Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 61/2025
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 e relativi adempimenti dell’INPS
Riferimento normativo
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 e relativi adempimenti dell’INPS
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Comunicazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Roma, 20/03/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 61
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 e relativi
adempimenti dell’INPS
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le attività svolte annualmente
dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti l’elaborazione del
conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la
contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, ai sensi
dell’articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998.
Si specificano, inoltre, i canali di accesso a disposizione dell’utenza per
l’acquisizione della predetta Certificazione Unica 2025.
INDICE
1. Premessa
2. Certificazione Unica 2025
2.1 Conguaglio fiscale 2024
2.2 Termini e modalitàdi rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate
2.3 Rettifica della Certificazione Unica
3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2025
4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2025
4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto
4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata
4.3 Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale
4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto
titolare
4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero
4.6 Servizio “Canale/sportello utenza fragile”
4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate
5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 al soggetto non titolare
1. Premessa
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a determinare annualmente il conguaglio
fiscale di fine anno e, entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di
lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle
Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Con la presente circolare si illustrano le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti
anzidetti, nonché le modalità attraverso le quali l’Istituto mette a disposizione dell’utenza la
Certificazione Unica 2025.
2. Certificazione Unica 2025
L’Istituto, come ogni anno, ha predisposto, in conformità al Provvedimento direttoriale
dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025, la Certificazione Unica
sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche al fine di predisporre la
dichiarazione precompilata. Tra le novità introdotte assumono particolare rilevanza:
l’inserimento nella CUO, in apposita sezione, dei dati concernenti l’Assegno Unico
Universale per i figli a carico erogato dall’INPS;
l’esonero dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6-ter, 6-
quater e 6-quinquies dell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, previsto dal comma
6-septies del medesimo articolo, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1, per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che
applicano il “regime forfetario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, o il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria
giovanile dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tanto rappresentato, si illustrano di seguito le attività svolte dall’Istituto.
2.1 Conguaglio fiscale 2024
Come indicato in premessa, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta:
entro il 28 febbraio 2025 ha effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta
dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso
dell’anno d’imposta 2024, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e ha applicato
dal mese di gennaio 2025 il prelievo del debito di imposta fino a capienza delle erogazioni
in pagamento. In caso di incapienza delle erogazioni a subire il prelievo, il recupero del
conguaglio a debito è proseguito sulle erogazioni riferite ai mesi successivi;
determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2024), le addizionali
regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale
sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale
comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno
successivo (2025).
In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dall’articolo
38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero
massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello
in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre.
2.2 Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai sensi
dell’articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha unificato
alla data del 16 marzo di ogni anno sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di
trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, dal 14 marzo 2025 la
Certificazione Unica 2025 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali, come illustrato nei
successivi paragrafi, e trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai
fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
2.3 Rettifica della Certificazione Unica
Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono
espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella
medesima Certificazione Unica lo stesso è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che
procederà alla correzione dei dati, l’Istituto, a decorrere dalla pubblicazione della Certificazione
Unica, consente alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della
Certificazione Unica. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale
in capo al contribuente.
L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante
comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC)
oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”,
attraverso il seguente percorso di navigazione sul sito istituzionale www.inps.it: “I tuoi servizi e
strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Comunicazioni Fiscali”.
Si evidenzia che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificarne il contenuto aggiornandolo, se necessario,
sulla base dei dati dell’ultima Certificazione Unica rilasciata dall’Istituto, come riportato tra le
annotazioni della Certificazione stessa.
3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2025
Gli utenti in possesso di SPID almeno di livello 2 o superiore, di CNS, di CIE di livello 2 o 3 o di
eIDAS, nonché le residuali categorie di utenti per le quali è ancora consentito l’uso del PIN,
possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2025 dal sito istituzionale www.inps.it
attraverso i seguenti percorsi di navigazione:
• “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” >
“Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”;
• “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” >
“Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni
Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).
Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un
sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare
una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli
INPS (cfr. la circolare n. 127 del 12 agosto 2021).
