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del
contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento alla durata dell’agevolazione, si chiarisce che, come espressamente previsto
dall’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2024, l’esonero:
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per ventiquattro mesi;
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a dodici mesi,ossia per la durata
del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già
agevolato oppure no), è riconosciuto per complessivi diciotto mesi decorrenti dalla data
dell’assunzione a tempo determinato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato – effettuata in
conformità alla disciplina che regola tale tipologia contrattuale - fino al limite complessivo
sopra riportato previsto per i contratti a termine, ossia dodici mesi a partire dalla data di
assunzione.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi
di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del
periodo di godimento del beneficio.
Si precisa, infine, che l’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse
specificatamente stanziate e che l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere
verificato la sufficiente capienza di risorse. L’articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio
2024, chiarisce, infatti, che l’esonero contributivo in oggetto spetta nel limite di spesa di:
- 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
- 4 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
- 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dall’applicazione
del beneficio e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa
indicato, non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso all’agevolazione.
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,
dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto
legislativo n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del
decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle
seguenti condizioni:
1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione
viene utilizzata mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
2) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del
rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31,
comma 1, lettera b).
Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante
contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione
al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di
esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella
risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il
quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore
entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri
lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
3) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di
lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da
impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma
1, lettera c);
4) l’incentivo non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei
mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o
utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o
controllo (art. 31, comma 1, lettera d).
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in trattazione, si ribadisce quanto già
previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, alla lettera e) del comma 1, che,
con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o
alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore, e, al comma
2, che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i
periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima
agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Infine, si ricorda che come previsto al comma 3 del medesimo articolo 31, l’inoltro tardivo
delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo
relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della
tardiva comunicazione.
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al precedente punto 1), si
riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento
dell’esonero in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo di legge:
- articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-
dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento
per riduzione di personale;
- articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale spetta un diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più
contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un
periodo superiore a 6 mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Al riguardo, si
precisa che, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere, non viene in rilievo
l’ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione – senza
soluzione di continuità – del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato (da tempo
determinato a tempo indeterminato). Nella fattispecie della trasformazione, pertanto, non si
ravvisa un momento logico in cui il lavoratore diventi titolare di un diritto di precedenza
(poiché il rapporto originariamente instaurato non è stato mai interrotto) né, a maggior
ragione, un momento logico in cui tale diritto possa essere esercitato (in quanto il datore di
lavoro non sta effettuando una nuova assunzione, bensì sta trasformando un rapporto in
essere);
- l’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, rubricato “Trasferimenti di
azienda”, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle
dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno
dalla data del trasferimento o entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano,
ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza
delle quali l’azienda che subentra a un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della
precedente azienda (cfr., al riguardo, il contratto collettivo nazionale del settore multiservizi).
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1,
commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:
- regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191, della
legge di Bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca
una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che
operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in
qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di
discrezionalità amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a
favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Conseguentemente, il predetto esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia
mediante risorse statali.
7. Coordinamento con altri esoneri
Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della
contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia
espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente
sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di
cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale
all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, in virtù dell’espressa previsione di cui al comma 114 della medesima
legge, secondo la quale: “L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si
applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Nell’ipotesi in cui l’esonero in commento risulti cumulabile con un’altra agevolazione e si voglia
fruire, in ragione del massimale di 8.000 euro annui previsto dal comma 191 dell’articolo 1
della legge di Bilancio 2024, di più misure, per l’effettiva applicazione della seconda misura
agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla
contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova
applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio,
incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le
aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento
agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato
dall’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di
NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove
consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul
presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con
i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati
riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla
contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda
fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici in
congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo n. 151/2001, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l’esonero
troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell’abbattimento della contribuzione
operato in virtù della predetta previsione normativa.
L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della
contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l’esonero per le
mamme lavoratrici previsto dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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