Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio - 5 aprile 2022, n. 88
Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio - 5 aprile 2022, n. 88
Testo normativo
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OGGETTO: Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti
maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico
degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio - 5
aprile 2022, n. 88
SOMMARIO: Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 i nipoti
maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli
ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai
superstiti.
INDICE
1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
2. Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
2.1 Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei nipoti maggiorenni orfani
riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti
2.2 Riliquidazione delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari
il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza
della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
2.3 Revoca delle pensioni già riconosciute in favore di categorie di superstiti il cui diritto risulti
incompatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 88 del 2022
1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
Con la sentenza n. 88 del 9 febbraio - 5 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a
Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 14 del 6 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, recante “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n.
218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti”, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione
di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli
ascendenti assicurati.
La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che “nel quadro normativo risultante dalla
richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote
maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore
rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione
sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile
a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di
rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al
momento del decesso di questo. È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti
orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento
del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di
fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento
di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi
un reddito a cagione della predetta condizione”.
In ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso
di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità - trattamento riconosciuto
in caso di morte del pensionato - deve essere inteso anche alla pensione indiretta -
trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.
Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti
inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e
immediati della pensione ai superstiti.
Per quanto concerne la verifica della condizione della vivenza a carico degli ascendenti, si
rinvia al paragrafo 3 della circolare n. 185 del 18 novembre 2015, nella quale si chiarisce che,
fermo restando l’accertamento della non autosufficienza economica, deve essere dimostrato il
mantenimento abituale da parte dell’ascendente in caso di non convivenza.
2. Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
2.1 Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei nipoti maggiorenni orfani
riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022, le nuove domande e le
domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al
lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto devono essere
definite secondo i predetti criteri.
Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale devono essere
riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza
passata in giudicato.
Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l’ordinaria decorrenza, nei limiti della
prescrizione e della decadenza.
2.2 Riliquidazione delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti
contitolari il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto per
effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
Le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto ai sensi
dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell’articolo 1, comma 41, della legge 8
agosto 1995, n. 335, devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi
delle quote di pensione attualmente in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a
pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 88 del 2022.
La pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere riliquidata secondo le
aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti
superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022.
Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022 deve essere
riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e
della decadenza.
Qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una
quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano
inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte
dell’Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.
2.3 Revoca delle pensioni già riconosciute in favore di categorie di superstiti il cui
diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022
Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati
dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre
categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.
Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del
2022 deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della
prescrizione e della decadenza.
Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta
l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è
incompatibile con quello dei nipoti.
Le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono
oggetto di recupero da parte dell’Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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