Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17/06/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 71
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autotrasportatori Italiani
(F.A.I.), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale
stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge
4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della
riscossione e trasferimento alla Federazione Autotrasportatori Italiani
(F.A.I.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di
lavoro.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Misura del contributo
4. Fornitura dati
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
6. Clausola di salvaguardia
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
8. Istruzioni operative e contabili
1. Premessa
In data 23 maggio 2022 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione
Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), sulla base dello schema convenzionale approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei
contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende
(Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei
requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica
richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno
sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti
dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio
1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima
periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato
da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza
contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli
obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale
provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla
contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di
versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza
contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo
medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di
riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma
coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per
assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali
obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese
disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito
procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in
cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il
versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e
degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale
eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso
Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del
modello F24.
4. Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito
Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle aziende che
hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo
e dell’ammontare del versamento e, su richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o
l’“Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati
dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr.
gli articoli 7 e 10 della convenzione).
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente
convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza
contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
6. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi,
comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad
essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula
della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione;
mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva
resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte
integrante della convenzione;
ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto
ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali
rappresentanti;
uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio
delle proprie funzioni;
mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10 della
convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito
della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei
tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
8. Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le
istruzioni per le imprese aderenti alla Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), a cui è
attribuito il codice di nuova istituzione “W474”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del
flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W474” avente il
significato di “Ass. Contr. Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.)” e il relativo
<ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso
Uniemens con il citato codice “W474”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al
conto GPA25837, di nuova istituzione.
Il riversamento della contribuzione a titolo di assistenza contrattuale all’Associazione avverrà
mediante la nuova procedura accentrata dedicata alla gestione dei sindacati, secondo le
modalità di seguito illustrate.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, le somme
riscosse sono accreditate mediante mandato automatizzato e accentrato generato dalla
procedura “Gestione sindacati” alla citata Associazione, al netto del rimborso spese e
dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta, previa verifica della regolarità contributiva che verrà
effettuata attraverso la procedura “Durc on-line”.
Prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito verso la
Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), con la predisposizione della seguente scrittura in
P.D.:
GPA35837 a GPA11837
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25837.
Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA25837 e GPA35837,
gli stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura automatizzata.
In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di
dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:
GPA35837 a GPA11837
deve avvenire in conto esercizio precedente.
All’atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi
saranno trattenute le somme, spettanti all’Istituto, a titolo di rimborso spese per
l’effettuazione del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura elettronica.
I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24042 in uso, mentre le somme per la
relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del conto GPA25228.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso
Uniemens continua a essere reperibile nella procedura “Gestione contributiva”, raggiungibile da
“Soggetto contribuente”, alla voce “Contabilità” - “quote associative”.
Nell’Allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA25837, GPA35837 e GPA11837,
di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
enti previdenziali;
- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n.
286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di
riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le
stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n.
311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle associazioni sindacali a
carattere nazionale, nonché ai contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai
contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il
“Regolamento UE”;
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il “Codice”;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2
luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei
dati personali tra PP.AA.”;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30
luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 4 in data 27
gennaio 2021, con la quale, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione
per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi per assistenza
contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
approvato il nuovo testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 1528 del 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 0022277 in data 19/11/2021 con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'associazione sindacale
di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 0000813 in data 26/01/2022 con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di
esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti
di lavoro;
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività
istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente
Convenzione, è necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola
con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'Associazione sindacale a carattere
nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale,
stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata
dall'INPS, a favore dell'Associazione sindacale, contestualmente alla riscossione
dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito
dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e
successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità
e la medesima periodicità.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al
versamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente
Convenzione non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine
al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall'Associazione o dai contratti di
lavoro. È altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti
contributi da parte dell'INPS.
ARTICOLO 3
Procedura di versamento
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'Associazione provvederà a
comunicare, alle aziende aderenti, le opportune modalità per l'attuazione delle
procedure di versamento.
In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi
obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le aziende, anche le
eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui
all'articolo 1.
L'INPS attribuirà un codice gestito attraverso la dichiarazione assicurativa
mensile (di seguito, “UniEmens”) per identificare la volontà delle singole aziende
di effettuare il versamento a favore dell'Associazione.
