Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 49
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
n. 2 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione Mezzogiorno del
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2
del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto
direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, prevede un incentivo per l’assunzione di
soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015.
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate
tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in regioni “meno sviluppate” o
“in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile
per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo
all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
INDICE
PREMESSA
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo
3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni
ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le sedi competenti. Attribuzione
C.A. 0L
4. Rapporti incentivati
5. Assetto e misura dell’incentivo
5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato
professionalizzante
6. Condizioni di spettanza dell’incentivo
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
7.1 L’incremento occupazionale netto
8. Coordinamento con altri incentivi
8.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui
all’articolo1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di
lavoro
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di
esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione
Mezzogiorno
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di
esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione
Mezzogiorno in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della
dichiarazione contributiva
15. Istruzioni contabili
PREMESSA
Con il decreto direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, l’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta
nell’articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e al fine di
favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate”
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo,
Molise, Sardegna) -, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, disponendo che la
gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si
forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati[1].
Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro
che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l’assunzione non
debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma
quanto già previsto, come principio generale, dall’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n.150/2015, in base al quale gli incentivi all’assunzione non spettano se la stessa costituisce
attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del
d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo
decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come
34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti
disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo
paragrafo 7.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35
anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di
Stato contenute nel successivo paragrafo 7, deve risultare privo di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Al riguardo, si specifica che è
privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata,
non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della
durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato
dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla
misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a
tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei
mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo
stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In considerazione della finalità
antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in
esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo
assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno
sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione”
(Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e
dalla sede legale del datore di lavoro.
Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018, nel
caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto
l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del
trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione”
verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una
Regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare
applicazione sino alla sua naturale scadenza.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che ammontano a
200.000.000,00 di euro, importo che, a seguito dell’approvazione del Programma Operativo
Complementare SPAO, potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi
(articolo 12, decreto direttoriale n. 2/2018).
3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse.
Indicazioni per i datori di lavoro e le sedi competenti. Attribuzione C.A. 0L
Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione
lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione”, indipendentemente
dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro,
avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una
prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni
meridionali, è necessario che la sede INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte
del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca, nelle
caratteristiche contributive della matricola, il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1°
gennaio 2018, assume il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento
contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Pertanto, le strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle
comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata
all’interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al
datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico
aziendale” e che il soggetto interessato ha già ricevuto un’autorizzazione alla fruizione
dell’agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono
attribuire il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal mese di instaurazione del
rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2020, data
ultima per la fruizione dell’agevolazione in trattazione.
Si ribadisce, al riguardo, che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, il lavoratore deve
essere impiegato in un’unità operativa sita nelle regioni “meno sviluppate” o “in transizione”,
pena la revoca del beneficio.
4. Rapporti incentivati
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n.
2/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31
dicembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni e le
trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti
di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro
subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a
tempo pieno, che a tempo parziale.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine,
si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018 (cfr. sul punto art. 1, comma 1,
lettera b), decreto direttoriale ANPAL n. 81/2018); si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non
è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli
ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. articolo 2, comma 3, decreto direttoriale n.
2/2018).
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro
domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma
5, decreto n. 2/2018).
Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo
determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo
la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove
assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di
cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
5. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di
decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della
contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€
8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia
va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni
giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5,
comma 2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni
già fornite dall’Istituto nelle recenti circolari e fare riferimento, ai fini della delimitazione
dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di
sgravio[2].
Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi
entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2,
comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale
dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per
altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi,
il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[3].
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3,
del decreto direttoriale n. 2/2018, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote
di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si
potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza
gennaio 2020.
5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato
professionalizzante
Il decreto direttoriale n. 2/2018 dell’ANPAL, nel disciplinare, all’articolo 4, le tipologie
contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche
nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto,
essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in
cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura
dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore
a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base
all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è
previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo
spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.
Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al
termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n.81/2015,
anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.
Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero
riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto;
per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote
contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.
6. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge
296/2006, ossia:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda quanto
segue:
1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo
31, comma 1, lettera a);
2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui,
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché
abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di
esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo,
nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in
mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i
termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre
mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere
all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in
essere;
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla
sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti,
da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di
relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31,
comma 1, lettera d);
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo
esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in
quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
- l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-
dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di
licenziamento per riduzione di personale;
- l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o
più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone,
inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali;
- l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di
trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano
immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in
crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato)
effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito
dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano,
ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza
delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della
precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre
tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale, che qui si
riportano:
1) l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine)
deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati
nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo
quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti
condizioni:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del
D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non
abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici
dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato
differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 10
novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n.
