Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 08/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 42
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4
giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento
alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati
(FISALP) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti.
INDICE
1. Modalità di riscossione
2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
4. Costi
5. Clausola di salvaguardia
6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
7. Durata e recesso
8. Istruzioni contabili
In data 12 gennaio 2018 tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Dipendenti Privati (FISALP) è stata stipulata una convenzione (allegato n. 1), sulla base dello
schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre
2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito
dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti della convenzione.
1. Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni in
regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa
trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2
agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che
l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa
e l’Associazione destinataria dello stesso.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e
Commercianti alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione
“Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS - Direzione Centrale
Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi
associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché
i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre
e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.
L’Associazione presenterà, inoltre, alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, le
deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e
corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30
novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno
successivo.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano INPS due o più deleghe alla
riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in
considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi renderà disponibile, per le Strutture
territoriali dell’Istituto, in base alla competenza per territorio, il contenuto dei flussi telematici
sopra indicati, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe di
cui sopra non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua
volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede
all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione
all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla
prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga
all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca
precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva
comunicazione all’Associazione interessata.
4. Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli
artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati, per l’anno 2017, con Determinazione
presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuova delega sindacale ed emissione code line
(una tantum annuale) € 2,57
Gestione revoca delega sindacale € 2,35
Gestione singolo modello F24 € 0,24
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
5. Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi
responsabilità nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi,
derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori
dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della
convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i
predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti
tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale,
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che
rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che
regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Associazione.
6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
7. Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90
giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida
ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta salva, comunque, la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle parti, da esercitarsi
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di
rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a
supporto.
Si comunica che la sede della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti
Privati (FISALP) è in Via Benvenuto Grafeo n. 14 – Salerno (SA).
8. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti,
versati congiuntamente ai contributi obbligatori, mediante F24, per conto della Federazione
Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) è stato istituito il seguente
conto:
GPA25669 – per l’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, riscossi per conto della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Dipendenti Privati (FISALP).
Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
delle riscossioni.
Contestualmente sono istituiti i seguenti nuovi conti:
GPA35669 – per l’accreditamento alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Dipendenti Privati (FISALP) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, riscossi per suo conto;
GPA11669 – per la rilevazione del debito verso la Federazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali, riscossi per suo conto.
I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che curerà
direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione sindacale.
Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei i conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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