Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25/05/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 74
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti
italiani. Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016.
Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal Decreto
Interministeriale n. 95440/2016. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori
del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere
dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause
previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o
straordinaria.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Assegno ordinario
3.1 Ambito di applicazione: beneficiari
3.2 Cause di intervento
3.3 Misura della prestazione
3.4 Durata della prestazione
3.5 Durata massima complessiva della prestazione
3.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
3.7 Obblighi d’informazione e consultazione sindacale
3.8 Pagamento delle prestazioni
3.9 Assegno ordinario, reddito da attività lavorativa e altre prestazioni
4. Contribuzione correlata
5. Contributo addizionale
6. Istruzioni operative
6.1 Istruttoria della domanda
6.2 Delibera di concessione
7. Equilibrio finanziario del Fondo
8. Monitoraggio della spesa
9. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
10. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario
11. Istruzioni Contabili
1. Premessa e quadro normativo
In data 6 marzo 2014 è stato siglato l’accordo sindacale nazionale stipulato tra A.N. G.O.P.I. e
FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con il quale le parti hanno convenuto di costituire il
Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Tale accordo fa riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all’intero settore a
prescindere dalla consistenza dell’organico aziendale. Pertanto, il medesimo è conforme alla
nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 148/2015[1] che, all’articolo 26, comma 7,
prevede che l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo
di applicazione della cassa integrazione guadagni in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque dipendenti (cfr. la circolare n. 201/2015, par. 2).
L’accordo è stato recepito con decreto n. 95440 del 18 aprile 2016 (G.U. n. 138 del 15 giugno
2016) del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze (allegato n. 1), che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale degli
ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (d’ora in avanti Fondo).
Al Fondo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del D.Lgs. n. 148/2015.
Con la circolare n. 201/2015 sono state fornite le istruzioni generali relative al trattamento di
assegno ordinario, in base alla disciplina dettata dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 148/2015,
mentre con la circolare n. 122/2015, così come modificata dalla circolare n. 201/2015, e con il
messaggio n. 2536/2017 sono state chiarite le modalità di presentazione delle istanze di
accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà.
La circolare n. 141/2016 ha precisato l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale
del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani e ha illustrato la modalità di
versamento dei contributi necessari al finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine
all’assegno ordinario erogato dal Fondo, con evidenza delle principali modifiche normative
introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.
Si forniscono altresì, analogamente a quanto disposto con la circolare n. 170/2017, le
indicazioni tecniche per il conguaglio della prestazione di integrazione salariale (assegno
ordinario) erogata dal Fondo di solidarietà in trattazione e per il pagamento della contribuzione
addizionale dovuta in caso di fruizione della prestazione medesima.
2. Finalità e ambito di applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, il Fondo è volto ad assicurare ai
lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla
consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia
d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
3. Assegno ordinario
Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore di tutti i lavoratori, esclusi i
dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività
lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria, nella misura e nei limiti di cui ai successivi paragrafi.
Il Fondo provvede, inoltre, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato alla
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa la contribuzione correlata alla prestazione,
computata in base a quanto previsto dall’articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Le domande di accesso all’assegno ordinario sono deliberate dal Comitato amministratore
secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del
Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di risorse.
3.1 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 5 del D.I. n. 95440/2016,
all’assegno ordinario sono ammessi tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato,
compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, dei
Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Con nota n. 8475 del 14 aprile 2016 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
confermato che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato diverso dal
professionalizzante non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di fondi
di solidarietà e, pertanto, non possono accedere alle prestazioni previste dal Fondo, né
versano la relativa contribuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
148/2015.
Restano quindi esclusi, oltre i dirigenti, i lavoratori con contratto di apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il
certificato di specializzazione tecnica superiore ed i lavoratori con contratto di apprendistato di
alta formazione e ricerca.
Alla ripresa dell’attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il
periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di
integrazione salariale fruite.
L’accesso alla prestazione ordinaria non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di
alcuna anzianità aziendale.
3.2 Cause di intervento
L’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 95440/2016 indica specificamente che l’assegno ordinario
può essere richiesto per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale
ordinaria o straordinaria.
Il D.Lgs. n. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
ha revisionato le causali per le quali è possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria.
In particolare, l’articolo 21 del citato decreto legislativo non prevede più tra le causali della
CIGS le due fattispecie della ristrutturazione e della riconversione aziendale, che risultano
assorbite nella più generale causale della riorganizzazione aziendale (cfr. la circolare MLPS n.
24/2015).
