Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 25/03/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 49
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i
lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia
di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo
2024, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per
il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni
operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.
INDICE
1. Premessa
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2024
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
A2. Retribuzioni convenzionali
A3. Casi particolari
B) Regolarizzazioni contributive
1. Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
finanze, con il D.M. 6 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 66
del 19 marzo 2024 (Allegato n. 1), ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Al riguardo le disposizioni del predetto decreto-legge n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai
lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di
sicurezza sociale.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati
dell’Unione europea (UE) ossia:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti
d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese
nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi,
facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo,
Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole
Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit) e
della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto
dall’Accordo di recesso (cfr. la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020), l’Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la
cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 71 del 27 aprile 2021).
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza
sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, e
successive modificazioni (cfr. le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010 e n.
115 del 19 settembre 2012).
Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la
Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda - ai quali si
applica la normativa dell’Unione europea.
Si evidenzia a tale proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari si
applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal
1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. la circolare n. 107 del 13 agosto 2012).
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2024
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti, per l’anno 2024, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, si chiarisce che le disposizioni del
decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai
lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un
regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di
lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).
Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale,
anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle
assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15
marzo 1994).
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i
seguenti Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec,
Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale
(Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.),
Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e
Turchia (con riguardo a quest’ultima, cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
A2. Retribuzioni convenzionali
L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024, che sostanzialmente ricalca il testo dei precedenti decreti
ministeriali, stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la
retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di
retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.
Al riguardo, si richiama il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr.
la circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione
relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento
previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti
per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo
con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da
prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di
assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi
l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il
valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese
interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2024, allegate alla
presente circolare (Allegato n. 2), sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle
retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di
euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’articolo 36 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d.
