Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)”. Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) e relative istruzioni utilizzabili dal 3 aprile 2025
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)”. Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) e relative istruzioni utilizzabili dal 3 aprile 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Studi e Ricerche
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/04/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 73
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n.
13, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente(ISEE)”. Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) e relative
istruzioni utilizzabili dal 3 aprile 2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle modifiche
apportate al Regolamento ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, dal
D.P.C.M. n. 13 del 2025.
INDICE
1. Premessa
2. Modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano disposizioni già
previste a livello legislativo
3. Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal
patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE
3.1 Entrata in vigore dell’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE
4. Nuovo modello DSU e relative istruzioni di compilazione
1. Premessa
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, modifica il
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)” (di seguito, Regolamento ISEE). In particolare, con il D.P.C.M. n. 13 del
2025 vengono recepite nel Regolamento ISEE disposizioni normative introdotte
successivamente all’entrata in vigore del medesimo e viene integrato l’articolo 5 dello stesso al
fine di attuare le disposizioni dell’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n.213.
2. Modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano le
disposizioni già previste a livello legislativo
Come accennato in premessa, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13 del 2025,
nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all’entrata in
vigore del medesimo, in particolare:
a) l’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che ha previsto:
- l’esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari,
laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una
condizione di disabilità (cfr. la lettera f del comma 2 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);
- la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall’ISEE del trattamento percepito ai
fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso (cfr. il comma 5 dell’art. 4
del Regolamento ISEE);
- l’introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni
componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo
contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei
redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di
soggetti non autosufficienti o con disabilità di cui alle lettere b), c) e d) del previgente comma
4 dell’articolo 4 del Regolamento ISEE (cfr. la lettera c-bis dell’Allegato n. 1 al Regolamento
ISEE e il nuovo comma 4 dell’articolo 4 del medesimo Regolamento);
b) l’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha previsto:
- l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di
acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche (cfr. la lettera n-
bis) del comma 1 dell’art. 1 del Regolamento ISEE);
- la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal
momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr. il comma 1 dell’art. 10 del
Regolamento ISEE);
- la modifica dell’anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che
sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (cfr. i commi 2, 3 e 4
dell’art. 5 del Regolamento ISEE);
- la modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’estensione dell’utilizzo nel caso di
rilevanti variazioni del patrimonio (cfr. l’art. 9 del Regolamento ISEE).
Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni relative alle modifiche apportate dalle citate norme
con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 e i messaggi n. 3418 del 20 settembre 2019 e n.
3835 del 23 ottobre 2019.
3. Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi
postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE
Il comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera
d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13 del 2025, dispone che: “Dal patrimonio mobiliare di cui al
comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo
Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi
dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Pertanto, sono esclusi dalla
determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i
buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dando,
quindi, attuazione all’articolo 1, comma 183, della legge n. 213 del 2023 (cfr. l’art. 1, comma
184, della legge n. 213 del 2023).
3.1 Entrata in vigore dell’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE
Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2025, n. 75, pubblicato il 2 aprile 2025 nella
sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati
approvati, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della
DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di
pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni (cfr. l’art. 1 del
decreto direttoriale).
Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II,
del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali,
inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31
dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore
complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile
applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio
mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per
nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.
Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti
finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un
valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione
della DSU.
4. Nuovo modello DSU e relative istruzioni di compilazione
Di seguito si riepilogano le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle
istruzioni della DSU:
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono
stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali
relative all’anno di imposta 2023;
- è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e
del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle
istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato
comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;
- sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5),
precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli
immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Si comunica, inoltre, che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono
disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione
“Informazione” > “Modulistica e Modelli”.
Si evidenzia che i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU
per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-
bis, del Regolamento ISEE devono presentare una nuova DSU.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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