Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 61/2024
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2024
Riferimento normativo
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Roma, 06/05/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 61
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di
tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi.
Anno 2024
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all’anno 2024, la
misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il
calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti,
nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.
DICE
Premessa
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore
accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri,
imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle
acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.
335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e
degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di
maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n.
151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34,
comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per
i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
Importi massimi per l’anno 2024
Premessa
Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023, con la circolare n. 21/2024 è
stata comunicata la misura per l’anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli
altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a
riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di
tubercolosi.
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui
misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2024, si
comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie
di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le
prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da
corrispondere per l’anno 2024, alla circolare n. 3/2024.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30
aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i
trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla
scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2024[1], sono da liquidare sulla base della
retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge,
che è pari per il 2024 a 56,87 euro (cfr. la circolare n. 21/2024, paragrafo 1).
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e
tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al
minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2024, è pari a 50,59 euro (cfr.
la circolare n. 21/2024, Allegato n. 1, Tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e
tubercolosi)
Con la circolare n. 72/2023 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie
giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di
tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura
fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 3/2024) per i piccoli coloni e
compartecipanti familiari relativamente all’anno 2023. Tali retribuzioni sono state determinate
con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali ed assicurative del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 (cfr. la circolare n. 69/2023).
I salari definitivi per l’anno 2024 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo
vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi
all’anno 2023.
Come comunicato con la citata circolare n. 72/2023, per quanto riguarda le prestazioni
economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono
liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione
della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di
maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via
temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2023 pari a 61,98 euro (cfr. la
circolare n. 72/2023).
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono
in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con il decreto 6 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 66 del 19
marzo 2024 - emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da
prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024, a favore dei lavoratori in
argomento.
Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle
prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2024
(cfr. la circolare n. 49/2024, Allegato n. 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
(maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi
nell’anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la
circolare n. 23/2024):
8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;
9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;
6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri,
imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima
e delle acque interne (maternità/paternità)
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole
lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate
utilizzando gli importi di seguito indicati.
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la
qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 21/2024, Allegato n. 1, Tabella A), con
riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2024 anche quando il periodo
indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n.
151).
- Artigiani: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per
l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 21/2024, Allegato
n. 1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel
2024.
- Commercianti: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata
per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 21/2024,
Allegato n. 1, Tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia
inizio nel 2024.
- Pescatori: 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata
per l’anno 2024 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in
cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 21/2024, paragrafo 3 e
Allegato n. 1, Tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia
inizio nel 2024.
Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di
indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1/2022) è pari, per il 2024, a 8.972,04
euro.
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2024 per le
prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da
erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di
maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori
atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS.
Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi
previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2024
ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in
favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge
n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo
familiare, malattia e degenza ospedaliera)
Per l’anno 2024, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati
ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate
dell’ulteriore quota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli
stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il
nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono state comunicate con la
circolare n. 24/2024.
Ne consegue che, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto -
ottenuto applicando le aliquote citate sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233) pari, per l’anno 2024, a 18.415,00 euro (cfr. la circolare n. 24/2024) – è
il seguente:
Tipologia soggetto Aliquota Contributo
mensile
Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di 26,07% € 400,06
previdenza obbligatoria)
Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono 26,07% € 400,06
prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di
previdenza obbligatoria)
Tipologia soggetto Aliquota Contributo
mensile
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme 33,72% € 517,46
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme 35,03% € 537,56
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi –
art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra
forma di previdenza obbligatoria
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro 27,03% € 414,80
sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL
Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2024 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2,
comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 119.650,00 euro (cfr. la circolare n. 24/2024).
Per gli eventi insorti nel 2024, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità
per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia[2] corrisponde a 79.464,00 euro (pari al
70% del massimale 2023, pari a 113.520,00 euro – cfr. la circolare n. 12/2023).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza
ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate
nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali, (cfr. la circolare n. 141/2019):
dell’8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia;
del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui
all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n.
139/2017),
all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio
della malattia (cfr. il D.M. 12 gennaio 2001 che, per il 2024, è pari a 327,81 euro).
Infine, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di
indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1/2022) è pari, per il 2024, a 8.972,04
euro.
Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M.
12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge
n. 81/2017
Per il 2024, gli importi sono, quindi, pari a:
52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4
mensilità di contribuzione;
78,67 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, per il 2024, gli importi sono pari a:
26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4
mensilità di contribuzione;
39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d.
assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche della famiglia, recante “Rivalutazione, per l’anno 2024, della misura e dei requisiti
economici dell’assegno di maternità” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 31
del 7 febbraio 2024), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2024, nonché per gli
affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024, la misura
dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 40/2024 e di seguito riportati:
assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 404,17 euro mensili per complessivi
2.020,85 euro;
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 20.221,13 euro.
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs
n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)
Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice ISTAT per il
2023, l’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n.
151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2024, nonché per gli affidamenti preadottivi e le
adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024, è pari, nella misura intera,
a 2.488,14 euro (cfr. la circolare n. 21/2024, paragrafo 9)[3].
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti
dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle
pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2024, il valore provvisorio dell’importo
annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2024 è pari a 7.781,93 euro (cfr. la circolare
n. 1/2024, Allegato n. 2, Tabella B).
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi
previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[4]. Pertanto, il genitore lavoratore
dipendente che nel 2024 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui
all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio
reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di
pensione. Per il 2024 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 19.454,83 euro
(7.781,93 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo
annuo per il 2024, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra
indicato.
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito
figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in
situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024
Come comunicato con la circolare n. 14/2007, l’importo di 36.151,98 euro per il 2001, da
rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere
relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere
ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a
riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS
vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione
costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della
retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque
eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2024, sulla base della variazione dell’indice ISTAT
del 5,4%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo
accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella
1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi
massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo
fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno Importo Importo massimo Importo massimo
complessivo annuo indennità giornaliero indennità
annuo
2024 € 56.585,73 € 42.546,00 € 116,25
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A B C D
Anno retribuzione retribuzione figurativa retribuzione figurativa
figurativa massima massima settimanale massima giornaliera
annua
2024 € 42.546,00 € 818,19 € 116,25
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2023, salvo che l’evento, pur iniziato
nel mese di gennaio 2023, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese
in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 134386
AGO/1982).
[2] A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 128/2019, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia
sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una
mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di
inizio dell'evento, e il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al
massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diminuito del
30%.
[3] Si rammenta che per il 2023 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a 2.360,66 euro.
[4] Cfr. le circolari n. 109/2000, n. 8/2003, n. 16/2008 e n. 122/2022.
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