Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore. Articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018)
Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore. Articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018)
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 29/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 59
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all’articolo 1,
comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai
lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore.
Articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
(legge di bilancio 2018)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre
2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020) che all’articolo 1, comma 170, reca disposizioni
normative in ordine alla rivalutazione dei turni effettivamente svolti nel periodo notturno dai
lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.
In particolare, il citato comma 170 dispone che “Tenuto conto della particolare gravosità del
lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo
1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi
effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli
produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla
data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è
incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un
milione annui a decorrere dall'anno 2020.”
Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni
applicative della disposizione normativa in esame in ordine ai destinatari della rivalutazione dei
turni notturni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto
legislativo n. 67 del 2011, alla presentazione delle domande di accesso al beneficio e di
pensionamento anticipato e alla copertura finanziaria.
1. Destinatari della rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturno per l’accesso al
trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011
Destinatari dell’articolo 1, comma 170 della citata legge sono i lavoratori impiegati in cicli
produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla
data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo
notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Per effetto della suddetta disposizione normativa, i turni svolti per almeno sei ore nel periodo
notturno, come sopra indicato, sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del
raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al pensionamento
per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del
2011.
I predetti lavoratori, al ricorrere dei prescritti requisiti, accedono al trattamento pensionistico
anticipato con i requisiti di cui all’articolo 1, commi 4, 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67
del 2011, diversificati a seconda del numero di turni annui svolti, determinati anche tenendo
conto della rivalutazione di cui sopra.
Si rinvia alla circolare n. 90 del 2017 per le ulteriori istruzioni applicative del decreto legislativo
n. 67 del 2011.
2. Presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento
anticipato
I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019,
devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente
faticosa e pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria –
di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20
settembre 2011, come sostituita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
20 settembre 2017 – nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre
2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel
periodo notturno.
La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio
2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza
del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.
67 del 2011.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere
presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la
possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella
sezione “Modulistica".
L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a seguito della presentazione
della relativa domanda, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento positivo dei
requisiti, nonché di ogni altra condizione di legge.
3. Copertura finanziaria
L’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, per l'attuazione delle disposizioni in
argomento, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lett. f), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro
600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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