È, inoltre, possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica
anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione
“INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.
4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2025
L’Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i
seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2025.
4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto
Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2025 può essere richiesto presso il servizio di
“Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione presso le Strutture INPS dove lo stesso è
presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa
prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i seguenti
canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza:
applicazione “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
portale internet dell’Istituto (www.inps.it);
Contact Center Multicanale (servizio con operatore).
4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata
I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della
Certificazione Unica 2025 al seguente indirizzo:
richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.
La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del
richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC
utilizzata dal richiedente.
4.3 Istituti di patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati
all’assistenza fiscale
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2025 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di
patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli
abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica,
in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS con la propria identità digitale (SPID
almeno di livello 2, CNS o CIE di livello 3).
L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare
l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del
suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e
annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo
e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del
documento di identità di quest’ultimo.
In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato
abbia rilasciato apposita delega, come illustrato al successivo paragrafo 5, l’intermediario deve
acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve
contenere le seguenti informazioni:
• dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale;
• anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
• data di conferimento della delega.
La visualizzazione della Certificazione Unica 2025 da parte degli intermediari è subordinata
all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente. In particolare, ai fini dell’accesso
alla banca dati, l’intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato n. 1 alla
presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale
del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2025, esistenza di delega
specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende
visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i
seguenti elementi:
posizione previdenziale (numero pensione);
numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo
interno da tenere a cura dell’intermediario;
inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del
documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il
modello di Certificazione Unica.
4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di
soggetto titolare
Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenzadel titolare o dell’erede di
soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:
- canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà
spedita alla residenzadel titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto. A tale fine, è
stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle
chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della
Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e
abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate
da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del
chiamante);
- posta elettronica certificata: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto
delegato o l’erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L’indirizzo di posta
elettronica certificata a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il
seguente: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.
In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato deve richiedere la Certificazione Unica
2025, allegando, oltre all’atto di delega, anche la copia di un proprio documento di identità e di
un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.
La Certificazione Unica viene inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del delegante
risultante dagli archivi dell’Istituto.
Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della Certificazione Unica, detta richiesta
deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di
erede, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
La Certificazione Unica viene inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza dell’erede
che presenta l’istanza.
4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la Certificazione Unica 2025, fornendo i
propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle
chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore
telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle
20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).
La Certificazione Unica viene inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante
dagli archivi dell’Istituto.
4.6 Servizio “Canale/sportello utenza fragile”
Il canale per l’utenza fragile, nato dalla confluenza degli Sportelli Mobile e Voce, è operativo da
ottobre 2023, al fine di rafforzare il processo di sostegno all’utenza fragile e ampliare i canali di
contatto tra l’Istituto e le seguenti tipologie di utenti:
utenti con disabilità, fruitori di indennità di accompagnamento, di frequenza e di
comunicazione, di età inferiore ai diciotto anni o ultrasettantacinquenni;
utenti con disabilità visiva appartenenti alla categoria “Ciechi civili”, indipendentemente
dall’età;
utenti con disabilità uditive appartenenti alla categoria “Sordi” indipendentemente
dall’età;
pensionati ultraottantenni residenti in Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano-Alto Adige.
Il canale dedicato all’utenza fragile è accessibile tramite numeri di telefono specifici. Gli utenti
che hanno ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono, infatti,
contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore
della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione, che viene
spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto.
Inoltre, per il cittadino destinatario dell’iniziativa, la nuova piattaforma ha messo a disposizione
un servizio accessibile dal portale INPS www.inps.it, con il quale l’utente può richiedere l’invio
di documentazione cartacea (CU, cedolino pensione, PagoPA per colf e badanti, ecc.) al proprio
indirizzo di residenza o una consulenza dedicata.
4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate
Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2025 anche presso i Comuni e le altre pubbliche
Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un
punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la
visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche
Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse
modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli
intermediari abilitati (cfr. il precedente paragrafo 4.3).
