Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Disposizioni attuative.
Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Disposizioni attuative.
Testo normativo
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Roma, 26/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 54
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Disposizioni attuative.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono disposizioni per la tutela del
dipendente o collaboratore che segnala illeciti, in attuazione delle nuove
norme di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come
modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Le indicazioni della
presente circolare sostituiscono quelle già fornite con la circolare n. 109 del
17.9.2014.
Indice:
1. Quadro normativo
2. Procedura per la segnalazione di illeciti
3. Oggetto delle segnalazioni
4. Gestione riservata delle segnalazioni
5. Procedura per la segnalazione di misure discriminatorie
6. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell’Istituto
7. Pubblicazioni
1. Quadro normativo
La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l’articolo
54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti, nonché l’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e
ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale,
scientifico e industriale.
La nuova formulazione del citato articolo 54-bis prevede quanto segue.
“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui
è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è
comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in
essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali
provvedimenti di competenza” (Art. 54-bis, comma 1).
Rispetto all’originaria formulazione del citato articolo, la nuova normativa prevede, dunque,
che, nell’ambito della propria amministrazione di appartenenza, il dipendente non segnali più
l’illecito al “superiore gerarchico”, bensì al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza. Inoltre, l’eventuale adozione di misure ritorsive deve essere denunciata non
più al Dipartimento della funzione pubblica, bensì all’ANAC.
Il segnalante è “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della
segnalazione” e sono nulli tutti “gli atti discriminatori o ritorsivi” eventualmente adottati.
L’onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del
segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è a carico
dell’amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).
Sono previsti regimi sanzionatori al ricorrere delle seguenti fattispecie (art. 54-bis, comma 6):
- “l’adozione di misure discriminatorie”;
- “l’assenza”, all’interno dell’amministrazione, “di procedure per l’inoltro e la
gestione delle segnalazioni”;
- “il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni”.
“L’identità del segnalante non può essere rivelata”. Nell’ambito del procedimento penale, detta
identità “è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di
procedura penale”, mentre nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti “non può
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria”. Nell’ambito del procedimento
disciplinare “l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o
in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per
la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” (art. 54-bis,
comma 3).
La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4).
Le tutele previste dall’articolo 54-bis “non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche
con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave” (art. 54-bis, comma 9).
Le disposizioni dell’articolo 54-bis si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche,
degli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi
dell’articolo 2359 c.c., nonché “ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o
servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica” (art. 54-bis, comma 2).
Per quanto concerne la ”disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale,
scientifico e industriale”, l'articolo 3 della citata legge n. 179/2017 prevede che, nei casi di
segnalazione o denuncia effettuati ai sensi dell’articolo 54-bis, “il perseguimento dell'interesse
all'integrità delle amministrazioni pubbliche […] nonché alla prevenzione e alla repressione
delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di
segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile”
(art. 3, comma 1). Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto
professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di
consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata
(art. 3, comma 2).
“Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto
di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di
segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito
e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente
predisposto a tal fine” (art. 3, comma 3).
In considerazione del mutato quadro normativo, con la presente circolare si forniscono le
seguenti indicazioni, che sostituiscono integralmente quelle di cui alla circolare n. 109/2014.
La modifica normativa introdotta dalla legge n. 179/2017 richiederà altresì l’aggiornamento del
Codice di comportamento, adottato con Determinazione commissariale n. 181/2014.
2. Procedura per la segnalazione di illeciti
Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di servizio con l’Istituto, può rappresentare l’illecito al Responsabile della
prevenzione, della corruzione e della trasparenza (di seguito Responsabile) mediante il
“modulo per la segnalazione di condotte illecite” (allegato n. 1), rinvenibile in formato
elettronico nella pagina intranet della Direzione centrale audit, trasparenza e anticorruzione,
che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta
elettronica: segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo è compilabile on line.
Fermo restando quanto sopra, si comunica che la procedura informatica per la segnalazione
degli illeciti, di cui al messaggio n. 1480 del 5 aprile 2016, non è al momento utilizzabile, in
quanto oggetto di aggiornamenti finalizzati a renderla conforme alle novità normative. Si fa
riserva di comunicare la prossima riattivazione della stessa.
3. Oggetto delle segnalazioni
La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito intese quali abusi delle funzioni di
servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di
dipendenti dell’Istituto, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto
d’immagine, per l’Istituto medesimo.
La segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica
amministrazione. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad
oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla
disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.
Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di
collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione.
4. Gestione riservata delle segnalazioni
Il Responsabile svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo
numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati.
Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile potrà
inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, quali
1. il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto o della struttura sovraordinata, solo
laddove non vi siano ipotesi di reato,
2. il dirigente responsabile della Funzione di Coordinamento ispettivo della Direzione
centrale Risorse Umane,
3. il Capo dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa,
4. l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC.
Nei casi di cui ai punti A., B. e C. la segnalazione verrà trasmessa espungendo tutti i
riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante. Ove si renda necessario in
sede di eventuale svolgimento di procedimento disciplinare, l’identità verrà comunicata al
suddetto Capo dell’Ufficio competente, il quale dovrà attenersi alle specifiche disposizioni di cui
all’articolo 54-bis, comma 3, menzionate in premessa.
