Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 49/2024

Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive

Pubblicato: 24/03/2024 In vigore dal: 24/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 25/03/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 49 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive. INDICE 1. Premessa A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2024 A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali A2. Retribuzioni convenzionali A3. Casi particolari B) Regolarizzazioni contributive 1. Premessa Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 6 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 66 del 19 marzo 2024 (Allegato n. 1), ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Al riguardo le disposizioni del predetto decreto-legge n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea (UE) ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia. Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso (cfr. la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020), l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 71 del 27 aprile 2021). Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010 e n. 115 del 19 settembre 2012). Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda - ai quali si applica la normativa dell’Unione europea. Si evidenzia a tale proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. la circolare n. 107 del 13 agosto 2012). A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2024 A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2024, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, si chiarisce che le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012). Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15 marzo 1994). Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i seguenti Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (con riguardo a quest’ultima, cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015). A2. Retribuzioni convenzionali L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024, che sostanzialmente ricalca il testo dei precedenti decreti ministeriali, stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. Al riguardo, si richiama il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili. I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2024, allegate alla presente circolare (Allegato n. 2), sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro. Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità. Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86 del 10 aprile 2001. Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto indicato con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. A3. Casi particolari La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, già illustrati nella circolare n. 141 del 20 giugno 1989: passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica. In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un’operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso. B) Regolarizzazioni contributive I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993), senza aggravio di oneri aggiuntivi. Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità: - devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 marzo 2024 Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all'estero. (24A01516) (GU n.66 del 19-3-2024) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi; Visto il decreto interministeriale del 28 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 18 marzo 2023), relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023; Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita'; Tenuto conto delle proposte formulate da ANITA con nota del 21 novembre 2023, da CONFETRA con nota del 24 novembre 2023, da ANIA con nota del 27 novembre 2023, da FNSI con nota del 27 novembre 2023, da INAIL con nota del 28 novembre 2023, da ABI con nota del 29 novembre 2023, da ANEC con nota del 6 dicembre 2023, nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 16 novembre 2023; Rilevata, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, la necessita' di provvedere, per l'anno 2024, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, svoltasi il 30 gennaio 2024; Visto il verbale della citata Conferenza dei servizi del 30 gennaio 2024; Decreta: Art. 1 Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2 Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1. Art. 3 Frazionabilita' delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Art. 4 Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2024 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti ALLEGATO 2 19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66 TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024 OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2024 RETRIBUZIONE CONVENZIONALE SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE Da Fino a I 2.294,99 2.294,99 II 2.295,00 2.429,74 2.429,74 Operai III 2.429,75 2.564,48 2.564,48 IV 2.564,49 in poi 2.699,18 Industria I 2.699,18 2.699,18 II 2.699,19 3.207,70 3.207,70 Impiegati III 3.207,71 3.716,27 3.716,27 IV 3.716,28 4.224,83 4.224,83 V 4.224,84 in poi 4.733,35 Operai 2.295,00 Operai Operai specializzati 2.523,46 Operai 4° livello 2.699,18 Impiegati d'ordine 2.699,18 Industria edile Impiegati di concetto 3.107,50 Impiegati Impiegati direttivi di VI livello 3.845,84 Impiegati direttivi di VII livello 4.419,18 I 2.294,99 2.294,99 II 2.295,00 2.429,74 2.429,74 Operai III 2.429,75 2.564,48 2.564,48 IV 2.564,49 in poi 2.699,18 Autotrasporto e I 2.699,18 2.699,18 spedizione merci II 2.699,19 3.207,73 3.207,73 Impiegati III 3.207,74 3.716,27 3.716,27 IV 