Le aziende tenute al versamento dei contributi di all'articolo 1 indicheranno, per
ciascun versamento, il codice assegnato dall'INPS all'Associazione e il relativo
importo, autorizzando in tal modo l'INPS ad imputare tali somme a titolo di
contributo destinato all'Associazione.
ARTICOLO 4
Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall'Associazione,
la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti
tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto
degli obblighi di versamento del predetto contributo.
Il versamento del contributo per assistenza contrattuale si intende effettuato a
condizione che gli obblighi contributivi afferenti all'UniEmens, in cui il contributo
medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data di inizio del
processo di riconciliazione dei flussi UniEmens con i relativi flussi dei modelli di
versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla
scadenza fissata dalla legge per il versamento dei contributi previdenziali
obbligatori.
Eventuali versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori
effettuati oltre il predetto termine, ancorché dichiarati a titolo di contributo per
assistenza contrattuale, sono resi disponibili all'azienda per operazioni di
compensazioni o restituiti alla stessa attraverso apposito procedimento di
rimborso di contribuzione.
Qualora l'azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti
all'UniEmens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, nei
termini di cui al comma 2, il versamento è prioritariamente imputato al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri
accessori. A seguito delle predette operazioni di imputazione, l'eventuale
eccedenza che residua sarà riversata all'Associazione.
Al solo scopo di accertare eventuali comportamenti che possano recare
nocumento all'Istituto, lo stesso si riserva di sottoporre a verifica gli elementi
informativi contenuti nel flusso UniEmens per la dichiarazione dei contributi per
assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, e nel flusso del mod.
F24.
A tal fine l'Associazione ha l'obbligo di comunicare, all'atto di sottoscrizione della
presente Convenzione, la misura e la periodicità del contributo mensile per
singolo lavoratore, che le aziende, in applicazione delle previsioni contrattuali,
sono tenute a destinare all'Associazione.
Analogamente, l'Associazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente
all'Istituto successive variazioni della misura del contributo mensile dovuto dalle
aziende sulla base delle modalità definite dall'Istituto medesimo.
ARTICOLO 5
Costi e fatturazione
L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del
servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e
lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio
di riscossione delle quote per assistenza contrattuale, di cui alla presente
Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla
presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di
seguito indicati:
a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi
all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della
Convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per
assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione
mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria
provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN
IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazione
Associazione - costo attivazione convenzione riscossione contributi per
assistenza contrattuale L.311/1973”. La ricevuta di avvenuto pagamento è
trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è
trattenuto sul versamento del mese di aprile dell'anno successivo.
Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma
si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui
versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.
I corrispettivi di cui alla lettera c) sono trattenuti su ogni versamento mensile,
come illustrato nell'articolo 6.
L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui
alle precedenti lettere b) e c).
L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a
seguito delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla
sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente
Convenzione.
L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in
applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale
L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza
oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi
riscossi per contributi per assistenza contrattuale risultanti dall'UniEmens, di cui
al precedente articolo 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente
articolo 5.
Il versamento avverrà, di norma, entro la fine del mese successivo a quello di
elaborazione dell'UniEmens.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote
del contributo per assistenza contrattuale, versate dall'azienda successivamente
alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità dell'azienda
medesima per il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni
debitorie risultanti a quella data.
Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di
rimborso da parte del contribuente.
Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Associazione risulti inferiore
ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme
dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro
50,00.
Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione
della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente
bancario indicato dall'Associazione sindacale con la comunicazione del codice
IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.
L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e,
conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato
accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea
comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte
dell'Associazione, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che
verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line. Nel caso di esito di
irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”,
ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità
indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della
regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli
accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica.
In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata
dalla presente Convenzione.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al
comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di
difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti
istituzionali.
ARTICOLO 7
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite l'applicazione “Servizi per
le aziende e consulenti” dei servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo
scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.
Con riferimento agli UniEmens elaborati in ciascun mese, l'Istituto fornisce i dati
relativi alle aziende che hanno versato il contributo per assistenza contrattuale,
con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.
L'Associazione può richiedere, tramite la predetta applicazione, i dati relativi al
“Dichiarato” (nel mod. UniEmens) e/o “l'Insoluto” (non riversabile).
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on-
line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di
quanto disposto dal precedente articolo 1, l'Associazione viene abilitata ad
accedere, tramite autenticazione, al Portale “Servizi per le aziende e consulenti”.
L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di
identità dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.