Causali assegno ordinario
Alla luce di quanto sopra esposto, l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale
ormeggiatori e barcaioli può essere richiesto per le seguenti causali:
1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai
dipendenti;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale;
5. contratto di solidarietà.
Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, di cui ai punti 1 e 2, così
come descritte nelle circolari n. 197/2015 e n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017 e n.
2276/2017, saranno valutate sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n. 95442 del
15 aprile 2016. Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, di cui
ai punti 3, 4 e 5, saranno invece valutate sulla base dei criteri delineati nel decreto attuativo
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016 adottato per
l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria (cfr. le circolari MLPS n. 24/2015 e n. 30/2015 e la circolare INPS n. 130/2017).
3.3 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 5, comma 3, del D.I. n. 95440/2016 l’assegno ordinario è di importo pari
all’integrazione salariale e dunque ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il
limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui
all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84 per cento, in quanto
non prevista nel decreto istitutivo del Fondo (cfr. circ. n. 201/2015).
In ogni caso l’importo non può essere superiore ai massimali annualmente previsti per la cassa
integrazione guadagni ordinaria che nel 2018 sono i seguenti:
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 982,40
Superiore a 2.125,36 Alto 1.180,76
Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno sono aumentati nella misura del 100 per cento della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Ai fini del calcolo della prestazione si applicano le medesime modalità in atto per la cassa
integrazione guadagni ordinaria, così come individuate nell’allegato 1 alla circolare n.
197/2015, al lordo della contribuzione del 5,84 per cento prevista dal citato articolo 26 della
legge n. 41/1986.
3.4 Durata della prestazione
L’articolo 5, comma 6, del D.I. n. 95440/2016 prevede che l’assegno ordinario possa essere
erogato (per ciascun Gruppo) a non più di 40 unità lavorative all’anno, per un periodo non
superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione
complessivi annui, nel rispetto delle durate previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
La durata dell’assegno ordinario è disciplinata dall’articolo 30, comma 1, del citato D.Lgs. n.
148/2015 in base al quale i Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non
inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale
invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
Le disposizioni di cui sopra sono state delineate dall’Istituto con la citata circolare n. 201/2015,
alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio.
Si applicano altresì all’assegno ordinario, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa riconducibili alle causali della CIGO, le seguenti disposizioni stabilite dall’articolo 12
del D.Lgs. n. 148/2015:
il datore di lavoro che abbia fruito di 52 settimane consecutive di assegno ordinario può
proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è
stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale
attività lavorativa;
in ogni caso, nei limiti di durata suesposti, non possono essere autorizzate ore di
integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile;
gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel
predetto computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Si precisa che tale esclusione è
rilevante ai soli fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi
di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece
computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile
(cfr. successivo paragrafo 3.5) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie
lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015). Ciò in
considerazione del fatto che tali limiti rappresentano non un limite di durata, ma un limite
di carattere quantitativo relativo al periodo massimo complessivo di fruizione sia
dell’assegno ordinario sia al numero massimo di ore di integrazione salariale
autorizzabili.
In caso di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGS si
applicano le seguenti disposizioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015:
per la causale di riorganizzazione aziendale la prestazione può avere una durata
massima, per ciascuna unità produttiva, di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio
mobile;
per la causale di crisi aziendale il trattamento può avere una durata massima, per
ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova istanza può essere
concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente autorizzazione;
per la causale di contratto di solidarietà l’integrazione può essere concessa, relativamente
a ciascuna unità produttiva, per un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di
tempo di cui al programma autorizzato. Tale specifica disposizione trova applicazione dal 24
settembre 2017 (cfr. la circolare MLPS n. 16/2017).
3.5 Durata massima complessiva della prestazione
Per espressa disposizione dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 148/2015, ai fondi di solidarietà si
applica l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo in tema di durata massima
complessiva della prestazione.
Pertanto, per ciascuna unità produttiva, il trattamento di assegno ordinario non può superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, laddove si specifica che per la
causale di contratto di solidarietà la durata dei trattamenti viene computata nella misura della
metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (cfr. la circolare
n. 201/2015, par. 6).
3.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 le aziende interessate, per accedere
alla prestazione, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
stessa.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria; pertanto, il mancato rispetto degli
stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Nel caso di presentazione prima dei
30 giorni, l’istanza è irricevibile, mentre nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, si
determina uno slittamento della decorrenza della prestazione.
In caso di presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa
in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n.
148/2015, si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver
luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì
della settimana precedente). Inoltre il datore di lavoro dovrà indicare le ore non indennizzabili
utilizzando il modello allegato (allegato n. 2), come di seguito specificato.
Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda
Per il periodo di sospensione dal 01/01/2018 al 31/03/2018 il termine ultimo utile per la
presentazione della domanda è il 16/01/2018. Per effetto dell’applicazione del richiamato
disposto di cui all’articolo 15, comma 3, la presentazione della domanda oltre tale termine
non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del termine di
decorrenza della stessa, che può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione
della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente).
L’eventuale presentazione della domanda in data 19/01/2018, oltre il termine ordinatorio
indicato dalla norma, comporta la decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 08/01/2018.
In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione
dell’attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/01/2018 al 07/01/2018,
utilizzando l’allegato 2 alla presente circolare.
Con il messaggio n. 2536/2017 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione delle
istanze di accesso alla prestazione garantita dal Fondo.
3.7 Obblighi d’informazione e consultazione sindacale
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, l'accesso all’assegno ordinario è
subordinato ad una comunicazione preventiva da parte dell'A.N. G.O.P.I. alle Segreterie
Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di
valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e,
conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito. Ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, la comunicazione deve contenere le cause di sospensione o
riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori
interessati. Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un incontro tra l'A.N.
G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. Il confronto tra le organizzazioni sindacali
dovrà concludersi entro i successivi sette giorni.
Ai fini dell’accesso alla prestazione di assegno ordinario non è necessario che la consultazione
sindacale si concluda con un accordo.
All’istanza dovrà essere allegata copia della comunicazione inviata nonché, ove presente, del
verbale sindacale.
Si applicano, ove compatibili, le regole applicative di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015,
ivi comprese le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.
In caso di richiesta di assegno ordinario per la causale del contratto di solidarietà dovrà,
inoltre, essere allegato anche il relativo accordo stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n.
81/2015.
3.8 Pagamento delle prestazioni
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del
Fondo, la Struttura territoriale competente in base all’unità produttiva rilascia conforme
autorizzazione, quale presupposto alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme
anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate
all’azienda e rese disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.
Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015, il pagamento dell’assegno
ordinario è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e
rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio
fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Al riguardo, si evidenzia che il D.Lgs. n. 148/2015 ha introdotto termini perentori per il
conguaglio e per le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma
dell’articolo 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2017 al 15/06/2018
data autorizzazione INPS: 20/07/2017
data decorrenza termine: 30/06/2018 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata)
termine di decadenza: 31/12/2018
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2018
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data
dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS.
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2017 al 15/06/2018
data autorizzazione INPS: 20/07/2018
data decorrenza termine: 20/07/2018 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza
del termine di durata)
termine di decadenza: 21/01/2019
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2019
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più
possibile né mediante denuncia ordinaria né mediante flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto può essere autorizzato dal Comitato amministratore, previa espressa
richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie
dell’azienda. In tali eventualità, laddove le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate,
le competenti strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr.
la circolare n. 197/2015 in materia di CIG).
3.9 Assegno ordinario, reddito da attività lavorativa e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga, in quanto non
previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare.
Per quanto riguarda la conciliabilità con il reddito da attività lavorativa e con gli altri istituti
contrattuali (quali ad esempio, ferie, infortunio sul lavoro, malattia e maternità) si applica la
disciplina illustrata nella circolare n. 130/2017.
4. Contribuzione correlata
L’articolo 5, comma 4, del D.I. n. 95440/2016 prevede che, per i periodi di erogazione della
prestazione dell’assegno ordinario, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori
interessati, la contribuzione correlata. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del
diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari
all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal
datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle
disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno
ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, D.Lgs. n.
148/2015), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che
siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo
vigente. In particolare, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il
versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con
modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2018 è pari a € 101.427,00.
5. Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno ordinario è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di
versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità
operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento
della cassa integrazione guadagni (cfr. la circolare n. 170/2017).
6. Istruzioni operative
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione end to end dell’intero iter
amministrativo sotteso all’emanazione delle delibere da parte dei Comitati amministratori dei
fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà in argomento. La procedura
guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda
alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le necessarie istruzioni
operative.
6.1 Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo, le
Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello
specifico i seguenti aspetti:
l’appartenenza del datore di lavoro ai settori che rientrano nel campo di applicazione del
Fondo;
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
l’integrabilità della causale;
la compatibilità dei lavoratori.
Le domande di intervento presentate dalla singola azienda possono essere accolte
esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti
complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può
erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territoriale
predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione centrale
Ammortizzatori sociali, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione
all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al
Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera. Nella fase di avvio
dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione centrale Ammortizzatori
sociali; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte
delle Strutture territoriali.
