Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 49/2025
Articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato "Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”
Riferimento normativo
Articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato "Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/03/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 49
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato "Apertura
strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali”
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’articolo 27
della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che prevede l’apertura strutturale dei
termini per consentire l’adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali prevista dall’articolo 1, comma 245, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione
2.1 Prestazioni pensionistiche ammesse all’adesione alla Gestione credito
2.1.1 Pensioni con l’esercizio della facoltà di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo
3. Modalità di adesione alla Gestione credito e relativi effetti
4. Obbligo contributivo
5. Modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori attivi e ai sottufficiali in ausiliaria nella
sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
1. Premessa
La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione credito) è stata
istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a cui ha
fatto seguito il decreto attuativo del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 luglio 1998, n.
463.
Alla Gestione credito sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti con contribuzione alla Gestione
dipendenti pubblici (cfr. da ultimo, la circolare n. 20 del 3 febbraio 2022).
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, recante
“Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”, e
successive modificazioni, e con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 12 maggio 2021, n. 110, recante
“Regolamento recante adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, di
attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata introdotta
l’iscrizione facoltativa alla Gestione credito per talune categorie di lavoratori dipendenti e
pensionati, previa formale manifestazione di volontà entro i termini di adesione tempo per
tempo stabiliti.
L'articolo 27, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha introdotto l’apertura
strutturale dei termini di adesione alla Gestione credito di cui all'articolo 1, comma 245, della
legge n. 662/1996, per cui a decorrere dal 12 gennaio 2025 tale facoltà può essere esercitata
senza alcun vincolo temporale.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che detta adesione è irrevocabile e che
le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.
2. Ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione
Destinatari della nuova disposizione sono le seguenti tipologie di soggetti:
a) pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle
casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica[1] (di
seguito, Gestione dipendenti pubblici) e che non abbiano già aderito in precedenza alla
Gestione credito;
b) pensionati, già dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che fruiscono di trattamento pensionistico a
carico di Enti o Gestioni previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici e che non
abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
c) sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al
pensionamento;
d) lavoratori dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, non iscritti alle Casse pensionistiche o ai Fondi per i
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti
pubblici.
2.1 Prestazioni pensionistiche ammesse all’adesione alla Gestione credito
Con riferimento alle tipologie di destinatari descritti nel precedente paragrafo ai punti a), b) e
c), nello specifico, possono richiedere l’adesione alla Gestione credito ai sensi dell’articolo 27
della legge n. 203/2024 i dipendenti in servizio e i titolari di pensione diretta riconducibili alle
seguenti categorie:
vecchiaia;
anzianità;
anticipata;
inabilità,
a condizione che al momento della cessazione dal rapporto di lavoro l’ultimo datore di lavoro
rientri nel novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, indipendentemente dalla Gestione a carico della quale la pensione
viene liquidata.
Sono, pertanto, esclusi i titolari di pensioni ai superstiti.
Non possono altresì aderire alla Gestione credito i soggetti cessati con rapporto di lavoro svolto
presso datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni, ancorché abbiano mantenuto
l’iscrizione alla Gestione dipendenti pubblici in virtù dell’esercizio del diritto di opzione di cui
all’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
Parimenti sono esclusi i soggetti che abbiano prestato attività di lavoro in qualità di
collaboratori con Enti o Amministrazioni pubbliche e che risultino, pertanto, iscritti o pensionati
a carico della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Diversamente possono aderire alla Gestione credito i pensionandi e i pensionati, già dipendenti
pubblici, che esercitino o abbiano esercitato la facoltà di computo di cui al decreto del Ministro
del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, 2 maggio 1996, n.
282, nella Gestione separata.
2.1.1 Pensioni con l’esercizio della facoltà di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo
Per i soggetti che esercitino o abbiano esercitato la facoltà di ricongiunzione, totalizzazione o
cumulo, la richiesta di adesione alla Gestione credito è ammessa a condizione che al momento
della cessazione dal rapporto di lavoro l’ultimo datore di lavoro rientri nel novero delle
pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Nella particolare fattispecie di pensione in regime di cumulo cosiddetta a formazione
progressiva, ferme restando le condizioni di adesione sopra indicate, occorre distinguere tra:
soggetti che presentano la richiesta di adesione alla Gestione credito entro l’ultimo giorno
di servizio;
soggetti che presentano la richiesta di adesione in qualità di pensionati sia pure con la
liquidazione dei soli pro quota INPS.
Nel primo caso, l’obbligo contributivo decorre dal mese in cui tutti gli Enti e le Casse
professionali coinvolti riconoscano il proprio pro quota e la pensione può definirsi completa. Da
tale momento l’iscritto può richiedere le prestazioni correlate alla Gestione credito, a condizione
che sia decorso un anno dall’iscrizione.