651/2014.
Si ribadisce, sull’argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno
dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione
dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto
direttoriale n. 2/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.
7.1. L’incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato
in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto
comunitario.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento
occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello
stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro
soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo
pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di
lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza
2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si
deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente
all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito
nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso
nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi
successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento
occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza
occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al
momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un
incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo
eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere
legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di
incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante
le procedure di regolarizzazione.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, del
Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale
netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si
sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità`;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150/2015 e
ribadito all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 2/2018, il calcolo della forza lavoro
mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di
“impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18
dicembre 2013.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di
lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di
lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017.
Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore
assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore
sostituito.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto
solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti de minimis -
deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si
intende fruire dell’incentivo.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento;
l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del
beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di
recuperare il beneficio perso.
8. Coordinamento con altri incentivi
L’incentivo, come previsto dall’articolo 9 del decreto direttoriale n. 2/2018, non è cumulabile
con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di
seguito illustrato, per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.
8.1. Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1,
comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
L’articolo 8 del decreto direttoriale n. 2/2018, dando attuazione a quanto già disposto
dall’articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017, prevede la possibilità di cumulare
l’incentivo Occupazione Mezzogiorno con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile
introdotto dalla legge di bilancio 2018.
L’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal primo
gennaio 2018, a favore di tutti i datori di lavoro privati, l’esonero dal versamento del 50% dei
contributi a carico del datore di lavoro– con esclusione dei premi e contributi INAIL – nel
limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani che, al
momento dell’assunzione, non abbiano compiuto trent’anni di età (cioè, non abbiano più di 29
anni e 364 giorni).
Solo per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite anagrafico è innalzato a
trentacinque anni (cioè 34 anni e 364 giorni).
Se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio
2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche
all’incentivo Occupazione Mezzogiorno, quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 8,
comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – sempre con esclusione dei premi e
contributi INAIL - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere
riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.
Pertanto, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e
l’incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione
datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo
Occupazione mezzogiorno, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per
l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su
base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero
risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni
giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi:
I. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400,00 euro
mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero
introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50%
dei contributi totali).
Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico,
dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno, per un ammontare mensile pari a 200 euro.
II. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro
mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero
introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero per l’assunzione di giovani,
per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l’importo fruibile non potrà
superare tale soglia.
Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico,
dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno, esponendo a tale titolo l’importo complessivo pari a
350 euro (50 euro non conguagliati con l’esonero, più 300 euro, pari al 50% della
contribuzione datoriale).
III. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800,00
euro mensili.
Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero
introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero prevede un massimale
mensile di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia.
Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico,
dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno, nei limiti dell’importo massimo mensile riconoscibile
che, come evidenziato poco sopra, in cumulo con l’esonero previsto dalla legge di bilancio
2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a
800 euro, l’importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l’esonero
strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l’incentivo Mezzogiorno.
9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità
delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo
indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 prevede un particolare procedimento
per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. articolo 10, decreto direttoriale
citato).
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza
on-line “OMEZ”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di
ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare
tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul
punto, paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all’occupazione dei
giovani disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
- se per l’assunzione/trasformazione intende fruire anche dell’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.
Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”,
“Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con
codice fiscale e PIN), “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui
l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede
l’incentivo, sia disoccupato;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale
indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
- informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato
prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore
indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per
carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione -
per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà
automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza
perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di
prenotazione.
Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non
accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente
rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), rimarrà valida -
mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per un periodo massimo di 30
giorni. Durante tale periodo, l’INPS consulterà quotidianamente la banca dati dell’ANPAL al fine
di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.
Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, l’ANPAL aggiornerà la posizione relativa al
lavoratore, la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri
presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i
30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare
una nuova richiesta di prenotazione.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10
giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’articolo 10, comma
3, decreto direttoriale n. 2/2018) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva
di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme,
ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra
domanda.
Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli
telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al
rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non
può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati
nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata
una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:
- il codice fiscale del datore di lavoro ;
- la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.
Si ribadisce, inoltre, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di
lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare
l’ammontare mensile di 671,66 euro; nell’ipotesi di cumulo con l’esonero introdotto dalla legge
di bilancio 2018, l’importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio
riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della
percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo
parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare,
sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato che impone l’individuazione di un importo massimo di aiuti
concedibili, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di
diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva
trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante
e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota
contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in
dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione
per l’ipotesi, descritta al precedente paragrafo 5.1, di rapporti di apprendistato per i quali è
previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce
contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non
imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL
effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei
presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine
cronologico di presentazione delle istanze.
Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del
modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione
della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma
saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato
effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e
pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate
secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del
modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto
direttoriale).
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute
dall’INPS - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad
opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà
annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di
inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Con riferimento alle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui
sopra, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine
cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei
dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione Mezzogiorno
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in
materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile
2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In
particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “OMEZ” avente il
significato di “Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
2/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo
relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la
valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens
di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L478” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti “de
minimis”)”;
- con il codice “L479” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018
incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 (nel
rispetto degli aiuti “de minimis”)”.
Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti
previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di
competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DEMO” avente il
significato di “Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo
relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la
valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens
di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L483” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti
“de minimis”)”;
- con il codice “L484” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018
incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 (oltre i
limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.
I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati - sempre nel limiti
dell’importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, dovranno
avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro
che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire
dell’incentivo spettante.
Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di
lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di
cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo
2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della
Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla
fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura Iscrizione e variazione azienda), all’atto
della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante
procederà nel seguente modo:
- indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo
assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di
trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da
parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che
comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
- valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione
della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in
questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la
contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei
dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con
l’esonero introdotto dalla legge di bilancio2018
I datori di lavoro autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono
anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge
n.205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori
per i quali spetta l’incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare,
nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis,
dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento
<Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “MEZC” avente il
significato di “Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL
n.2/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo
relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la
valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens
di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L485” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 in cumulo con l’esonero
previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(nel rispetto degli aiuti “de
minimis”)”;
- con il codice “L486” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018
incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 in
cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel
rispetto degli aiuti “de minimis”)”.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno in
cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.205/2017, oltre i
limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di
competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IOMC” avente il
significato di “Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL
n.2/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo
relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la
valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens
di competenza aprile, maggio e giugno 2018.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L487” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018in cumulo con l’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de
minimis”)”;
- con il codice “L489” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018
incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 in
cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i
limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.
I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati - sempre nel limiti
dell’importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, si devono avvalere
della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno
diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività e che vogliono fruire dell’incentivo
spettante.
Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già
godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del
contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., valgono le
stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
Il datore di lavoro agricolo, all’atto della prenotazione dell’incentivo occupazionale attraverso la
procedura DiResCo, dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l’aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate
e/o montane.
Come già esposto al paragrafo 5, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione
datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni
per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle
suddette zone.
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare
dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.
A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) MZ avente il significato di “Incentivo
Occupazione Mezzogiorno Decreto Direttoriale ANPAL 2 gennaio 2018 n. 2”).
Il codice di autorizzazione MZ sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica
aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al
modulo di conferma.
I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA MZ consultando le
sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale
presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della
trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli
della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n.
46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno
messaggio d'errore.
Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.
Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato,
oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO il C.A. MZ;
- nel campo retribuzione l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.
Il calcolo dell’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura
dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.
Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione
della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l’importo del bonus
mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni
effettivamente dichiarate mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette
riduzioni.
In vero, qualora il calcolo contributivo come sopra descritto comporti la determinazione di un
valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione “Y”, il bonus sarà pari a quello
calcolato dall’Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un
valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione “Y”, quest’ultimo rappresenterà il
valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.
Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore
agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I° trimestre 2018, la fruizione dello
stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le
medesime modalità sopra descritte.
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della
dichiarazione contributiva
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo
Occupazione Mezzogiorno
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla
Gestione Pubblica autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti
in materia di aiuti de minimis esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori
per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in
quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “H” “Incentivo
Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli
aiuti “de minimis”)”
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi
UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia
di aiuti de minimis, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito li Mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “I” “Incentivo
Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi
UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto
comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento
V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione
Mezzogiorno in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla
Gestione Pubblica autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore
usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della
legge n. 205/2017, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali
spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e
l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti
previsti in materia di aiuti de minimis dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “J” “Incentivo
Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018 in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli
aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi
UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo Occupazione NEET in cumulo
con l’esonero previsto dall’art.1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti
previsti in materia di aiuti de minimis per esporre il beneficio spettante, dovranno invece
compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di
seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “K” “Incentivo
Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018 in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi
UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto
comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento
V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.
15. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dell’incentivo previsto con il decreto direttoriale dell’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018, volto a favorire l’assunzione a
tempo indeterminato di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 per
il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”,
nei limiti delle risorse specificamente stanziate, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW
(Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) - i seguenti conti
suddivisi per tipologia di agevolazione.
Con riferimento ai datori di lavoro che fruiscono dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno
distinto tra“Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n.
