Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 56/2025
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Riferimento normativo
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 11/03/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 56
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e
delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 6 marzo
2025 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con
decorrenza dal 12 marzo 2025, è pari al 2,65%.
INDICE
1. Premessa
2. Interesse di dilazione e di differimento
3. Sanzioni civili
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
1. Premessa
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025, ha ridotto
di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR)[1], che, a decorrere 12
marzo 2025, è pari al 2,65%.
Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da
applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma
8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56[2].
Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000[3],
l’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione
della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del
tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1°
settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, sempreché il
versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
2. Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione[4] per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni
civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8,65% annuo e
trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 marzo 2025.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente
in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 12 marzo 2025, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del
[5]
termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,65% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo
tasso, pari 8,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio
2025.
3. Sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 12 marzo 2025, la
riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra
riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del
comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,15% in ragione
d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta
dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di
ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza
di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli
enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del
2,65% in ragione d’anno[6].
Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b)[7], come previsto al primo
periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del
60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie
del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n.
388/2000:
- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di
denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento
dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura
dell’omissione pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il
versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta
giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in
ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili
sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile[8].
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha
stabilito che, in caso di procedure concorsuali[9], le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista
dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere
calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la
misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta
subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle
spese[10].
Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non
può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR
scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale,
mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore
all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno)[11], a decorrere dal
12 marzo 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di
interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,65% [12].
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il decreto 26 settembre 2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005), ha stabilito che il Tasso Ufficiale di
Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale
Europea.
[2] L’articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 ha apportato, con decorrenza dal 1° settembre
2024, significative modificazioni all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000, in
tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva (cfr. la circolare n. 90 del 4
ottobre 2024).
[3] Articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000: “Nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile".
[4] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
- articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: “L’interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento,
maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del
decreto stesso”;
- articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la
maggiorazione di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni
e integrazioni”.
[5] Cfr. la precedente nota n. 4.
[6] Articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000: “a) nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è
effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione
civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge”.
[7] Articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000: “b) in caso di evasione
connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero,
poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante
l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di
fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile
non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono
tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi
sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di
7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta
giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma
rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al
versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive
rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera”.
[8] Cfr. la precedente nota n. 3.
[9] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002, paragrafo 5 e Allegato n. 2.
[10] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, punto 2,
primo periodo.
Articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “Nelle ipotesi di procedure
concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può
essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri
stabiliti dagli enti impositori”.
[11] Cfr. la circolare n. 1 del 3 gennaio 2025.
[12] Dal 12 marzo 2025, nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n.
388/2000 si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR)
(2,65%); nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, si
applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) maggiorato di
2 punti (4,65%).
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