Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 44/2026

Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025. Incremento a 530 euro del contributo mensile del Reddito di Libertà. Risorse disponibili per l’anno 2026. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 08/04/2026 In vigore dal: 08/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di erogazione e i requisiti per accedere al Reddito di Libertà nel 2026, e come viene gestito l'incremento da 500 a 530 euro mensili?

Spiegato da FiscoAI
Il Reddito di Libertà è una misura di sostegno economico destinata alle donne vittime di violenza in condizione di povertà, disciplinata dall'articolo 105-bis del decreto-legge 34/2020. Con la circolare INPS 44/2026, l'importo mensile è stato incrementato da 500 a 530 euro, per un massimo di dodici mensilità, con un contributo totale massimo di 6.360 euro per beneficiaria. Le domande accolte nel 2025 vengono automaticamente integrate fino a raggiungere i 530 euro mensili, secondo l'ordine cronologico di accoglimento e nei limiti delle risorse disponibili. Per l'anno 2026, le donne possono presentare domanda dal 1° gennaio al 31 dicembre utilizzando il modulo SR208, accedendo tramite identità digitale (SPID, CIE 3.0 o CNS) al portale INPS. Le risorse complessive per il 2026 ammontano a 16,5 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni secondo la popolazione femminile (età 18-67 anni). L'erogazione è centralizzata dalla Direzione generale dell'INPS e il pagamento avviene in unica soluzione, con monitoraggio trimestrale dei dati statistici trasmessi al Dipartimento per le Pari Opportunità e alle Regioni.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025. Incremento a 530 euro del contributo mensile del Reddito di Libertà. Risorse disponibili per l’anno 2026. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 09/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 44 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025. Incremento a 530 euro del contributo mensile del Reddito di Libertà. Risorse disponibili per l’anno 2026. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025, all’incremento a 530 euro del contributo mensile del Reddito di Libertà, alle domande accolte nel 2025 e alle risorse finanziarie relative all’anno 2026. INDICE 1. Premessa 2. Incremento a 530 euro mensili del contributo delle domande accolte nel 2025 3. Presentazione e gestione delle domande per l’annualità 2026 4. Finanziamento e rendicontazione degli oneri 5. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti 1. Premessa Con la circolare n. 54 del 5 marzo 2025 è stata illustrata la disciplina di dettaglio del Reddito di Libertà a seguito dell’entrata in vigore, in data 4 marzo 2025, del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 2 dicembre 2024 e sono state fornite istruzioni per la presentazione delle relative domande. In particolare, al paragrafo 4 della citata circolare, è stato chiarito che a decorrere dall’anno 2025 le domande presentate entro il 31 dicembre e non accolte per la carenza delle risorse finanziarie decadono e possono essere presentate nell’anno successivo. L'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, prevede che: “Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo”. Con il decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025) sono state ripartite le risorse di cui al citato articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2025, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, secondo la Tabella 1, parte integrante del medesimo D.I. (Allegato n. 1). L’articolo 2 del D.I. 17 settembre 2025 sostituisce, inoltre, l’importo del contributo mensile indicato all'articolo 3, comma 1, del D.I. 2 dicembre 2024, incrementandolo da 500,00 euro a 530,00 euro. Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Dipartimento per le Pari opportunità, si forniscono indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del D.I. 17 settembre 2025 alle domande accolte nel 2025 e alle risorse finanziarie relative all’anno 2026. 