Prepensionamento editoria. Autorizzazione di ulteriori risorse per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Istruzioni contabili
Prepensionamento editoria. Autorizzazione di ulteriori risorse per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23/05/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 68
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Prepensionamento editoria. Autorizzazione di ulteriori risorse per le
finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’applicazione della
disposizione di cui all’articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
INDICE
1. Premessa
2. Chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al prepensionamento
3. Effetti sulle attività di monitoraggio
4. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre
2023, n. 213, che all’articolo 1, comma 141, reca disposizioni in materia di prepensionamento
editoria di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In particolare, il citato articolo 1, comma 141, dispone che: “Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste,
ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di
crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l’anno 2024, di euro
10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l’anno 2027 ai fini
dell’accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche nell’anno
2024.
Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale
dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, come modificato dal comma 315 del presente articolo”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni per l’applicazione del citato articolo 1, comma 141, della legge n. 213
del 2023.
2. Chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al prepensionamento
L’articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, prevede che, “ferma restando la data del
31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani
di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”, sono destinate ulteriori
risorse finanziarie fino all’anno 2027 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge
n. 160 del 2019, “ai fini dell’accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto
comma 500 anche nell’anno 2024”.
Per quanto concerne la disciplina di accesso al prepensionamento in esame, si rinvia ai
requisiti e alle condizioni previste dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto
1981, n. 416, e dall’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, come precisati nelle
circolari n. 93 del 6 agosto 2020, n. 126 del 6 novembre 2020 e nel paragrafo 4 della circolare
n. 10 del 31 gennaio 2023.
Si forniscono, inoltre, i seguenti chiarimenti.
Il prepensionamento di cui al citato articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, trova
applicazione esclusivamente nei confronti dei “lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di
giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di
agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di
riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”. I lavoratori
dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al
trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite
delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, come ribadito dall’articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, si precisa
che, anche a seguito dell’autorizzazione di ulteriori risorse, resta ferma la necessità che i
predetti piani siano stati presentati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro il 31
dicembre 2023.
L’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, prevede un requisito contributivo ridotto
rispetto a quello di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981,
“limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. In applicazione di tale norma, il requisito
contributivo di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2
della circolare n. 93 del 2020).
In considerazione del fatto che il suddetto articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023,
autorizza ulteriori risorse al fine di consentire l’accesso al pensionamento ai sensi del citato
articolo 1, comma 500, “anche nell’anno 2024”, fermo restando il perfezionamento del
requisito contributivo entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico può essere
conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024. Conseguentemente, il
trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere
fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere
presentata la domanda di pensione.
In ogni caso, si evidenzia che non possono essere accolte domande di prepensionamento che
comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino
all’anno 2027, ai sensi del combinato disposto dei citati comma 500 dell’articolo 1 della legge
n. 160 del 2019 e comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
Si rammenta, infine, con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, che l’ultima
contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione
salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata
a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri illustrati nel
paragrafo 1 della circolare n. 126 del 2020. Si ricorda, inoltre, che il trattamento pensionistico
anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
3. Effetti sulle attività di monitoraggio
Il citato articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, prevede che i trattamenti
pensionistici siano erogati nell’ambito dei limiti di spesa stabiliti e che l’INPS provveda al
monitoraggio delle domande di pensionamento, assegnando la priorità secondo l’ordine
cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
Si rammenta che, per la valutazione del raggiungimento del limite di spesa previsto dalla
norma, si procede a calcolare il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di
pensione rispetto al requisito di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del
1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157,
tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista in termini prospettici per il periodo
entro il quale, proiettando la contribuzione, gli interessati perfezionano il requisito contributivo
di cui al citato articolo 37, adeguato alla speranza di vita (cfr. il paragrafo 3 della circolare n.
93 del 2020).
Ai fini della determinazione del predetto requisito di cui al richiamato articolo 37, si tiene conto
di quanto previsto dall’articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del fatto che il
decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del
17 ottobre 2023, non ha previsto incrementi per il biennio 2025/2026.
Tutte le istanze che, in termini prospettici, prevedano una spesa successiva al 2027 non
possono, pertanto, trovare accoglimento.
4. Istruzioni contabili
Come specificato in premessa, l’articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, ha
stanziato ulteriori risorse finanziarie per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in aggiunta a quelle
previste dall’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, per l’accesso al
prepensionamento dei lavoratori dipendenti da imprese stampatrici di giornali quotidiani e di
periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale.
Per le connesse rilevazioni contabili della misura in oggetto si conferma il conto di onere in uso
GAS30159, destinato ad accogliere l’onere per il prepensionamento, opportunamente
ridenominato, come riportato nell’allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAS30159
Denominazione completa Onere per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici
di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di
periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale -
articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160; articolo 1, comma 141, della legge n.
213/2023
Denominazione abbreviata ON.PREPENS.LAV.POLIGR-A1 C500 L160/19;A1 C141
L213/23
Validità e Movimentabilità Mese 13 Anno 2022 /M. P
Capitolo 2U1205001
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