Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 50/2019
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019
Riferimento normativo
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Direzione Servizi agli Utenti
Roma, 05/04/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 50
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di rilascio della
Certificazione Unica 2019 che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta,
annualmente è tenuto a rilasciare ai sensi dell’articolo 4, commi 6-ter e 6-
quater, del D.P.R. n. 322/1998. Vengono inoltre specificati gli ulteriori canali
di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della Certificazione
Unica 2019.
INDICE
1. Premessa
2. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2019
3. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2019
- Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto
- Postazioni informatiche self-service
- Posta Elettronica Certificata
- Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza
fiscale
- Comuni ed altre pubbliche amministrazioni abilitate
- Servizio di “Sportello mobile”
- Pensionati residenti all’estero
- Spedizione della Certificazione Unica 2019 al domicilio del titolare
4. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019 al soggetto non titolare
1. Premessa
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto annualmente a rilasciare la Certificazione
Unica di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.
La Certificazione Unica include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione,
anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Ciò premesso, con la presente circolare vengono illustrate le modalità di rilascio della
Certificazione Unica 2019 e i diversi canali a disposizione dell’utenza, in continuità con quanto
già previsto per l’anno 2018.
2. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2019
Gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione
Unica 2019 dal sito www.inps.it, accedendo alla propria area personale MyINPS o attraverso il
seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > Certificazione
unica 2019 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN).
Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID almeno di secondo
livello o superiore, da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID.
È inoltre possibile visualizzare e scaricare su smartphone/tablet la propria Certificazione Unica
anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’APP
istituzionale “INPS mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.
La Certificazione Unica è visualizzata dopo che l’utente si è autenticato con codice fiscale e
PIN.
3. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2019
Nell’interesse dell’utenza che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la
piena fruizione dei servizi on-line, l’Istituto ha approntato adeguate modalità alternative
attraverso i seguenti canali di accesso.
- Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto
Presso tutte le Strutture territoriali dell’Istituto è disponibile almeno uno sportello dedicato al
rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2019.
Fatto salvo quanto descritto al successivo paragrafo 4, in tema di consegna a soggetto
delegato dal titolare, la certificazione può essere rilasciata soltanto al soggetto intestatario,
previa identificazione dello stesso.
- Postazioni informatiche self-service
Con la circolare n. 113/2011, in tutte le Strutture territoriali dell’Istituto sono state istituite
postazioni informatiche self-service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono
direttamente procedere alla presentazione on-linedelle domande di servizio, ovvero effettuare
tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto alle quali risultano abilitati, in un
contesto connotato da affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica.
Presso tali postazioni gli utenti possono procedere alla stampa dei certificati fiscali in
argomento, ricorrendo anche, ove necessario, all’assistenza da parte del personale dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP).
Con il messaggio n. 20761 del 17 dicembre 2012 sono state comunicate alle Strutture
territoriali le modalità di accesso facilitato ai servizi in argomento da parte dell’utenza,
mediante l’utilizzo della Tessera sanitaria (TS) ovvero della Tessera sanitaria - Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS).
- Posta Elettronica Certificata
I soggetti titolari di utenza di posta elettronica certificata (PEC) possono richiedere la
trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2019 al seguente indirizzo:
richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia
del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente la
Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.
- Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2019 è possibile, inoltre, avvalersi di un ente di
Patronato, di un CAF o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o
alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato
Entratel in corso di validità.
L’accesso ai servizi INPS è consentito mediante le seguenti modalità:
per i professionisti: PIN dispositivo dell’INPS o credenziali SPID almeno di secondo livello
o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
per i CAF e i Patronati: SPID, con credenziali almeno di secondo livello, o Carta Nazionale
dei Servizi (CNS).
L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve
identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre
alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro
cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati
anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.
In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato
abbia rilasciato delega, come previsto dal successivo paragrafo 4, l’intermediario dovrà
acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del delegato.
La delega per il prelievo del modello Certificazione Unica deve contenere le seguenti
informazioni:
• dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale;
• anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
• data di conferimento della delega.
La visualizzazione della Certificazione Unica 2019 da parte degli intermediari è subordinata
all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente.
In particolare, ai fini dell’accesso alla banca dati, l’intermediario deve indicare alcuni elementi
fissi (codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2019,
esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il
quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega) e, in
aggiunta, uno tra i seguenti elementi:
- posizione previdenziale (numero pensione);
- numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo
interno da tenere a cura dell’intermediario;
- inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del
documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il
modello di Certificazione Unica.
Gli intermediari, in osservanza dei canoni di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza, di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzano le informazioni
acquisite esclusivamente per le finalità del servizio di rilascio delle Certificazioni Uniche agli
utenti, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche
dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza a tal fine previsti dall’INPS in
linea con le disposizioni di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679, al D.lgs 10 agosto 2018,
n. 101, e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs 30 giugno 2003, n. 196,
così come modificato dal predetto D.lgs n. 101/2018.
