Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”
Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04/04/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 55
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia.
Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione
del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni sulla retribuzione media
globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste
per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi e si
illustra il relativo flusso di processo.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Criteri per la determinazione della misura della prestazione di malattia
4. Flusso di processo
1. Premessa
L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”[1], (di
seguito, legge di Bilancio 2024), in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare
dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10
del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 1938, n. 831, ha previsto che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024,
nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai
sensi del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 244, l’indennità giornaliera sia pari al 60 per cento della retribuzione, e ha disposto,
con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla
retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in
cui si è verificato l’evento morboso.
Facendo seguito a quanto anticipato con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, con la
presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni sulla determinazione della retribuzione media
globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni
in argomento.
2. Quadro normativo
Nell’ambito dei trattamenti economici a tutela dello stato di malattia per la specifica categoria
dei lavoratori marittimi, relativamente all’indennità per l’inabilità temporanea assoluta per
malattia fondamentale e all’indennità per l’inabilità temporanea assoluta per malattia
complementare - previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937 - viene
presa a riferimento la retribuzione determinata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo R.D.L. n.
1918/1937, come novellato dalla citata legge di Bilancio 2024.
3. Criteri per la determinazione della misura della prestazione di malattia
In merito alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG), utile al calcolo delle prestazioni
di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti, va preliminarmente considerato quanto
disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, in sede di
unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, ha sostituito l’articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Tale novella legislativa ha fissato il principio secondo cui l'assoggettamento al prelievo
contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile
determinata ai fini fiscali[2], salvo alcune specifiche deroghe dettate dalla diversa natura del
prelievo o ispirate da considerazioni d'ordine generale in materia di politica previdenziale.
Tanto premesso, è opportuno altresì evidenziare che per la determinazione della retribuzione
media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di
prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa
della perdita di guadagno; conseguentemente, non devono essere considerate, anche se
assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non
vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di
riferimento[3] e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.
Fanno, altresì, eccezione[4] - nel senso che devono essere escluse dal calcolo della RMGG,
seppure assoggettate a contribuzione - l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme
corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.
Gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile,
vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.
Per quanto concerne l’individuazione della retribuzione media giornaliera utile al fine del
pagamento delle indennità di malattia fondamentale e complementare, il novellato articolo 10
del R.D.L. n. 1918/1937, prevede che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024,
l’indennità è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) percepita
dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di
malattia o, per gli eventi insorti nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla
base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni
retribuiti.
Per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla
legge 26 luglio 1984, n. 413 (aventi diritto alle tutele specifiche ove in possesso dei requisiti
contributivi descritti con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013), per i quali sono stabiliti
salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura
percentuale sulla retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del
lavoratore[5].
Nell’intento di armonizzazione della novella legislativa in esame, su conforme parere del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità
temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la
retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia all’Allegato n. 1.
4. Flusso di processo
Ai fini della determinazione della RMGG, costituente base di calcolo delle indennità di malattia
per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono state fornite istruzioni operative con la
circolare n. 94 del 22 luglio 2009, paragrafo 3, lettera A), cui si fa rinvio.
In particolare, nella citata circolare viene precisato che la determinazione della base di calcolo
per la liquidazione in modalità diretta delle prestazioni di malattia avviene utilizzando i valori
contenuti nell’elemento “retribuzione teorica” e nel “numero mensilità” annue del flusso
Uniemens, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto per la valorizzazione dei suddetti
elementi.
Al riguardo, si ricorda che per “retribuzione teorica” si intende la retribuzione che il lavoratore
avrebbe percepito (adeguata al minimale contributivo, ove inferiore), qualora non fossero
intervenuti eventi tutelati o non tutelati, a esclusione delle voci espressamente previste nelle
suddette indicazioni per i flussi Uniemens.
In un’ottica di armonizzazione, fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento alla
determinazione della base di calcolo, le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento
per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG,
con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in
coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens[6].
Considerato che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e
della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza
del mese cui i contributi si riferiscono e che, in tale termine, vanno inoltre trasmessi i flussi
Uniemens, a tutela dei lavoratori interessati, la prestazione di malattia è liquidata
provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel
flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla
liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.
A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene
ricalcolata automaticamente in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli
interessati.
Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione dei
dati retributivi con l’apposito applicativo finora in uso “Comunicazione dei flussi retributivi”,
fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 413/1984, le
imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60
giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024.