2. Incremento a 530 euro mensili del contributo delle domande accolte nel 2025 L’articolo 3, comma 1, del D.I. 2 dicembre 2024, come modificato dall’articolo 2 del D.I. 17 settembre 2025, dispone che: “1. Per le finalità di cui all'art. 1 è riconosciuto un contributo denominato «reddito di libertà», stabilito nella misura massima di euro 530,00 euro pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità”. Conseguentemente, a seguito delle modifiche introdotte dal citato articolo 2 del D.I. 17 settembre 2025, l’importo del contributo mensile delle domande accolte nell’anno 2025 è integrato a 530 euro mensili per dodici mensilità nei limiti delle risorse disponibili. A seguito dell’avvenuto trasferimento delle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al D.I. 17 settembre 2025, relative all’annualità 2025, da parte del Dipartimento per le Pari opportunità, l’Istituto provvederà a integrare fino a concorrenza dell’importo di 6.360 euro (530 euro per dodici mensilità) l’importo già corrisposto per le domande accolte nel 2025 secondo l’ordine cronologico di accoglimento delle stesse. Per le domande accolte con le risorse trasferite dalle Regioni l’integrazione sarà effettuata nei limiti delle risorse regionali disponibili. Le domande accolte nel 2025 non integrabili per insufficienza del budget statale e delle risorse regionali disponibili per l’anno 2025 sono integrate utilizzando, rispettivamente, il budget statale e le risorse trasferite per l’anno 2026. Il pagamento è effettuato centralmente a cura della Direzione generale dell’Istituto. 3. Presentazione e gestione delle domande per l’annualità 2026 Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 4 della circolare n. 54/2025, a decorrere dal 2026 le donne in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 2 della medesima circolare, comprese quelle la cui domanda presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente ha avuto un esito “Non accolta per insufficienza di budget”, possono presentare la domanda per il beneficio in argomento dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”. Nel caso di domande presentate nel 2025 e non accolte per carenza delle risorse finanziare, i Comuni di riferimento dell’interessata possono allegare nuovamente il modulo di “Domanda Reddito di Libertà” allegato alla domanda del 2025, previa verifica della validità dei dati indicati nel modulo, compresa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento da parte dell’interessata del percorso avviato con il centro antiviolenza. Per la trasmissione delle domande gli operatori dei Comuni devono accedere con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS) al servizio disponibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Nel citato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il contributo è erogato, in unica soluzione, nella misura massima di 530 euro mensili pro capite per un massimo di dodici mesi. Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 restano valide fino al 31 dicembre 2026 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data dal Dipartimento per le Pari opportunità o dalle Regioni. Il pagamento è effettuato centralmente a cura della Direzione generale dell’Istituto, che provvede anche al monitoraggio del budget attribuito alle singole Regioni con la procedura di erogazione del Reddito di Libertà. Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali. 4. Finanziamento e rendicontazione degli oneri L’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha reso strutturale la misura del Reddito di Libertà disponendo che: “Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027”. Come indicato in premessa, l’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2025 ha previsto, a decorrere dall'anno 2025, un incremento pari a 1 milione di euro annui del Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da destinare alla misura del Reddito di Libertà. Inoltre, l’articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha disposto un ulteriore incremento del medesimo Fondo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Tenuto conto dell’articolo 1, comma 187, della legge n. 213/2023, dell’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2025, dell’articolo 1, comma 229, della legge n. 199/2025 e dei DD.II. 2 dicembre 2024 e 17 settembre 2025, le risorse complessive destinate al beneficio per l’anno 2026, da ripartire con i criteri di cui al citato D.I. 2 dicembre 2024, ammontano a 16,5 milioni di euro. L’Istituto fornisce con cadenza almeno trimestrale al citato Dipartimento per le Pari opportunità, al Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e alle Regioni i dati statistici sulle domande presentate e sulle prestazioni erogate divise per Regione e ogni altra informazione utile ai fini del monitoraggio della misura. 5. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti Con riferimento alla modalità di erogazione del beneficio in argomento e alla relativa contabilizzazione si confermano le istruzioni contabili fornite con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021 con l’utilizzo dei conti GAT30208, GAT10208 e GAT24208 che, con l’occasione, vengono ridenominati. Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione possano essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget ed erogate secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022, al quale si rinvia anche per le relative istruzioni contabili. Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 2). Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 13-12-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 289 ALLEGATO Tabella 1 Riparto delle risorse «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» Anno 2025 Tabella Dati Istat - Popolazione femminile al 1° gennaio 2024 (età compresa 18-67 anni) Popolazione Percentuale regionale Quota regionale Quota regionale Regioni Femminile popolazione femminile stanziamento anno 2025 stanziamento anno 2026 (età 18-67 anni) (Pop fem. reg/Pop fem. tot) Abruzzo 405.362 2,18% 21.776,00 € 21.776,00 € Basilicata 171.615 0,92% 9.219,00 € 9.219,00 € Calabria 595.614 3,20% 31.996,00 € 31.996,00 € Campania 1.859.441 9,99% 99.889,00 € 99.889,00 € Emilia-Romagna 1 .421.606 7,64% 76.368,00 € 76.368,00 € Friuli-Venezia 372.013 2,00% 19.984,00 € 19.984,00 € Giulia Lazio 1.881.075 10,11% 101.051,00 € 101.051,00 € Liguria 467.856 2,51% 25.133,00 € 25.133,00 € Lombardia 3.196.484 17,17% 171.714,00 € 171.714,00 € Marche 468.094 2,51% 25.146,00 € 25.146,00 € Molise 91.114 0,49% 4.895,00 € 4.895,00 € Piemonte 1.335.235 7,17% 71.729,00 € 71.729,00 € Puglia 1.265.609 6,80% 67.988,00 € 67.988,00 € Sardegna 505.622 2,72% 27.162,00 € 27.162,00 € Sicilia 1.556.962 8,36% 83.640,00 € 83.640,00 € Toscana 1.164.261 6,25% 62.544,00 € 62.544,00 € Umbria 270.172 1,45% 14.514,00 € 14.514,00 € Valle d’Aosta/ 39.071 0,21% 2.099,00 € 2.099,00 € Vallèe d’Aoste Veneto 1.547.909 8,32% 83.153,00 € 83.153,00 € Totale 18.615.115 100% 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 25A06650 — 36 — ALLEGATO 2 Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione V Codice conto GAT30208 Denominazione completa Onere per l'erogazione del "reddito di libertà", ai sensi dell'art. 105-bis del decreto-legge n. 34/2020; Dpcm 17/12/2020; art. 1, co. 28 della legge n.178/2020; art. 1, co. 670 della legge 234/2021; art.1, co.341 della legge n.197/2022; art. 1, co. 222 della legge n. 207/2024; Dpcm17/09/2025; art. 1, co. 229 della legge n. 199/2025 Denominazione abbreviata ON.REDDITO DI LIBERTA' ART.105-BIS DL.34/20 Validità e Movimentabilità Mese 11 - Anno 2021 /M. P10 Capitolo/Voce di bilancio 3U1205123 Tipo variazione V Codice conto GAT10208 Denominazione completa Debito per l'erogazione del "reddito di libertà", ai sensi dell'art. 105-bis del decreto-legge n. 34/2020; Dpcm 17/12/2020; art. 1, co. 28 della legge n. 178/2020; art. 1, co. 670 della legge 234/2021; art.1, co. 341 della legge n. 197/2022; Dpcm 2/12/2024; art. 1, co. 222 della legge n. 207/2024; Dpcm 17/09/2025; art. 1, co. 229 della legge n. 199/2025 Denominazione abbreviata DEB. REDDITO DI LIBERTA' ART.105-BIS DL.34/20 Validità e Movimentabilità Mese 11 - Anno 2021/M. P10 Capitolo/Voce di bilancio 3U1205123 Tipo variazione V Codice conto GAT24208 Denominazione completa Entrate varie - recupero e reintroito del "reddito di libertà", ai sensi dell'art.105-bis del decreto-legge n.34/2020; Dpcm 17/12/2020; art.1, co. 28 della legge n. 178/2020; art.1, co. 670 della legge n. 234/2021; art.1, co. 341 della legge n. 197/2022; art. 1, co. 222 della legge n. 207/2024; D.I. 17/09/2025; art. 1, co. 229 della legge n. 199/2025 Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN.REDDITO DI LIBERTA' ART.105-BIS DL.34/20 Validità e Movimentabilità Mese 11 - Anno 2021 /M. P10 Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001

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Il Reddito di Libertà si applica secondo l'articolo 105-bis del decreto-legge 34/2020 e rappresenta una prestazione sociale strutturale per l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza. La misura è finanziata dal Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006, con incrementi annuali previsti dalle leggi di bilancio 2024, 2025 e 2026. Operatori comunali e professionisti del settore sociale devono conoscere i criteri di ripartizione regionale, le modalità di trasmissione telematica delle domande e la contabilizzazione tramite i conti GAT30208, GAT10208 e GAT24208 per la corretta gestione amministrativa e rendicontazione degli oneri.

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