TUIR), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86 del 10 aprile 2001.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale
emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto indicato con il
messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il
trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
A3. Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti
casi, già illustrati nella circolare n. 141 del 20 giugno 1989:
passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto
collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per
passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della
variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente
al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio,
lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno
nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini
dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli
emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa
comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici
mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che
comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della
contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un’operazione di
conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
B) Regolarizzazioni contributive
I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in
difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali
periodi ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26
marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre
1993), senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle
seguenti modalità:
- devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e
quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 marzo 2024
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori
all'estero. (24A01516)
(GU n.66 del 19-3-2024)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Visto il decreto interministeriale del 28 febbraio 2023 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 18 marzo
2023), relativo alla determinazione delle predette retribuzioni
convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita';
Tenuto conto delle proposte formulate da ANITA con nota del 21
novembre 2023, da CONFETRA con nota del 24 novembre 2023, da ANIA con
nota del 27 novembre 2023, da FNSI con nota del 27 novembre 2023, da
INAIL con nota del 28 novembre 2023, da ABI con nota del 29 novembre
2023, da ANEC con nota del 6 dicembre 2023, nonche' degli elementi
pervenuti dall'ISTAT con nota del 16 novembre 2023;
Rilevata, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione
generale per le politiche previdenziali ed assicurative, la
necessita' di provvedere, per l'anno 2024, alla determinazione delle
retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della
Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, svoltasi il 30
gennaio 2024;
Visto il verbale della citata Conferenza dei servizi del 30 gennaio
2024;
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2024
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
ALLEGATO 2
19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2024
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE
Da Fino a
I 2.294,99 2.294,99
II 2.295,00 2.429,74 2.429,74
Operai
III 2.429,75 2.564,48 2.564,48
IV 2.564,49 in poi 2.699,18
Industria I 2.699,18 2.699,18
II 2.699,19 3.207,70 3.207,70
Impiegati III 3.207,71 3.716,27 3.716,27
IV 3.716,28 4.224,83 4.224,83
V 4.224,84 in poi 4.733,35
Operai 2.295,00
Operai Operai specializzati 2.523,46
Operai 4° livello 2.699,18
Impiegati d'ordine 2.699,18
Industria edile
Impiegati di concetto 3.107,50
Impiegati Impiegati direttivi di VI livello 3.845,84
Impiegati direttivi di VII livello 4.419,18
I 2.294,99 2.294,99
II 2.295,00 2.429,74 2.429,74
Operai
III 2.429,75 2.564,48 2.564,48
IV 2.564,49 in poi 2.699,18
Autotrasporto e I 2.699,18 2.699,18
spedizione merci
II 2.699,19 3.207,73 3.207,73
Impiegati III 3.207,74 3.716,27 3.716,27
IV 3.716,28 4.224,83 4.224,83
V 4.224,84 in poi 4.733,35
Ex 1^ e 2^area 2.871,63
professionale
Terza area I livello 2.977,94
professionale
Credito II livello 3.363,92
III livello 3.749,91
IV livello 4.059,40
Ausiliari 2.665,84
Impiegati d'ordine 2.912,49
Assicurazioni Impiegati di concetto 3.172,49
Vice capi ufficio 3.407,50
Capi ufficio 3.745,84
Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.926,67
Impiegati di concetto 2.747,50
(II livello)
Commercio - Impiegati di concetto 2.531,14
Terziario (III livello)
Personale d'ordine (IV livello) 2.441,65
Altro personale (V livello) 2.358,32
Altro personale (VI livello) 1.759,98
— 12 —
19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66
Impiegati con funzioni importanti determinate 4.078,32
aree
aziendali
Impiegati con mansioni specifico contenuto 3.727,47
profess.con limitata discrezionalità
(funz. III categoria)
Trasporto aereo
Impiegati di concetto e operatori aeronautici 3.494,98