In ogni caso tutti i dipendenti dell’Istituto interessati dalla gestione delle segnalazioni si
intendono, per tali attività, “incaricati del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’articolo
30 del d.lgs. n. 196/2003 e, in quanto tali, devono attenersi al rispetto delle istruzioni e linee
guida indicate nell’allegato 2 alla circolare n. 123 del 2015, nonché di quelle più specifiche,
connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal Responsabile
all’atto del loro coinvolgimento.
E’ fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del Responsabile e/o dei predetti soggetti,
degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante.
Il Responsabile provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della
segnalazione.
5. Procedura per la segnalazione di misure discriminatorie
Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o
comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione.
L’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all’ANAC dal
segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative nell’Istituto.
6. Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell’Istituto
Come evidenziato in premessa, ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 2, le tutele previste
dall’articolo stesso si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni
o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti
di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’INPS.
Fermo restando quanto sopra, l’Istituto garantisce le modalità di “gestione riservata delle
segnalazioni” di cui al paragrafo 4 della presente circolare anche ai consulenti e collaboratori
esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti
di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al Responsabile
tramite il citato “modulo per la segnalazione di condotte illecite”, debitamente compilato e
sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo è
pubblicato nella sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione” della sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale ed è compilabile on line.
7. Pubblicazioni
La presente circolare, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il “modulo per la segnalazione di
condotte illecite” nella stessa richiamati, sono pubblicati nella rete Intranet e sul sito web
dell’Istituto, come già precisato ai precedenti paragrafi 2 e 6.
Nel rammentare, infine, che i Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i
dipendenti e collaboratori, l’obbligo di segnalazione degli illeciti, si evidenzia che le tutele di cui
alla presente circolare si applicano in caso di segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e
conoscibili.
La presente circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le consuete
modalità e notificata al personale assente dal servizio per periodi di lunga durata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
I dipendenti dell’INPS devono utilizzare il presente modulo per segnalare situazioni di illecito di cui
siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro con l’Istituto.
Per la medesima finalità, il presente modulo deve essere utilizzato anche dai lavoratori e collaboratori
delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto, nonché dai
consulenti e collaboratori dell’Istituto con qualsiasi tipologia di contratto o incarico.
Per situazione di illecito si intende ogni abuso delle funzioni di servizio, anche non rilevante
penalmente, posto in essere o tentato da dipendenti/collaboratori dell’Istituto, per il perseguimento di
interessi privati, con danno, anche solo d’immagine, per l’Istituto medesimo.
La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che
attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici o colleghi.
Il presente modulo, compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell’INPS, mediante invio all’indirizzo di posta di elettronica
segnalazioneilleciti@inps.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati personali raccolti attraverso la
compilazione del presente modulo di segnalazione saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché da altre leggi e regolamenti,
al fine di definire il procedimento di verifica delle condotte segnalate.
Il trattamento dei dati, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, avverrà ad opera di dipendenti
dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per
le quali le informazioni sono raccolte e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001,
così come aggiornato dalla legge n. 179/2017.
Il conferimento dei dati è obbligatorio poiché, in difetto, l’Istituto sarebbe impossibilitato a completare il
procedimento. I dati personali conferiti potranno essere comunicati a terzi soltanto alle condizioni
previste dal Codice ed esclusivamente nei casi e nei limiti indicati da norme di legge.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 del Codice) possono
essere rivolte al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’INPS
all’indirizzo segnalazioneilleciti@inps.it.
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
QUADRO A
DATI DEL _______________________________________________________________________________________
SEGNALANTE Cognome
_______________________________________________________________________________________
Nome
_______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale
____________________________________ _____________________________________
Qualifica (1) Sede di servizio (1)
____________________________________ ____________________________________
Recapito telefonico Email
(1) da compilare solo se il segnalante è un dipendente dell'Istituto
QUADRO B Soggetto presso cui è stata fatta la segnalazione:
SEGNALAZIONE Autorità giudiziaria
EFFETTUATA
Anac
PRESSO ALTRI
SOGGETTI Corte dei Conti
(quadro da
compilare solo
Data della segnalazione (gg/mm/aaaa) _____________
in caso di
segnalazione
già effettuata
presso altri Esito della segnalazione:
soggetti)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
BOZZA - 08 marzo 2018
QUADRO C Il fatto che si segnala si è verificato in data/nel periodo:
DESCRIZIONE
DELLE __________________________________________________________________________________________
CONDOTTE Indicare la data (gg/mm/aaaa) o il periodo
ILLECITE
In: ________________________________________________________________________________________
Indicare il luogo
Descrizione del fatto commesso o tentato:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ritengo che il fatto commesso o tentato sia:
posto in essere in violazione di obblighi/disposizioni di servizio
suscettibile di arrecare un danno patrimoniale e/o d'immagine all'Istituto
altro (specificare):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Autore/i del fatto (2)
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
Eventuali imprese e/o soggetti privati coinvolti (2)
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto (2)
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (da allegare) (2)
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
(2) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e ogni altro elemento idoneo all'identificazione
Dichiarazione di responsabilità
Sono consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso
di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Luogo____________________________________________________ Data_______________
(gg/mm/aaaa)
Firma ______________________________________________
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