Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Testo normativo
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Circolare n. 48
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dei contributi agricoli unificati
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OGGETTO: Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle
dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
gestite dall’INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale
contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica, in materia di applicazione del
massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il rilascio di una piattaforma informativa che, su richiesta del
datore di lavoro o dell’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti
previdenziali ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, fornisce un
prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici
dell’Istituto sull’anzianità assicurativa del lavoratore presso le gestioni
pensionistiche obbligatorie.
INDICE
1. Premessa
2. Rilascio nuova funzione “PRISMA”
3. Istruzioni operative e precisazioni
1. Premessa
L’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto - per i lavoratori privi
di anzianità contributiva che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo ai sensi
del comma 23 dell’articolo 1 della medesima legge - un massimale annuo della base
contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato), oltre il quale la retribuzione non deve
essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale.
Costituiscono forme pensionistiche obbligatorie le diverse gestioni pensionistiche obbligatorie a
cui sono iscritti i lavoratori dipendenti, le gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti
i lavoratori autonomi, le Casse per i liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato
anzianità contributiva in data antecedente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o in
Paesi convenzionati con i quali vigono accordi in materia di sicurezza sociale, si rinvia alle
circolari n. 21 del 29 gennaio 2001 e n. 42 del 17 marzo 2009.
Inoltre, si precisa che il massimale annuo della base contributiva, per coloro che esercitano
l’opzione al sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995,
trova applicazione, indipendentemente dalla gestione nella quale è stata presentata la relativa
domanda, con effetto sui periodi contributivi successivi all’opzione medesima.
Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile
unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.
Posto che la corretta applicazione della citata disposizione presuppone che il datore di lavoro
abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli
adempimenti ai fini previdenziali, l’Istituto, con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996, nel
fissare i criteri applicativi, ha precisato che i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una
dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini
assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996; detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei
casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi
dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia (cfr. la circolare n. 21/2001).
Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le
retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del
massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione
delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi
occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei (cfr. la
circolare n. 177/1996, paragrafo 1, lett. f).
I citati obblighi di comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro in ordine all’esistenza di
periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva permangono qualora l’anzianità
antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita a seguito di riscatto o di accredito figurativo. Al
riguardo, si ricorda che sul tema della decorrenza dell’esclusione dell’applicazione del
massimale in caso di acquisizione dello status di “vecchio iscritto” a seguito di una domanda di
riscatto o di accredito figurativo, il legislatore, confermando la posizione espressa dall’Istituto
con la circolare n. 42/2009, è intervenuto nel 2015 con una norma di interpretazione autentica
stabilendo espressamente che: “Il comma 18 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali
siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1°
gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di
presentazione della domanda”(cfr. l’art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Pertanto, si ribadisce che, nel caso di domanda di accredito figurativo o di riscatto, l’esclusione
dell’applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda, a condizione che si verifichi l’accredito della
contribuzione figurativa o l’assolvimento del relativo onere economico.
A tale proposito si ricorda che, a conferma di quanto già chiarito nelle circolari n. 29 dell’11
marzo 2008 e n. 42/2009, il riscatto dei periodi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata
- previsto dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - svolti in periodi
antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, da parte degli iscritti alla predetta Gestione e il riscatto
dei periodi dei corsi di studi universitari - richiesto da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’articolo
2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, introdotto dall’articolo 1,
comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - collocati temporalmente in data
antecedente al 1° gennaio 1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta
dall’assicurato, non sono idonei a modificare lo status di nuovo iscritto del lavoratore.
In tale senso, con riferimento alle Casse professionali istituite ai sensi del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che applicano ai propri iscritti il solo sistema di calcolo contributivo,
i dati afferenti ai periodi di riscatto, di ricongiunzione o di ulteriori accreditamenti a diverso
titolo relativi a periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo presso le medesime
Casse (1° gennaio 1996) non determinano anzianità assicurativa ai sensi dell’articolo 2,
comma 18, della legge n. 335/1995.
Per quanto attiene, invece, agli accrediti derivanti da riscatto, ricongiunzione o ulteriori
accreditamenti a diverso titolo relativi a periodi presso Enti gestori di forme di previdenza per i
liberi professionisti istituiti antecedentemente al 1996 e trasformati in persone giuridiche
private ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che applicano ai propri iscritti
un regime diverso da quello esclusivamente contributivo, gli stessi - se relativi a periodi
antecedenti al 1° gennaio 1996 - sono da considerarsi sempre rilevanti ai fini della
determinazione dell’anzianità contributiva[1].
2. Rilascio nuova funzione “PRISMA”
In base a quanto rappresentato in premessa, è emersa l’esigenza, evidenziata anche a seguito
di segnalazioni da parte delle Strutture territoriali, di procedere alla definizione di una
piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera
esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente
l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, sia con
riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata
anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o
autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23,
della citata legge n. 335/1995.
Pertanto, è stata definita la nuova funzione denominata “PRISMA” (prospetto informativo
sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale), che ha lo scopo
di fornire le informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto al momento della
consultazione, utili a supportare il datore di lavoro nella valutazione del corretto adempimento
dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui
all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede,
fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in
relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite
dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla legge 23 agosto
2004, n. 243, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al decreto legislativo n.
103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994)[2].
Il prospetto rilasciato dalla procedura “PRISMA”, al fine di garantire la tutela della privacy del
lavoratore, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati di
cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa
dell’assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione ed è
consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli
adempimenti previdenziali di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12), tenuto a trasmettere i
flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.
