Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 41/2025
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2025
Riferimento normativo
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 12/02/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 41
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano, relativamente all’anno 2025, le
aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e si
illustrano le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
INDICE
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
4. Riscossione del contributo di maternità
5. Modalità di versamento
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non sono associati in
cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto
un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario
convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +0,8%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio
2023 - dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024.
Pertanto, per l’anno 2025, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori
soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:
Anno 2025 Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera € 31,85
Misura mensile (25gg) € 796
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per l’anno 2025, i contributi dovuti dai
pescatori autonomi.
2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, emanato in
attuazione dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 27,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti
percentuali; tale incremento è stato applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni
a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2025 nei confronti dei
pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Tale aliquota risulta determinata come segue:
Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione
Base 0,11 0,007383
Adeguamento 14,79 0,992617
Totale 14,90 1
Il contributo mensile per l'anno 2025 risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla
retribuzione convenzionale è pari a 118,60 euro così suddiviso:
F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,87
Adeguamento € 117,73
Totale € 118,60
3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione, in favore delle
imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%,
delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha
disposto che: “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la
pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo
11 della legge n. 388/2000 con le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Successivamente l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
Bilancio 2020), ha stabilito che: “A decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, quindi, le imprese in questione possono fruire del
beneficio spettante nella seguente misura percentuale del:
44,32%.
Conseguentemente, nell’anno 2025 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione,
deve essere corrisposto in misura pari a 66,04 euro così suddiviso:
F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,49
Adeguamento € 65,55
Totale € 66,04
4. Riscossione del contributo di maternità
Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata illustrata l’estensione del diritto
all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di
cui alla legge n. 250/1958, e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il
versamento di un contributo, la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo
12, terzo comma, della legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto
all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro.
Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
5. Modalità di versamento
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere
effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’Istituto provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il
versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2025.
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei
modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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