L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Associazione
tra le associazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori
ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all'Associazione di informare i soggetti tenuti al versamento dei
contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione circa il
trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per
l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo
articolo 10.
I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in
conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice,
nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di
sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in
materia.
L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata
nella presente Convenzione.
ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e
qualsiasi responsabilità, nei confronti delle aziende tenute al versamento dei
contributi per assistenza contrattuale previsti dalla presente Convenzione e,
comunque, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e verso i terzi, derivante
dall'applicazione della presente Convenzione.
In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso
di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o
di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente
convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data
di stipula della Convenzione.
L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1 e
l'Associazione.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi
all'eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi
per assistenza contrattuale.
L'Associazione, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione
dall'Istituto, è tenuta a verificare sistematicamente la congruità delle somme
versate dalle aziende tenute alla contribuzione per assistenza contrattuale in
relazione alle proprie norme interne ed a segnalare tempestivamente all'Istituto
eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare effetti finanziari
negativi all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota
specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o
chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o
comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1 e
l'Associazione. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 9
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a
carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai
seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino
di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia
possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o
necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità
telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti
cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella
presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a
supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS
comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto
comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione
ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente
corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione
il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo
comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni,
ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di
recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione
scritta da far pervenire all' INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui
all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione
unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità
previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege
per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce
parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno
dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi
legali rappresentanti;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente
Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione,
con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa
conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti
cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti
compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel
successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali.
All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di
risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà
di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.,
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza
contrattuale, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del
recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove
l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità
giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve
essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa
in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b.
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione
della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei
dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa
osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE nel d.lgs. n.
101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la
sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e
nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di
misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non
autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi
dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato
al rischio individuato.
Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole
e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta
alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento,
il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5
e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di
fuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che
siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del
Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4,
n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a
ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del
proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno
accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei
precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena
siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano
gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della
presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli
articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di
controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo
preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché
ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o
incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati,
che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che
ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di
c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli
articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla
medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le
Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e
tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito
dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia
dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari
adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere
rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta,
per un ulteriore triennio.
L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio
successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno
2023.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento
dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza
senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia
fino al 31 dicembre 2026.
In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica,
fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei
contributi per assistenza contrattuale, l'Istituto procederà alla risoluzione del
rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 9 della presente
Convenzione.
L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da
comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima
della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario
l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 12
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata
esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità
previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua
vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia,
ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine
di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 13
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa
comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di
Roma.
ARTICOLO 14
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
ARTICOLO 15
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà
essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo
1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla
Convenzione debitamente sottoscritta.
INPS Federazione Autotrasportatori Italiani
Il Direttore Centrale Organizzazione e
Il Rappresentante legale
Comunicazione Interna
Dott. Rocco Lauria Sig. UGGE' PAOLO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale
rappresentante dell'Associazione sindacale dichiara di avere preso visione e di
accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della
Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione),
ARTICOLO 3 (Procedura di versamento), ARTICOLO 4 (Misura del contributo),
ARTICOLO 5 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle
quote per assistenza contrattuale), ARTICOLO 7 (Fornitura dati), ARTICOLO 8
(Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 9 (Recesso, risoluzione e sospensione
della Convenzione), ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati
personali), ARTICOLO 11 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 12 (Revisioni e
integrazioni), ARTICOLO 13 (Foro competente), ARTICOLO 14 (Rinvio alla
normativa vigente), ARTICOLO 15 (Oneri fiscali).
(Federazione Autotrasportatori Italiani)
Il legale rappresentante
Sig. UGGE' PAOLO
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA11837
Denominazione Debito verso Federazione Autotrasportatori Italiani
completa (F.A.I.) per contributi di assistenza contrattuale riscossi
per suo conto.
Denominazione DEB./ F.A.I. CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPA25837
Denominazione Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto di
completa Federazione Autotrasportatori Italiani F.A.I.
mediante UNIEMENS.
Denominazione CTR. RISC./ F.A.I. CON UNIEMENS
abbreviata
Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPA35837
Denominazione Accreditamento a Federazione Autotrasportatori
completa Italiani (F.A.I.) dei contributi di assistenza contrattuale
riscossi per suo conto.
Denominazione ACCR. F.A.I. CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità e Mese 06 Anno 2022 /M. P
Movimentabilità
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