2/2018 (nel rispetto degli aiuti de minimis)”codice tipo incentivo “OMEZ” e dell’Incentivo
Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che
nella dichiarazione Uniemens riporta il codice “MEZC” “Incentivo Occupazione Mezzogiorno di
cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1,
comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(nel rispetto degli aiuti de minimis)”, si istituisce il
seguente conto:
GAW32161 - Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di persone disoccupate nelle Regioni
del Mezzogiorno di cui al Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO)“nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” di cui al
Decreto Direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018, anche in cumulo con l’esonero previsto dall’art. 1,
comma 100, della legge n. 205/2017.
Riguardo i datori di lavoro che invece fruiscono dell’“Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui
al decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018(oltre i limiti in materia di aiuti de minimis)”,
contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo “DEMO” e dell’Incentivo
Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss.,
della legge n. 205/2017(oltre i limiti in materia di aiuti de minimis), contraddistinto in
dichiarazione dal codice incentivo “IOMC si istituisce il seguente conto:
GAW32162 - Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di persone disoccupate nelle Regioni
del Mezzogiorno di cui al Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO) “oltre i limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” di cui al
Decreto Direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018, anche in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo
1, comma 100, della legge n. 205/2017.
Al conto GAW32161, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM,
verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codici “L478”, “L479”,
“L485”, “L486”.
Similmente, al conto GAW32162 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 “VIRTUALE” sono
evidenziati con i codici “L483”, “L484”,“L487”, “L489”.
Per la rilevazione dell’onere relativo agli incentivi, da imputare ai medesimi conti, riconosciuti
ai datori di lavoro agricoli, che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni
contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.
Ai nuovi conti verranno contabilizzati anche gli oneri relativi agli incentivi spettanti ai datori di
lavoro che operano con il sistema dei flussi UniEmens sezione <ListaPosPA>.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.
Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Circa l’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 40/2018,
relativa all’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani.
[2] Cfr., da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale
all’occupazione dei giovani disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge
n. 205/2017.
[3] Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta
quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: “nell'ipotesi di
sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo
differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro,
sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il
periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità
di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate”.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
ANPAL.ANPAL.Registro_Decreti.REGISTRAZIONE.0000002.02-01-
2018
ALLEGATO 2
ANPAL.ANPAL.Registro_Decreti.REGISTRAZIONE.0000081.05-03-
2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di
formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a
sostegno dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di
Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 che
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUEE del 20 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’”Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della
Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda
il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di
cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del
07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO l’Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla
Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001, che individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani” e il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali
finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile
2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
2
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 (che abroga il
Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013) recante la definizione di “lavoratori
svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n.
651/2014 del 17 giungo 2014;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di
attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 -
nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n.
92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati
da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la
disparità media uomo-donna;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione
Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di
riprogrammazione approvata con decisione della Commissione Europea
C(2017) 8928 del 18.12.2017;
VISTO che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario 1
“Occupazione”, le priorità di investimento 8i “L’accesso all’occupazione per le
persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le
persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso
iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e
8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in
particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né
formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle
comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i
giovani”;
VISTO l’articolo 5 della Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il
Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il DPR n. 568/1988 e s.m.i. che regolamenta l’organizzazione e le
procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre
2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli
artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
3
VISTO l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’art. 9 comma 2 del DPCM del
13 Aprile 2016, che stabilisce che l’ANPAL subentra, dal momento del
passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive,
i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante
“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giungo 2015, n.
81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1,
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97
istitutivo del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente
“Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e
successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento
concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;
VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15
giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore
PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore
Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l’ANPAL è
sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i
rapporti giuridici tra l’ANPAL (ex Direzione Generale per le politiche attive, i
servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l’INPS, in
qualità di Organismo Intermedio;
VISTO l’articolo unico, commi 100, 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205;
4
CONSIDERATO che è in corso la procedura di rimodulazione dei
programmi operativi di cui all’articolo unico, comma 894, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, ed in particolare la procedura di definizione di un
Programma Operativo Complementare denominato “Sistemi di Politiche
attive per l’occupazione”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 (sottoscritto in data 30
dicembre 2017) con il quale è stata istituita la misura “Incentivo Occupazione
Mezzogiorno” del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche
Attive per l'Occupazione” (PON SPAO):
DECRETA
Articolo 1
1. Al Decreto Direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 2, comma 2, la lettera b) è così sostituita: “lavoratori con 35
anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 17 ottobre 2017”;
b) l’articolo 4, comma 3, è così modificato: “l'incentivo è riconosciuto
anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto
a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di
disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del presente decreto”;
c) all’articolo 7, comma 6, la lettera a) è così sostituita: “il lavoratore sia
privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi
del Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017”.
Articolo 2
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito
internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
ROMA, addì
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
5
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