(III livello)
Impiegati e operai (IV e V 2.911,66
livello contrattuale)
Impiegati e operai (VI,VII, VIII 2.797,51
e IX livello contrattuale)
Impiegati con autonomia di concezione e potere 1.995,82
di iniziativa (I categoria)
Impiegati con solo potere di iniziativa (II 1.838,34
categoria)
Agricoltura Impiegati con specifiche funzioni 1.701,67
(III categoria)
Impiegati con funzioni d'ordine 1.620,84
(IV categoria)
Operai specializzati super 1.849,98
Operai specializzati 1.773,31
RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE
CONVENZIONALE
Da Fino a
Figure professionali di massimo 5.057,50
livello (VII livello)
Figure professionali intermedie 4.393,46
(VI livello A e B)
Assistenti attività professionali e 3.800,83
capi squadra (V livello)
Industria Maestranze qualificate 3.612,50
cinematografica (III e IV livello)
Aiuti attività tecniche e 2.967,51
professionali (II livello)
Operai generici 2.734,16
Generici cinematografici 2.604,18
Impiegati direttivi 2.880,85
Impiegati con funzioni direttive 2.587,49
Impiegati di concetto 2.353,33
Impiegati d'ordine 2.128,34
Operai specializzati 2.294,17
Operai 2.013,58
Spettacolo
Professori d'orchestra 2.734,16
Artisti del coro 2.065,83
Tersicorei 2.450,86
Personale artistico e tecnico del teatro di posa, 2.038,33
rivista e
commedia musicale
Impiegati e operai specializzati 2.719,17
Impiegati d'ordine e operai qualificati 2.328,34
Artigianato
Operai 2.147,51
— 13 —
19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66
QUADRI VALORI 2024
RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE
CONVENZIONALE
Da Fino a
I 4.733,35 4.733,35
II 4.733,36 5.632,92 5.632,92
III 5.632,93 6.532,51 6.532,51
Industria
IV 6.532,52 7.432,08 7.432,08
V 7.432,09 8.331,69 8.331,69
VI 8.331,70 in poi 9.231,18
I 4.733,35 4.733,35
II 4.733,36 5.099,62 5.099,62
Industria edile III 5.099,63 5.465,87 5.465,87
IV 5.465,88 5.832,14 5.832,14
V 5.832,15 in poi 6.198,37
I 4.733,35 4.733,35
II 4.733,36 5.632,91 5.632,91
III 5.632,92 6.532,49 6.532,49
Autotrasporto e
spedizione merci IV 6.532,50 7.432,05 7.432,05
V 7.432,06 8.331,61 8.331,61
VI 8.331,62 in poi 9.231,14
I livello 3.831,28
II livello 4.074,21
Credito
III livello 4.601,89
IV livello 5.485,85
Agricoltura Unica 3.427,60
I 3.920,85 3.920,85
Assicurazioni II 3.920,86 4.327,09 4.327,09
III 4.327,10 in poi 4.733,34
Commercio - I 2.846,68 2.846,68
Terziario
II 2.846,69 3.582,53 3.582,53
III 3.582,54 in poi 4.318,32
I 4.891,65 4.891,65
Trasporto aereo II 4.891,66 5.648,75 5.648,75
III 5.648,76 in poi 6.405,83
— 14 —
19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66
DIRIGENTI - VALORI 2024
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE
Da Fino a
I 7.038,32 7.038,32
II 7.038,33 8.334,10 8.334,10
III 8.334,11 9.629,97 9.629,97
IV 9.629,98 10.925,84 10.925,84
V 10.925,85 12.221,71 12.221,71
Industria
VI 12.221,72 13.517,18 13.517,18
VII 13.517,19 14.813,06 14.813,06
VIII 14.813,07 16.108,92 16.108,92
IX 16.108,93 17.405,20 17.405,20
X 17.405,21 in poi 18.700,97
I 7.038,32 7.038,32
II 7.038,33 8.334,21 8.334,21
III 8.334,22 9.630,04 9.630,04
IV 9.630,05 10.925,90 10.925,90
V 10.925,91 12.221,76 12.221,76
Industria edile
VI 12.221,77 13.517,63 13.517,63
VII 13.517,64 14.813,48 14.813,48
VIII 14.813,49 16.109,34 16.109,34
IX 16.109,35 17.405,20 17.405,20
X 17.405,21 in poi 18.700,97
I 7.038,32 7.038,32
II 7.038,33 8.334,21 8.334,21
III 8.334,22 9.630,04 9.630,04
IV 9.630,05 10.925,90 10.925,90
V 10.925,91 12.221,76 12.221,76
Autotrasporto e
spedizione merci VI 12.221,77 13.517,63 13.517,63
VII 13.517,64 14.813,48 14.813,48
VIII 14.813,49 16.109,34 16.109,34
IX 16.109,35 17.405,20 17.405,20
X 17.405,21 in poi 18.700,97
I 7.038,32 7.038,32
II 7.038,33 8.415,49 8.415,49
III 8.415,50 9.792,66 9.792,66
Credito IV 9.792,67 11.169,84 11.169,84
V 11.169,85 12.546,99 12.546,99
VI 12.547,00 13.924,17 13.924,17
VII 13.924,18 in poi 15.301,33
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19-3-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 66
Agricoltura Unica 4.605,00
I 6.923,33 6.923,33
II 6.923,34 8.956,82 8.956,82
Assicurazioni III 8.956,83 10.964,10 10.964,10
IV 10.964,11 12.958,29 12.958,29
V 12.958,30 in poi 14.952,47
I 6.580,85 6.580,85
II 6.580,86 8.505,01 8.505,01
Commercio -
Terziario III 8.505,02 10.395,85 10.395,85
IV 10.395,86 in poi 12.286,69
I 7.276,64 7.276,64
II 7.276,65 10.145,10 10.145,10
Trasporto aereo III 10.145,11 13.013,54 13.013,54
IV 13.013,55 15.816,47 15.816,47
V 15.816,48 in poi 18.488,36
GIORNALISTI - VALORI 2024
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
SETTORE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE
Da Fino a
I 4.458,37 4.458,37
II 4.458,38 6.037,80 6.037,80
Giornalismo III 6.037,81 7.617,24 7.617,24
IV 7.617,25 9.196,68 9.196,68
V 9.196,69 in poi 10.776,13
24A01516
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