[2] Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi - T.U.I.R.), "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Ne consegue che la retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare è quella declinata
dall’articolo 6 del D.lgs n. 314/1997.
[3] Cfr. la circolare n. 93 del 9 maggio 1988.
[4] Cfr. la circolare n. 134368/A.G.O.14 del 28 gennaio 1981.
[5] Cfr. le circolari n. 134368/1981 e n. 179/2013.
[6] Nelle more dell’adeguamento procedurale, restano valide le istruzioni fornite con il
messaggio n. 157/2024.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Fatto salvo quanto premesso al paragrafo 3 della presente circolare, cui si fa rinvio,
giova ricordare la natura propria dell’indennità previdenziale di malattia, correlata alla
diminuzione della capacità lavorativa e, pertanto, compensativa del mancato guadagno.
Tanto premesso, ai fini dell’individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla
determinazione della Retribuzione teorica (RT) Uniemens si rappresenta quanto segue:
• non concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive collegate
all’effettiva prestazione lavorativa e che, pertanto, dovranno essere escluse dalla
retribuzione parametro per le indennità in argomento (ad esempio lavoro straordinario
non contrattualizzato che, pertanto è correlato all’effettiva attività lavorativa);
• concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive normalmente
presenti nella retribuzione mensile, e in misura pari al singolo rateo; le stesse, pertanto,
vanno rapportate al mese (es. indennità di turno, straordinario contrattualizzato, ecc);
• nell’ambito delle componenti retributive sono escluse e non concorrono alla
determinazione della RMGG -anche ove totalmente/parzialmente assoggettate a
contribuzione - le voci monetizzate, che, pertanto, non vengono meno pur in presenza
dell’evento di malattia (es. ferie non godute monetizzate); vanno invece inclusi i riposi
compensativi riferiti alla singola mensilità di riferimento).
Trova inoltre applicazione, per le indennità di malattia in argomento, il principio generale
secondo cui anche le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, ove
totalmente/parzialmente escluse dalla contribuzione, in pari misura devono essere
escluse dalla retribuzione di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
malattia.
Le retribuzioni ultramensili, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità ed altre
gratificazioni annuali e periodiche sono determinate, in applicazione degli ordinari
algoritmi di calcolo, attraverso l’utilizzo dell’elemento “retribuzione teorica”
ordinariamente in uso ai fini della determinazione della RMGG e dell’elemento “Numero
mensilità”, valorizzato nel flusso Uniemens; viene meno, pertanto, l’esigenza della
relativa separata determinazione dei relativi ratei precedentemente in uso ai medesimi
fini.
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese
immediatamente precedente l’evento saranno utilizzate le seguenti modalità (circolare
134368- A.G.O. 14 del 28 gennaio 1981 punto 11.3 e 11.5; circolare n. 94 del 2009,
par. 3, lettera a).
Costituisce elemento univoco di valutazione lo specifico rapporto di lavoro, riferito ai
marittimi assoggettati all’obbligo di contribuzione al sistema di sicurezza sociale italiano
(rilevato mediante i sistemi di Comunicazioni obbligatorie telematiche del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e sulla base di flussi di denunce mensili Uniemens
trasmesse in applicazione delle istruzioni INPS).
Al riguardo, stanti le peculiarità del lavoro marittimo per tipologia di rapporti di lavoro
e, nell’ambito del medesimo rapporto, per alternanza di imbarchi e sbarchi nel
medesimo mese, trasbordi – con le relative esposizioni su matricole naviganti e
matricole di terra – l’univoco rapporto di lavoro consente di determinare la RMGG sulla
base della totalità delle retribuzioni teoriche delle denunce Uniemens del mese
immediatamente precedente l’evento.
Restano ferme le ordinarie modalità di esposizione della retribuzione teorica su ciascuna
posizione INPS nell’importo riferito al mese intero, salvo nei casi di assunzioni o
cessazioni infra-mese, intendendosi per tali anche le variazioni di matricola INPS; in tale
evenienza l’esposizione delle singole componenti retributive sulle relative posizioni INPS
è da effettuarsi esclusivamente pro quota, riparametrando sulla base dei relativi periodi
di riferimento sulle diverse posizioni INPS.