Inoltre, tale prospetto ha esclusivamente valore informativo in relazione alle notizie in esso
riportate, riferite all’assicurato, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del
lavoratore medesimo.
Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:
data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche
obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
Solo in caso di assenza di contributi obbligatori antecedenti al 1° gennaio 1996, è indicata la
data in cui si colloca il primo contributo oggetto di domanda di accredito figurativo o riscatto
relativo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, e la data della relativa domanda di accredito
figurativo o riscatto se disponibile a sistema (cfr. i punti A1 e A2 del prospetto).
Infine, ove tutti gli accrediti riferiti alla contribuzione obbligatoria/figurativa/da riscatto siano
successivi al 31 dicembre 1995 il prospetto riporterà la data del primo accredito in forme
pensionistiche obbligatorie[4] (cfr. il punto A3 del prospetto);
presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o
accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per
periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del
prospetto);
eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al
decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del
prospetto);
eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto
legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con
l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui
al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da
verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).
3. Istruzioni operative e precisazioni
Si segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati
all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati - quali soggetti obbligati
legalmente all’adempimento contributivo - che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.
Il riconoscimento e la legittimazione all’accesso sul codice fiscale del lavoratore da parte del
datore di lavoro sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto che trasmette i flussi di
denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).
Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere
incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e
assistenza sociale dei lavoratori occupati (dipendente dell’impresa, professionisti mandatari del
datore di lavoro individuati dalla legge n. 12/1979).
L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore
di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza, ove emerga l’interesse diretto del
datore di lavoro con riferimento al corretto adempimento dell’obbligo contributivo per
quell’assicurato (ad esempio, in caso di corresponsione di somme arretrate a seguito di
contenziosi già avviati e pendenti alla data della cessazione; sussistenza di atti di accertamento
della pretesa contributiva notificati dall’Istituto, ecc.).
Con successivo messaggio sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei
datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con
dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).
Come precisato nel paragrafo 2 della presente circolare, il prospetto informativo in argomento
rappresenta un supporto che il datore di lavoro può utilizzare per le proprie valutazioni in
merito alla correttezza degli obblighi in materia di adempimento contributivo.
Tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione
all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli
archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici
dell’INPS.
A titolo esemplificativo, potrebbero non essere presenti negli archivi informatici dell’Istituto le
domande di accredito di contribuzione figurativa o di riscatto relative a periodi in cui il
processo di gestione delle stesse non risulta automatizzato o le domande presentate nella
Gestione pubblica (con specificità tali che al momento non ne consentono l’integrazione al
servizio in argomento).
Parimenti, potrebbero sussistere periodi svolti all’estero in Paesi dell’Unione europea o
convenzionati con l’Italia non ancora certificati e antecedenti al 1° gennaio 1996. Si ricorda,
infatti, che, ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva, anche in linea con la normativa
comunitaria adottata in materia, devono essere valutati anche i periodi assicurativi maturati
all’estero nei Paesi dell’Unione europea o con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale in materia pensionistica.
Inoltre, l’accesso al servizio da parte del datore di lavoro potrebbe avvenire in un momento
precedente rispetto, ad esempio, alla presentazione, da parte del lavoratore, della domanda di
riscatto della laurea o alla decisione di procedere al pagamento del relativo onere (elemento
che ne perfeziona l’accredito contributivo).
Peraltro, con specifico riferimento ai lavoratori ex INPGI, oggi iscritti nell’apposita evidenza
contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), l’applicazione dello speciale
regime contributivo di cui al comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
presuppone la sussistenza di determinate condizioni illustrate nella circolare n. 82 del 14 luglio
2022.
Pertanto, nel ribadire che restano fermi i chiarimenti in materia di applicazione del massimale
contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, già forniti nel tempo
dall’Istituto - con le circolari richiamate in premessa – si conferma l’esigenza che il datore di
lavoro continui, comunque, a procedere con l’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai
lavoratori, come specificate nelle circolari n. 177/1996 e n. 42/2009.
Parimenti, permane l’obbligo per i lavoratori di esibire ai datori di lavoro le certificazioni delle
retribuzioni rilasciate dai precedenti datori di lavoro.
Per quanto non previsto in questa sede, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari in
materia di massimale annuo contributivo fino a oggi emanate dall’Istituto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Ciò anche nei casi in cui la regolamentazione adottata dalle Casse professionali preveda
che il riscatto determini un aumento dell’anzianità contributiva e non una retrodatazione
dell’iscrizione.
[2] Si fa presente che i dati risultanti dagli archivi dell’estratto conto integrato (ECI) sono
alimentati dalle Casse professionali e, talvolta, possono non contenere il dettaglio dei periodi
assicurativi.
[3] Nel novero delle forme pensionistiche obbligatorie sono comprese le Casse professionali
che trasmettono i dati al Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge
n. 243/2004.
[4] Cfr. la nota 3.
[5] I Regolamenti di alcune Casse professionali, come ad esempio quello della Cassa Dottori
Commercialisti (CNPADC), contengono alcune disposizioni che prevedono che l’iscritto possa
chiedere la restituzione della contribuzione versata e, successivamente, ripristinare il periodo
pregresso di anzianità (cfr. l’art. 13 del Regolamento Unitario CNPADC aggiornato al 5 aprile
2023). In tali fattispecie, che determinano la collocazione della contribuzione nel periodo
originario, si considera disapplicabile il massimale contributivo a decorrere dal mese successivo
a quello di presentazione della domanda di ripristino, nei casi in cui lo stesso ripristino abbia a
oggetto periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.
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