Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 50/2020
Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti
Riferimento normativo
Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04/04/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 50
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18. Sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in
materia previdenziale. Primi chiarimenti
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto rende noto che dal 23 febbraio al 1°
giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per
l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di
prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle
domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a
dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di
ricongiunzione, riscatto - anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei
trattamenti di fine rapporto - e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338
del 1962.
INDICE
Premessa
1. Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali
1.1 Sospensione dei termini di decadenza di cui alle lettere a), b), c) e d)
1.2 Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera e)
1.3 Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera f)
2. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione,
riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
3. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini
dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L’articolo 34 del citato decreto-legge, rubricato “Proroga termini decadenziali in materia
previdenziale e assistenziale”, dispone che “1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini
di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS
e dall’INAIL è sospeso di diritto. 2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al
comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione della norma, con
particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali ed ai
relativi criteri applicativi.
Con successiva circolare saranno forniti ulteriori chiarimenti ed istruzioni applicative in merito
alla citata disposizione.
1. Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni
previdenziali
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, si chiarisce che i
termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti
dalle vigenti disposizioni di legge non solo per l’esperimento dell’azione giudiziaria (es. articolo
47 del D.P.R. n. 639 del 1970 etc.), ma anche per la presentazione delle domande di
prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di
riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali.
La disposizione di legge trova applicazione con riferimento ai termini di decadenza, come sopra
individuati, che non essendo decorsi alla data del 23 febbraio 2020, restano sospesi fino al 1°
giugno 2020, secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi della presente circolare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ambito di applicazione della norma in
esame i termini di decadenza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per la presentazione
delle seguenti domande:
a) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore
dei lavoratori c.d. precoci, di cui all’articolo 1, comma 199 e ss., della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (termine del 1° marzo 2020);
b) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità c.d. APE sociale, di
cui all’articolo 1, commi 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 31
marzo 2020);
c) riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per
soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, ai
sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del
31 marzo 2020);
d) riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti,
di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (termine del 1° maggio 2020);
e) pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, di cui all’articolo 37, comma
1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
f) conferma dell’assegno ordinario di invalidità, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 12
giugno 1984, n. 222.
1.1. Sospensione dei termini di decadenza di cui alle lettere a), b), c) e d)
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione
anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (lett. a) e all’indennità c.d. APE sociale (lett. b),
presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque
entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate,
rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020.
Al riguardo si rappresenta che, fermo restando il termine previsto del 30 giugno 2020 per
l’invio dell’esito delle domande presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020, a
seguito dell’inclusione nel c.d. primo scrutinio anche delle domande presentate rispettivamente
oltre tali ultimi termini - per effetto della sospensione disposta dal citato articolo 34 - l’invio
dell’esito delle domande in argomento – successivamente alla verifica relativa alla capienza
dello stanziamento da parte della Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, indetta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sarà effettuato,
anche successivamente al 30 giugno 2020, in considerazione del numero delle domande e dei
tempi necessari per il completamento dell’istruttoria.
Conseguentemente, per l’annualità 2020, si considerano rientranti nel c.d. secondo scrutinio le
domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata
in favore dei lavoratori c.d. precoci presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020 e
all’indennità c.d. APE sociale presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020.
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di
inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale, derivanti da esposizioni
all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250 e 250 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(lett. c), presentate dopo il 31 marzo 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio
degli oneri, si considerano presentate entro il 31 marzo 2020.
Le domande di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose
e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lett. d), presentate dopo il 1°
maggio 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri e del differimento
del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, dello stesso decreto
legislativo, si considerano presentate entro il 1° maggio 2020.
1.2. Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera e)
Le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di
presentazione, indicati nell’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, scadono
nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre i termini
previsti dalla citata legge, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente
presentate entro tali termini.
1.3. Sospensione dei termini di decadenza di cui alla lettera f)
L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per
periodi della stessa durata, su domanda del titolare.
La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia
presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi
giorni successivi alla scadenza suddetta. Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni
dalla scadenza sono considerate nuova domanda.
L’articolo 34 del menzionato decreto-legge n. 18/2020 esplica effetti con riguardo alle
domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell’arco temporale intercorrente
dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza
dell’assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa.
In tali ipotesi, il differimento stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, opera
relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello
già trascorso al 23 febbraio 2020.
Peraltro, considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la
conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di
detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente,
ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora
gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito
di legge.
In tale contesto si precisa che l’interessato può comunque presentare la domanda di conferma,
tenuto conto che sono attivi i consueti canali di comunicazione telematica con l’Istituto.
Nell’ipotesi suddetta sarà disposta centralmente, a titolo provvisorio, l’emissione di un
mandato aggiuntivo di importo pari al netto corrisposto nell’ultimo mese di validità
dell’assegno.
Ove l’assegno di invalidità venga confermato, tale importo dovrà essere conguagliato, a cura
delle Strutture territoriali, con gli arretrati derivanti dalla ricostituzione dell’assegno stesso.
Restano salve le azioni di recupero nel caso di corresponsione di ratei eventualmente non
dovuti.
2. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei
provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338
Stante quanto disposto dall’articolo 34 della norma in esame, i termini di decadenza per
l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13
della legge n. 1338/1962, che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno
2020, sono sospesi.
Pertanto, dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nei predetti termini conservando il
diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento.
La sospensione non opera con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei
provvedimenti di cui al presente paragrafo già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le
quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in
materia.
3. Sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei
provvedimenti di riscatto ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei
trattamenti di fine rapporto.
Stante quanto disposto dall’articolo 34 della norma in esame, con riferimento agli iscritti al
Cassa ex INADEL, sono sospesi i termini di decadenza che ricadono nel periodo compreso tra il
23 febbraio ed il 1° giugno 2020 per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini TFS/TFR
(legge 6 dicembre 1965, n. 1368, legge 8 marzo 1968, n. 152).
La sospensione non opera con riferimento ai termini di decadenza per le accettazioni dei
provvedimenti di cui al presente punto già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali
gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in
materia.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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