Nel secondo caso, qualora la richiesta di adesione venga esercitata prima che tutti gli Enti e le
Casse professionali coinvolti abbiano riconosciuto il proprio pro quota, l’obbligo contributivo
decorre dal mese in cui la pensione diviene completa e le prestazioni correlate alla Gestione
credito possono essere richieste decorso un anno dal medesimo obbligo contributivo.
3. Modalità di adesione alla Gestione credito e relativi effetti
L’adesione comporta l’iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del
mese in cui è presentata la domanda.
Per i pensionati che non abbiano già aderito in precedenza, l’obbligo contributivo decorre dalla
data di iscrizione (cfr. il successivo paragrafo 4). Le prestazioni correlate alla Gestione credito
possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.
La volontà di adesione alla Gestione credito deve essere manifestata, accedendo con la propria
identità digitale, tramite la procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e
sociali”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
I lavoratori dipendenti già iscritti o aderenti alla Gestione credito, che intendano mantenere in
continuità l’iscrizione a tale Gestione per i periodi successivi al pensionamento, devono
presentare domanda, sempre attraverso il sito istituzionale www.inps.it con la procedura
“Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”, entro l’ultimo giorno di servizio
nella qualità di pensionandi.
In tale caso l’iscrizione alla Gestione credito avviene senza soluzione di continuità, consentendo
all’iscritto l’accesso alle prestazioni previste senza dovere attendere il decorso di un anno
dall’adesione.
Analogamente, i lavoratori già iscritti alla Gestione credito, prossimi alla cessazione dal servizio
a seguito di accoglimento di domanda per l’accesso all’APE sociale o alle procedure di
esodo/espansione, al fine di fare decorrere l’iscrizione dalla data di collocamento in pensione e
non dovere attendere il decorso di un anno dall’adesione per la richiesta delle prestazioni
correlate a tale Gestione, sono tenuti a presentare domanda entro e non oltre l’ultimo giorno
dalla cessazione dal servizio con le modalità sopra indicate.
In attesa delle implementazioni tecniche necessarie all’adeguamento imposto dalla nuova
disciplina, i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, nonché gli ufficiali in
ausiliaria, che intendano mantenere in continuità l’iscrizione alla Gestione credito a fare data
dal pensionamento, in alternativa all’adesione tramite la citata procedura “Adesione alla
gestione delle prestazioni creditizie e sociali”, possono aderire - sempre entro l’ultimo giorno di
servizio - spuntando nella qualità di pensionandi, all’atto della domanda di pensionamento, la
casella “Chiedo di aderire al fondo credito”.
L'adesione alla Gestione credito una volta esercitata è irrevocabile.
4. Obbligo contributivo
Si riepilogano gli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente per gli iscritti alla
Gestione credito.
Per i lavoratori dipendenti l'iscrizione, sia in forma facoltativa che obbligatoria, comporta il
versamento del contributo pari allo 0,35 per cento, a carico del dipendente, commisurato alla
retribuzione contributiva e pensionabile, determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10,
della legge n. 335/1995.
Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro, fermo restando il diritto di
rivalsa di quest’ultimo nei confronti del dipendente.
Per i pensionati l’adesione alla Gestione credito comporta la trattenuta da parte dell’INPS del
contributo mensile pari allo 0,15 per cento dell’ammontare lordo del trattamento pensionistico.
Anche le pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo soggiacciono a tale obbligo
contributivo.
Nel caso di soggetti titolari di più pensioni, l’obbligo contributivo grava sulla sola pensione
diretta correlata all’attività di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.
Sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati il contributo non è rimborsabile ancorché
non siano state erogate prestazioni.
5. Modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori attivi e ai sottufficiali in
ausiliaria nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
Come indicato nel paragrafo 5 del messaggio n. 3282 dell’11 agosto 2017, le denunce
contributive relative ai lavoratori attivi o ai sottufficiali in ausiliaria aderenti alla Gestione
credito devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 105 del 7
agosto 2012, avendo cura di indicare nell’elemento <AderenteCredito45_2007> i codici 01
“Dipendente” per i lavoratori attivi e 02 “Pensionato” per i sottufficiali in ausiliaria. Per questi
ultimi, deve essere indicato il <Tipo Impiego> identificato dal codice 41 “Ausiliaria
Sottufficiali”. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità
utilizzate per il versamento degli altri contributi discendenti dalle denunce mensili
<ListaPosPA>. Si evidenzia, infine, che per gli ufficiali in ausiliaria per i quali l’iscrizione alla
Gestione credito è obbligatoria, il <Tipo Impiego> da indicare è quello identificato con il codice
40 “Ausiliaria Ufficiali” e nelle denunce contributive non deve essere valorizzato l’elemento
<AderenteCredito45_2007>.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
[1] Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo
e di scuole elementari parificate (CPI), Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai
coadiutori (CPUG) e Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS).
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