Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 50/2022
Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti
Riferimento normativo
Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 21/04/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 50
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia
di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni
internazionali. Chiarimenti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’esercizio della
facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni
internazionali di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
INDICE
1. Premessa
2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi
1. Premessa
Con la circolare n. 71/2017 sono state fornite indicazioni in materia di cumulo dei periodi di
assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 18 della legge
29 luglio 2015, n. 115.
Nello specifico è stato precisato che i periodi di assicurazione, comunque coperti da
contribuzione, maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro
dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, possono
essere cumulati con quelli versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), le
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria e i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di
previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Tale facoltà può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità
e superstiti, purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della
legislazione italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane e sempre che gli stessi non si
sovrappongano.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta attuazione della
disposizione in esame.
2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi
In merito alle condizioni e ai requisiti per l’esercizio del diritto al cumulo di cui all’articolo 18
della legge n. 115/2015, con la citata circolare n. 71/2017 è stato chiarito che tale facoltà,
volta a valorizzare i periodi contributivi maturati presso le organizzazioni internazionali, è
preclusa ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1,
commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, o di quello dell’articolo 1 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, o della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli
contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia.
Tale preclusione opera, inoltre, nei confronti di coloro che, alla data della domanda di cumulo
ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015, risultino già titolari di un trattamento
pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle
organizzazioni internazionali; diversamente, l’avere maturato presso le organizzazioni
internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all’esercizio della facoltà di
cumulo in esame.
Tanto rappresentato, al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera
circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), si precisa che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di
Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2006 e di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012, la
titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non
preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame (cfr. il messaggio n. 4670/2010, la circolare
n. 88/2010, paragrafo 1, il messaggio n. 1094/2016 e le circolari n. 60/2017, paragrafo 2, e n.
103/2017, paragrafo 3).
Ciò anche alla luce del chiarimento che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
fornito, con riferimento alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42/2006, in base al
quale, avendo l’articolo 1 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la
titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate
tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la
titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c’è ragione, pertanto, per
optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei
pensionati interessati.
Al riguardo, quindi, si intendono superate le disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare n.
71/2017, nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18
della legge n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di
un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni
internazionali come individuate ai paragrafi 1.1 e 1.2 della medesima circolare.
Fatto salvo quanto sopra esposto, restano ferme le altre indicazioni fornite dall’Istituto con la
circolare n. 71/2017.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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