Aliquote contributive applicate ai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato per l’anno 2026
Aliquote contributive applicate ai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato per l’anno 2026
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 07/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 43
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Aliquote contributive applicate ai datori di lavoro agricoli per gli
operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché ai
rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato per
l’anno 2026
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per
l’anno 2026, ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura, che
impiegano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché le
aliquote contributive applicate ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura
a tempo determinato.
INDICE
1. Premessa
2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli
3. Contributi dovuti al FPLD per i datori di lavoro agricoli con processi produttivi di tipo
industriale
4. Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo
NASpI
5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2026 per gli operai agricoli dipendenti
7. Riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2026
8. Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAgri)
1. Premessa
Le aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricoli sono assoggettate alle
disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive che i datori di lavoro agricoli
sono tenuti a versare, per l’anno 2026, per gli operai a tempo determinato e a tempo
indeterminato, nonché le aliquote contributive da applicare ai rapporti di lavoro occasionale in
agricoltura a tempo determinato (Allegato n. 1).
2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli
Il calcolo delle aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricoli avviene in base a
quanto disposto in materia contributiva dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.
146/1997, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricoli, che impiegano operai
a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della
misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento
dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti
percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in
quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2026, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura
complessiva del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e
massimali di legge.
3. Contributi dovuti al FPLD per i datori di lavoro agricoli con processi produttivi di
tipo industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi
produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali
previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2026, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata
nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
4. Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984.
Contributo NASpI
La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di
Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione
NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci
lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti
dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrate nel settore
agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i
lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo
sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4
gennaio 2022), e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la
disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini
contributivi, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La retribuzione così determinata deve,
peraltro, essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9
dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un
apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale.
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2026 è il
seguente:
€ 58,13 x 6/39 = € 8,94
6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2026 per gli operai agricoli dipendenti
In base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro erano
fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, con la delibera n. 147 del 21 luglio 2025, ha
approvato la revisione dei contributi in agricoltura per l’assicurazione di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in attuazione dell’articolo 1,
comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La revisione è stata successivamente
autorizzata dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
La nuova misura contributiva, pertanto, è la seguente:
Contribuzione Misura
Assicurazione INAIL in agricoltura 8,5000%
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 159/2025, ai fini dell’adozione della
nuova aliquota si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell’INAIL.
La revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale cessazione dell’applicazione
della riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013.
7. Riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno
2026
Le riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2026, non
hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in
essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori Misura della riduzione di aliquota
Non svantaggiati -
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75%
Svantaggiati 68%
Tali riduzioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma
quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
8. Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAgri)
L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026),
modificando l’articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio
2023), ha reso strutturali le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo
determinato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cessano di essere una misura sperimentale.
Pertanto, il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai
occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste
per gli operai a tempo determinato assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, con
l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 e,
quindi, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010
per i territori svantaggiati.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
ALLEGATO 1
Allegato 1 Tabella delle aliquote contributive per Operai a Tempo Indeterminato (OTI) anno 2026
B E
A G
Generalità delle C Cooperative F
Generalità D Cooperative
aziende agricole Aziende agricole con Cooperative
Profili contributivi delle Cooperative agricole Legge
con processi coltivatrici processi agricole Legge
aziende agricole 240/84 di tipo
produttivi di tipo dirette produttivi di tipo 240/84 (*)
agricole industriale (*)
industriale industriale
Fondo pensioni lavoratori 21,5500 23,3500 21,5500 21,5500 23,3500 21,5500 23,3500
Quota base 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100
Assicurazione INAIL in
8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000
agricoltura
Disoccupazione agricola
(comprende la quota dello
2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500
0,30% dei fondi
interprofessionali
Esonero art.120 Legge
-0,3400 -0,3400 -0,3700 -0,3700 -0,3700
388/2000
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000
e
v
itu
b CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000
irtn
Prestazioni economiche di
o 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830
ic
c malattia
o
V Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge
-0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300
388/2000
Assegni familiari 0,4300 0,4300 0,0100 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge
-0,4300 -0,4300 -0,0100 -0,0100 -0,0100
388/2000
Fondo garanzia trattamento di
0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale a carico azienda 33,9530 35,7530 32,4230 33,9230 35,7230 22,5430 24,3430
Fondo pensioni lavoratori
8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400
(quota a carico lavoratori)
Totale 42,7930 44,5930 41,2630 42,7630 44,5630 31,3830 33,1830
(*) Cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984 (OTI – Operai a Tempo Indeterminato): Per tali soggetti, la contribuzione è dovuta secondo le misure e i criteri previsti per i
lavoratori dipendenti da imprese industriali ed è versata tramite flusso Uniemens. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 221, lettera a), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio
2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono tenute, per gli OTI, al versamento del contributo di finanziamento NASpI, in luogo della
disoccupazione agricola, e del contributo CIG in luogo del contributo per il CIS operai agricoli. Le medesime cooperative non sono, inoltre, soggette al versamento dei contributi INAIL in
agricoltura, applicando le tariffe industriali del settore di appartenenza. Per quanto concerne l’applicazione degli esoneri sugli assegni familiari di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000
e all’articolo 1 della legge n. 266/2005, si rinvia alle indicazioni fornite nelle circolari INPS n. 52 del 2001 e n. 73 del 2006.
Allegato 2 Tabella delle aliquote contributive per Operai a Tempo Determinato (OTD) anno 2026
A B E G
C F
Generalità Generalità delle D Cooperative Cooperative
Aziende Cooperative
Voci contributive delle aziende agricole con
coltivatrici
Cooperative agricole con
agricole Legge
agricole Legge
aziende processi produttivi di agricole processi produttivi 240/84 di tipo
dirette 240/84 (**)
agricole tipo industriale di tipo industriale industriale (**)
Fondo pensioni lavoratori 21,5500 23,3500 21,5500 21,5500 23,3500 21,5500 23,3500
Quota base 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100
Assicurazione INAIL in agricoltura 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000
Disoccupazione agricola
(comprende la quota dello 0,30% 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500
dei fondi interprofessionali)
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400 -0,3700 -0,3700 -0,3700 -0,3700 -0,3700
e
v
it Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000
u
b
ir CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000
t
n
o
c
ic
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830
o
V
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,4300 0,4300 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300 -0,0100 -0,0100 -0,0100 -0,0100 -0,0100
Totale a carico azienda 33,7530 35,5530 32,2230 33,7230 35,5230 25,2230 27,0230
Fondo pensioni lavoratori (quota a
8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400
carico lavoratori)
Totale 42,5930 44,3930 41,0630 42,5630 44,3630 34,0630 35,8630
Totale a carico azienda 11,0050
ir
g A Fondo pensioni lavoratori (quota a 8,8400
O carico lavoratori)
L
Totale 19,8450
(**) Cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984 (OTD – Operai a Tempo Determinato): per gli operai a tempo determinato, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono
tenute al versamento della contribuzione per la disoccupazione agricola e non del contributo NASpI. Le medesime cooperative non sono soggette al versamento dei contributi INAIL in
agricoltura mediante la procedura PosAgri.
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