Tanto premesso, a seconda della durata del periodo di riferimento della retribuzione
sarà applicato il dettato normativo di cui al novellato articolo 10 del R.D.L. n. 1918 del
1937 determinando l’indennità:
• ove la retribuzione sia riferita al mese intero, dividendo detta retribuzione per il
divisore 30;
• ove la retribuzione sia riferita a periodo inferiore al mese intero, dividendo detta
retribuzione per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite.
Lavoratore con contratto a tempo determinato e lavoratore iscritto nel
turno particolare dell’armatore ove esistente- retribuzione mensile
Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da
malattia complementare
(artt. 6 e 7 RDL n. 1918 del 1937)
L’indennità si calcola dividendo l’importo della retribuzione teorica per 30
A. determinare la retribuzione di riferimento del mese immediatamente
precedente l’insorgenza dell’evento di malattia;
B. determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente
non facenti parte della retribuzione mensile; il rateo mensile è determinato
sulla base della retribuzione teorica moltiplicata per il numero di mensilità
annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso Uniemens il numero delle
mensilità aggiuntive è espresso in millesimi- valore 13000,14000
(es. 1200*13000:12000)
C. dividere l’importo di cui alle lettere a) e b) per 30; il dato ottenuto costituisce
la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da prendere a base per il
calcolo dell’indennità giornaliera di malattia
RMGG= (A+B):30
Attività lavorativa inferiore ad un mese- mese non interamente lavorato
L’indennità si calcola dividendo l’importo della retribuzione teorica per il
numero delle giornate lavorate o comunque retribuite.
È pertanto necessario
A. determinare la retribuzione di riferimento del mese immediatamente
precedente l’insorgenza dell’evento di malattia
B. determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente;
il rateo mensile è determinato sulla base della retribuzione teorica
moltiplicata per il numero di mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000
(nel flusso Uniemens il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in
millesimi- valore 13000,14000 (es. 1200*13000:12000);
C. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite
comprese nel periodo;
D. dividere l’importo di cui alle lettere a) e b) per il numero delle giornate
lavorate o comunque retribuite di cui alla lettera c); il dato ottenuto
costituisce la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da prendere a
base per il calcolo dell’indennità giornaliera di malattia
RMGG= (A+B):C
Oltre all’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da
malattia complementare, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro hanno
diritto, per gli eventi insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco, all’indennità di malattia
corrisposta nella misura del 50% per i primi 20 giorni e del 66,66% per i giorni dal 21°
al 180°.
Atteso il fondamento della specifica tipologia di rapporto di lavoro alla contrattazione di
settore, trattasi di prestazione determinata facendo applicazione delle medesime misure
e della medesima durata dell’indennità di malattia riconosciuta alla generalità dei
lavoratori non marittimi.
In tal caso, in linea con l’intento di armonizzazione con le tutele di malattia spettanti ai
lavoratori subordinati non marittimi, costituisce retribuzione di riferimento quella del
mese immediatamente precedente l’insorgenza dell’evento di malattia.
lavoratore con contratto a tempo indeterminato e con contratto in
continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.)
Per eventi di malattia insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco si applica la
disciplina prevista per la generalità dei lavoratori subordinati non marittimi
A. determinare la retribuzione di riferimento del mese immediatamente
precedente l’insorgenza dell’evento di malattia (ove il lavoratore possa far
valere un periodo lavorativo inferiore ad un mese/30 giorni deve prendersi
a riferimento la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato)
B. determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente
non facenti parte della retribuzione mensile; il rateo mensile è determinato
sulla base della retribuzione teorica moltiplicata per il numero di mensilità
annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso Uniemens il numero delle
mensilità aggiuntive è espresso in millesimi- valore 13000,14000 (es.
1200*13000:12000)
C. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite
comprese nel mese considerato;
D. dividere l’importo di cui alle lettere a) e b) per il numero delle giornate di
cui alla lettera c);
E. il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera (RMGG)
da prendere a base per il calcolo dell’indennità giornaliera di malattia.
RMGG=(A+B):C
Lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali
Per gli equipaggi delle navi da pesca con imponibile contributivo sulla base dei salati
minimi garantiti (retribuzioni convenzionali) – cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 179
del 2013 - l'indennità di malattia viene calcolata in misura percentuale della retribuzione
media giornaliera e sulla base dei salari minimi garantiti stabiliti per la categoria di
appartenenza del lavoratore.
Si fa riferimento alla retribuzione convenzionale in vigore nell'ultima giornata lavorativa
(o mese) che precede l'inizio della malattia (cfr. la circolare n. 134386 A.G.O./83/1982).
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