5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 al soggetto non titolare
Si ricorda che la Certificazione Unica 2025 può essere rilasciata anche a persona diversa dal
titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata agli Istituti di patronato, ai Centri di
assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale (cfr. il precedente paragrafo
4.3) o attraverso il servizio di posta elettronica certificata (cfr. il precedente paragrafo 4.4), sia
da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza
esplicitamente l’INPS al rilascio della Certificazione Unica richiesta, e da copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario, cui viene
presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre
anni. Tale onere di conservazione non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la
scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata dagli eredi del titolare della prestazione, la
medesima deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta la propria qualità di
erede, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Delle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 sopra descritte è stata data ampia
diffusione attraverso il sito internet dell’Istituto e i social media.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Gli intermediari, in osservanza dei canoni di liceità, correttezza e trasparenza,
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, di cui all’articolo 5 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito “Regolamento UE”), utilizzano le informazioni acquisite
esclusivamente per le finalità del servizio di rilascio delle Certificazioni Uniche agli utenti,
nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche
dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza a tal fine previsti
dall’INPS in linea con le disposizioni di cui al citato Regolamento UE e al “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
di seguito “Codice”). Detti intermediari agiscono quali autonomi Titolari del trattamento
dei dati personali e garantiscono che le informazioni contenute nelle Certificazioni
Uniche degli utenti saranno trattate esclusivamente da soggetti espressamente
designati quali “Persone autorizzate”, che agiscono sotto la loro diretta autorità, nel
rispetto degli articoli n. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies
del Codice.
In tale ambito i Titolari istruiscono le “Persone autorizzate” sul corretto utilizzo delle
funzionalità dei collegamenti, richiamando anche le responsabilità connesse ad un
eventuale uso illegittimo dei dati.
Per le diverse categorie di intermediari, l’Istituto si riserva di disciplinare ulteriormente
le regole di accesso ai sistemi - a tal fine eventualmente prescrivendo il rispetto di
particolari misure di sicurezza - e di dettagliare, nei casi in cui ne ravvisi la necessità,
apposite modalità tecniche di prelievo delle Certificazioni Uniche. In particolare, per i
Centri di Assistenza Fiscale che ne facciano richiesta, è possibile prelevare la
Certificazione Unica in cooperazione applicativa.
L’Istituto eseguirà il tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che
consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore e, tra
gli intermediari che hanno effettuato l’accesso al servizio di prelievo della Certificazione
Unica, effettuerà appositi controlli richiedendo anche la trasmissione all’INPS delle copie
scannerizzate delle deleghe e dei documenti d’identità degli utenti interessati. La
trasmissione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore
dalla ricezione della richiesta.
In ogni caso, la delega in originale e la copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato devono essere conservati dagli intermediari per almeno tre anni dal
rilascio ed esibiti a richiesta dell’INPS per eventuali controlli. Tale onere di conservazione
non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del
documento di riconoscimento del soggetto interessato.
L’intermediario assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot),
che permettano di consultare in forma massiva i dati e di replicare le informazioni rese
disponibili in autonome banche dati. L’Istituto adotta sistemi automatizzati di controllo
degli accessi per prevenire casi di anomalia, sia per la ripetuta visualizzazione della
Certificazione Unica afferente lo stesso codice fiscale da parte di diversi operatori, sia
per gli accessi massivi tramite procedure automatizzate. Per tale seconda casistica è
attivo un software specifico, denominato “Test Captcha”, consistente in una o più
domande e risposte, tese a verificare che l’accesso in corso stia avvenendo ad opera di
una persona fisica.
Nei casi di violazione di dati personali, al fine di ottemperare agli obblighi di notifica al
Garante e di comunicazione agli interessati (c.d. “data breach”), nei termini di cui agli
artt. 33 e 34 del RegolamentoUE, gli intermediari assicurano piena collaborazione
all’INPS, a cui forniscono tempestivamente ogni informazione utile in ordine agli eventi
rischiosi eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, se tali situazioni
possano avere un impatto significativo per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
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