3.716,28 4.224,83 4.224,83 V 4.224,84 in poi 4.733,35 Ex 1^ e 2^area 2.871,63 professionale Terza area I livello 2.977,94 professionale Credito II livello 3.363,92 III livello 3.749,91 IV livello 4.059,40 Ausiliari 2.665,84 Impiegati d'ordine 2.912,49 Assicurazioni Impiegati di concetto 3.172,49 Vice capi ufficio 3.407,50 Capi ufficio 3.745,84 Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.926,67 Impiegati di concetto 2.747,50 (II livello) Commercio - Impiegati di concetto 2.531,14 Terziario (III livello) Personale d'ordine (IV livello) 2.441,65 Altro personale (V livello) 2.358,32 Altro personale (VI livello) 1.759,98 — 12 — 19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66 Impiegati con funzioni importanti determinate 4.078,32 aree aziendali Impiegati con mansioni specifico contenuto 3.727,47 profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) Trasporto aereo Impiegati di concetto e operatori aeronautici 3.494,98 (III livello) Impiegati e operai (IV e V 2.911,66 livello contrattuale) Impiegati e operai (VI,VII, VIII 2.797,51 e IX livello contrattuale) Impiegati con autonomia di concezione e potere 1.995,82 di iniziativa (I categoria) Impiegati con solo potere di iniziativa (II 1.838,34 categoria) Agricoltura Impiegati con specifiche funzioni 1.701,67 (III categoria) Impiegati con funzioni d'ordine 1.620,84 (IV categoria) Operai specializzati super 1.849,98 Operai specializzati 1.773,31 RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a Figure professionali di massimo 5.057,50 livello (VII livello) Figure professionali intermedie 4.393,46 (VI livello A e B) Assistenti attività professionali e 3.800,83 capi squadra (V livello) Industria Maestranze qualificate 3.612,50 cinematografica (III e IV livello) Aiuti attività tecniche e 2.967,51 professionali (II livello) Operai generici 2.734,16 Generici cinematografici 2.604,18 Impiegati direttivi 2.880,85 Impiegati con funzioni direttive 2.587,49 Impiegati di concetto 2.353,33 Impiegati d'ordine 2.128,34 Operai specializzati 2.294,17 Operai 2.013,58 Spettacolo Professori d'orchestra 2.734,16 Artisti del coro 2.065,83 Tersicorei 2.450,86 Personale artistico e tecnico del teatro di posa, 2.038,33 rivista e commedia musicale Impiegati e operai specializzati 2.719,17 Impiegati d'ordine e operai qualificati 2.328,34 Artigianato Operai 2.147,51 — 13 — 19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66 QUADRI VALORI 2024 RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a I 4.733,35 4.733,35 II 4.733,36 5.632,92 5.632,92 III 5.632,93 6.532,51 6.532,51 Industria IV 6.532,52 7.432,08 7.432,08 V 7.432,09 8.331,69 8.331,69 VI 8.331,70 in poi 9.231,18 I 4.733,35 4.733,35 II 4.733,36 5.099,62 5.099,62 Industria edile III 5.099,63 5.465,87 5.465,87 IV 5.465,88 5.832,14 5.832,14 V 5.832,15 in poi 6.198,37 I 4.733,35 4.733,35 II 4.733,36 5.632,91 5.632,91 III 5.632,92 6.532,49 6.532,49 Autotrasporto e spedizione merci IV 6.532,50 7.432,05 7.432,05 V 7.432,06 8.331,61 8.331,61 VI 8.331,62 in poi 9.231,14 I livello 3.831,28 II livello 4.074,21 Credito III livello 4.601,89 IV livello 5.485,85 Agricoltura Unica 3.427,60 I 3.920,85 3.920,85 Assicurazioni II 3.920,86 4.327,09 4.327,09 III 4.327,10 in poi 4.733,34 Commercio - I 2.846,68 2.846,68 Terziario II 2.846,69 3.582,53 3.582,53 III 3.582,54 in poi 4.318,32 I 4.891,65 4.891,65 Trasporto aereo II 4.891,66 5.648,75 5.648,75 III 5.648,76 in poi 6.405,83 — 14 — 19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66 DIRIGENTI - VALORI 2024 RETRIBUZIONE CONVENZIONALE SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE Da Fino a I 7.038,32 7.038,32 II 7.038,33 8.334,10 8.334,10 III 8.334,11 9.629,97 9.629,97 IV 9.629,98 10.925,84 10.925,84 V 10.925,85 12.221,71 12.221,71 Industria VI 12.221,72 13.517,18 13.517,18 VII 13.517,19 14.813,06 14.813,06 VIII 14.813,07 16.108,92 16.108,92 IX 16.108,93 17.405,20 17.405,20 X 17.405,21 in poi 18.700,97 I 7.038,32 7.038,32 II 7.038,33 8.334,21 8.334,21 III 8.334,22 9.630,04 9.630,04 IV 9.630,05 10.925,90 10.925,90 V 10.925,91 12.221,76 12.221,76 Industria edile VI 12.221,77 13.517,63 13.517,63 VII 13.517,64 14.813,48 14.813,48 VIII 14.813,49 16.109,34 16.109,34 IX 16.109,35 17.405,20 17.405,20 X 17.405,21 in poi 18.700,97 I 7.038,32 7.038,32 II 7.038,33 8.334,21 8.334,21 III 8.334,22 9.630,04 9.630,04 IV 9.630,05 10.925,90 10.925,90 V 10.925,91 12.221,76 12.221,76 Autotrasporto e spedizione merci VI 12.221,77 13.517,63 13.517,63 VII 13.517,64 14.813,48 14.813,48 VIII 14.813,49 16.109,34 16.109,34 IX 16.109,35 17.405,20 17.405,20 X 17.405,21 in poi 18.700,97 I 7.038,32 7.038,32 II 7.038,33 8.415,49 8.415,49 III 8.415,50 9.792,66 9.792,66 Credito IV 9.792,67 11.169,84 11.169,84 V 11.169,85 12.546,99 12.546,99 VI 12.547,00 13.924,17 13.924,17 VII 13.924,18 in poi 15.301,33 — 15 — 19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66 Agricoltura Unica 4.605,00 I 6.923,33 6.923,33 II 6.923,34 8.956,82 8.956,82 Assicurazioni III 8.956,83 10.964,10 10.964,10 IV 10.964,11 12.958,29 12.958,29 V 12.958,30 in poi 14.952,47 I 6.580,85 6.580,85 II 6.580,86 8.505,01 8.505,01 Commercio - Terziario III 8.505,02 10.395,85 10.395,85 IV 10.395,86 in poi 12.286,69 I 7.276,64 7.276,64 II 7.276,65 10.145,10 10.145,10 Trasporto aereo III 10.145,11 13.013,54 13.013,54 IV 13.013,55 15.816,47 15.816,47 V 15.816,48 in poi 18.488,36 GIORNALISTI - VALORI 2024 RETRIBUZIONE CONVENZIONALE SETTORE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE Da Fino a I 4.458,37 4.458,37 II 4.458,38 6.037,80 6.037,80 Giornalismo III 6.037,81 7.617,24 7.617,24 IV 7.617,25 9.196,68 9.196,68 V 9.196,69 in poi 10.776,13 24A01516 — 16 —

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