Detti intermediari agiscono quali autonomi Titolari del trattamento dei dati personali e
garantiscono che le informazioni contenute nelle Certificazioni Uniche degli utenti saranno
trattate esclusivamente da soggetti espressamente designati quali “Persone autorizzate”, che
agiscono sotto la loro diretta autorità, nel rispetto dell’articolo 4, n. 10, del Regolamento (UE)
2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali,
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs n. 101/2018. In tale ambito i
Titolari istruiscono le “Persone autorizzate” sul corretto utilizzo delle funzionalità dei
collegamenti, richiamando anche le responsabilità connesse ad un eventuale uso illegittimo dei
dati.
Per le diverse categorie di intermediari, l’Istituto si riserva di disciplinare ulteriormente le
regole di accesso ai sistemi - a tal fine eventualmente prescrivendo il rispetto di particolari
misure di sicurezza - e di dettagliare, nei casi in cui ne ravvisi la necessità, apposite modalità
tecniche di prelievo delle Certificazioni Uniche. In particolare, per i Centri di Assistenza Fiscale
che ne facciano richiesta, è possibile prelevare la Certificazione Unica in cooperazione
applicativa.
L’Istituto eseguirà il tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che consentano di
verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore e, tra gli intermediari che
hanno effettuato l’accesso al servizio di prelievo della Certificazione Unica, effettuerà appositi
controlli richiedendo anche la trasmissione all’INPS delle copie scannerizzate delle deleghe e
dei documenti d’identità degli utenti interessati. La trasmissione della suddetta
documentazione dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta.
In ogni caso, la delega in originale e la copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato devono essere conservati dagli intermediari per almeno tre anni dal rilascio ed
esibiti a richiesta dell’INPS per eventuali controlli. Tale onere di conservazione non sussiste se
l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di
riconoscimento del soggetto interessato.
L’intermediario assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot), che
permettano di consultare in forma massiva i dati e di replicare le informazioni rese disponibili
in autonome banche dati. L’Istituto adotta sistemi automatizzati di controllo degli accessi per
prevenire casi di anomalia, sia per la ripetuta visualizzazione della Certificazione Unica
afferente lo stesso codice fiscale da parte di diversi operatori, sia per gli accessi massivi
tramite procedure automatizzate. Per tale seconda casistica è attivo un software specifico,
denominato “Test Captcha”, consistente in una o più domande e risposte, tese a verificare che
l’accesso in corso stia avvenendo ad opera di una persona fisica.
Al fine di ottemperare all’obbligo di notifica all’Autorità Garante delle violazioni dei dati
personali (c.d. “data breach”) nei termini di cui all’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679,
gli intermediari assicurano piena collaborazione all’INPS, a cui forniscono tempestivamente
ogni informazione utile in ordine alle violazioni dei dati o incidenti informatici eventualmente
occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, se tali situazioni di rischio possano avere un
impatto significativo per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate
Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2019 anche presso i Comuni e le altre
pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione
di un punto cliente di servizio. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione
Unica da parte degli operatori delle pubbliche amministrazioni è subordinata all’esistenza di
una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di
conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
- Servizio di “Sportello Mobile”
In considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici
messi a disposizione dall’Istituto, ormai da tempo è stato attivato un servizio dedicato a
particolari categorie di utenti (ad esempio, ultraottantenni titolari di indennità di
accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - Categoria: Ciechi civili -
indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con
modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in
argomento.
Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono
pertanto contattare, al numero telefonico indicato nella comunicazione stessa, un operatore
della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione al proprio
domicilio.
- Pensionati residenti all’estero
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati
anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-
06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19 (ora italiana).
- Spedizione della Certificazione Unica 2019 al domicilio del titolare
Al fine di contemperare gli obiettivi di efficienza ed efficacia - declinati con chiarezza dalla
vigente normativa sul tema della Certificazione Unica - con oggettive situazioni di difficoltà
rappresentate dall’utenza, l’Istituto provvederà all’invio, su espressa richiesta dell’interessato,
della Certificazione Unica 2019 al domicilio del titolare nei casi di dichiarata impossibilità di
accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante gli altri servizi
sopra elencati.
Nei casi su indicati, per consentire la richiesta di spedizione della Certificazione Unica al
domicilio dell’interessato risultante dagli archivi dell’Istituto, è stato attivato il numero verde
dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che
da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando
il Contact Center Multicanale al numero 803 164, gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete
fissa, oppure al numero 06 164164, abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in
base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante.
4. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019 al soggetto non titolare
La Certificazione Unica 2019 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare.
In questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata sia da parte degli
eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza
esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
Lo sportello INPS o l’intermediario – cui viene presentata la delega - devono conservare la
predetta documentazione per un periodo di tre anni.
Il delegato può presentarsi agli sportelli con un numero di deleghe non superiore a due.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, così
come già chiarito con il messaggio n. 7107/2013, la stessa deve essere corredata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000,
con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Delle modalità di rilascio sopra descritte sarà data ampia diffusione attraverso il sito internet
dell’Istituto e i social media.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 50/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2019
Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d…
Risoluzione AdE 34
Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte …
Interpello AdE 34
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres…
Interpello AdE 14
Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16…
Interpello AdE 160
PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami…
Risoluzione AdE 124