Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 43/2026

Aliquote contributive applicate ai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato per l’anno 2026

Pubblicato: 06/04/2026 In vigore dal: 06/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Aliquote contributive applicate ai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato per l’anno 2026

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 07/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 43 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Aliquote contributive applicate ai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato per l’anno 2026 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2026, ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché le aliquote contributive applicate ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato. INDICE 1. Premessa 2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli 3. Contributi dovuti al FPLD per i datori di lavoro agricoli con processi produttivi di tipo industriale 4. Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI 5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2026 per gli operai agricoli dipendenti 7. Riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2026 8. Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) 1. Premessa Le aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricoli sono assoggettate alle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive che i datori di lavoro agricoli sono tenuti a versare, per l’anno 2026, per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché le aliquote contributive da applicare ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato (Allegato n. 1). 2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli Il calcolo delle aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricoli avviene in base a quanto disposto in materia contributiva dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 146/1997, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricoli, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena. Per l’anno 2026, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge. 3. Contributi dovuti al FPLD per i datori di lavoro agricoli con processi produttivi di tipo industriale L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006. Conseguentemente, anche per l’anno 2026, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. 4. Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI La lettera a) del comma 221 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240. Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022), e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. 5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9 dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2026 è il seguente: € 58,13 x 6/39 = € 8,94 6. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2026 per gli operai agricoli dipendenti In base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro erano fissati nelle seguenti misure: Contribuzione Misura Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250% Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185% Il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, con la delibera n. 147 del 21 luglio 2025, ha approvato la revisione dei contributi in agricoltura per l’assicurazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in attuazione dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La revisione è stata successivamente autorizzata dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La nuova misura contributiva, pertanto, è la seguente: Contribuzione Misura Assicurazione INAIL in agricoltura 8,5000% Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 159/2025, ai fini dell’adozione della nuova aliquota si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell’INAIL. La revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale cessazione dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013. 7. Riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2026 Le riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2026, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate: Territori Misura della riduzione di aliquota Non svantaggiati - Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% Svantaggiati 68% Tali riduzioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 8. Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), modificando l’articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha reso strutturali le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cessano di essere una misura sperimentale. Pertanto, il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 e, quindi, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati. Il Direttore generale vicario Antonio Pone ALLEGATO 1 Allegato 1 Tabella delle aliquote contributive per Operai a Tempo Indeterminato (OTI) anno 2026 B E A G Generalità delle C Cooperative F Generalità D Cooperative aziende agricole Aziende agricole con Cooperative Profili contributivi delle Cooperative agricole Legge con processi coltivatrici processi agricole Legge aziende agricole 240/84 di tipo produttivi di tipo dirette produttivi di tipo 240/84 (*) agricole industriale (*) industriale industriale Fondo pensioni lavoratori 21,5500 23,3500 21,5500 21,5500 23,3500 21,5500 23,3500 Quota base 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 Assicurazione INAIL in 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 agricoltura Disoccupazione agricola (comprende la quota dello 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 0,30% dei fondi interprofessionali Esonero art.120 Legge -0,3400 -0,3400 -0,3700 -0,3700 -0,3700 388/2000 Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 e v itu b CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 irtn Prestazioni economiche di o 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 ic c malattia o V Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 388/2000 Assegni familiari 0,4300 0,4300 0,0100 0,0100 0,0100 Esonero art.120 Legge -0,4300 -0,4300 -0,0100 -0,0100 -0,0100 388/2000 Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 fine rapporto Totale a carico azienda 33,9530 35,7530 32,4230 33,9230 35,7230 22,5430 24,3430 Fondo pensioni lavoratori 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 (quota a carico lavoratori) Totale 42,7930 44,5930 41,2630 42,7630 44,5630 31,3830 33,1830 (*) Cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984 (OTI – Operai a Tempo Indeterminato): Per tali soggetti, la contribuzione è dovuta secondo le misure e i criteri previsti per i lavoratori dipendenti da imprese industriali ed è versata tramite flusso Uniemens. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 221, lettera a), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono tenute, per gli OTI, al versamento del contributo di finanziamento NASpI, in luogo della disoccupazione agricola, e del contributo CIG in luogo del contributo per il CIS operai agricoli. Le medesime cooperative non sono, inoltre, soggette al versamento dei contributi INAIL in agricoltura, applicando le tariffe industriali del settore di appartenenza. Per quanto concerne l’applicazione degli esoneri sugli assegni familiari di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000 e all’articolo 1 della legge n. 266/2005, si rinvia alle indicazioni fornite nelle circolari INPS n. 52 del 2001 e n. 73 del 2006. Allegato 2 Tabella delle aliquote contributive per Operai a Tempo Determinato (OTD) anno 2026 A B E G C F Generalità Generalità delle D Cooperative Cooperative Aziende Cooperative Voci contributive delle aziende agricole con coltivatrici Cooperative agricole con agricole Legge agricole Legge aziende processi produttivi di agricole processi produttivi 240/84 di tipo dirette 240/84 (**) agricole tipo industriale di tipo industriale industriale (**) Fondo pensioni lavoratori 21,5500 23,3500 21,5500 21,5500 23,3500 21,5500 23,3500 Quota base 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 Assicurazione INAIL in agricoltura 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 Disoccupazione agricola (comprende la quota dello 0,30% 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 dei fondi interprofessionali) Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400 -0,3700 -0,3700 -0,3700 -0,3700 -0,3700 e v it Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 -1,0000 u b ir CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 t n o c ic Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 0,6830 o V Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari 0,4300 0,4300 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300 -0,0100 -0,0100 -0,0100 -0,0100 -0,0100 Totale a carico azienda 33,7530 35,5530 32,2230 33,7230 35,5230 25,2230 27,0230 Fondo pensioni lavoratori (quota a 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 8,8400 carico lavoratori) Totale 42,5930 44,3930 41,0630 42,5630 44,3630 34,0630 35,8630 Totale a carico azienda 11,0050 ir g A Fondo pensioni lavoratori (quota a 8,8400 O carico lavoratori) L Totale 19,8450 (**) Cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984 (OTD – Operai a Tempo Determinato): per gli operai a tempo determinato, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono tenute al versamento della contribuzione per la disoccupazione agricola e non del contributo NASpI. Le medesime cooperative non sono soggette al versamento dei contributi INAIL in agricoltura mediante la procedura PosAgri.

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