6.2 Delibera di concessione
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme
deliberazione.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la
determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento
di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel
termine di cinque giorni dalla decisione del Comitato e sottoposto al Presidente dell’INPS che,
entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla.
Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
7. Equilibrio finanziario del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale.
In attuazione dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 148/2015, l’articolo 7 del D.I. n. 95440/2016
espressamente dispone anche per il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei
porti italiani l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di
disponibilità.
Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è
necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle
quali le prestazioni sono concedibili.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del
quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla
misura dell’aliquota di contribuzione.
In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare prestazioni in
eccedenza.
Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato
amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio
di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero in caso di
inadempienza del Comitato.
8. Monitoraggio della spesa
Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per
il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del
Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli
importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo
effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto
completato il pagamento (es. decadenza ex D.Lgs. n. 148/2015, esaurimento dei beneficiari o
delle ore autorizzate, etc.).
Con riferimento all’assegno ordinario, gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa saranno quantificati nella delibera sulla base delle ore richieste
e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta
emessa la relativa delibera da parte del Comitato.
In caso di pagamento diretto i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione, se successiva,
devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre
tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla
disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine le strutture
territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le aziende
interessate dell’avvenuto inoltro di tutti gli SR 41 relativi ai periodi autorizzati.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine
decadenziale di cui al già citato articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, una volta
trascorsi i sei mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla
disponibilità del Fondo.
9. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
Per tutte le istanze presentate a partire dal 1 aprile 2018 e con decorrenza della prestazione
dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un
codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n.
1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione
della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine
prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del Ticket. A tal
fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in
corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del
giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in
centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle
indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri
alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora
autorizzato), sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato il relativo codice evento.
Il codice che identifica l’evento tutelato dal Fondo degli ormeggiatori e barcaioli dei porti
italiani è il seguente:
Codice Descrizione
AOR Assegno ordinario
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di
autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi
ormeggiatori e barcaioli”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto
assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della
legge n. 183/2010.
10. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno
ordinario
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve
essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento
<FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente
modo:
-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del
versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovrà essere valorizzato il seguente codice causale già in uso :
Codice Descrizione
A101 ctr. Addizionale su assegno ordinario
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo
posto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine verrà valorizzato il seguente codice causale già in uso:
Codice Descrizione
L001 Conguaglio assegno ordinario
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens
di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza
delle autorizzazioni.
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di assegno ordinario del Fondo di solidarietà
in oggetto, conguagliate dalle aziende che adottano il sistema di denuncia mensile, si
istituiscono nell’ambito della gestione FOR – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e
barcaioli dei porti italiani – art. 1, del D.I. n. 95440 del 18 aprile 2016, i seguenti conti:
FOR30130 Assegni ordinari conguagliati - articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016, codice
evento L001, anni precedenti;
FOR30190 Assegni ordinari conguagliati – articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95440/2016,
codice evento L001, anno in corso.
Ai fini della rilevazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari di cui
all’articolo 5, comma 4, del D.I. n. 95440/2016, il cui onere è posto interamente a carico del
Fondo di solidarietà, si istituisce il seguente nuovo conto:
FOR32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni
ordinari; da movimentare in “DARE”, in contropartita dei conti in uso della serie XXX22141
(dove per XXX si intende il Fondo o la Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore) da
imputare in “AVERE”.
Nelle more del colloquio tra procedure, teso alla contabilizzazione automatizzata di tale
trasferimento economico di contribuzione, le operazioni contabili verranno effettuate dalla
Direzione generale, in sede di rendiconto annuale.
Infine, con riferimento al versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b), del D.I. n. 95440/2016, e contraddistinti in dichiarazione dal codice evento A101, si
istituiscono i seguenti conti da gestire secondo le indicazioni contenute nella circolare n.
170/2017, paragrafo 6):
FOR21106 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p.
FOR21176 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c.
FOR21126 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.p.
FOR21186 contribuzione addizionale su assegno ordinario – insoluto - a.c.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di riforma degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, ha abrogato la previgente disciplina dei fondi di solidarietà di
cui l’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92/2012, riordinandola nel Titolo II.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2016
Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti
italiani. (Decreto n. 95440). (16A04419)
(GU n.138 del 15-6-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale
prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulino
accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali aventi ad
oggetto la costituzione, per i settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale, di fondi di solidarieta' bilaterali
con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza
di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dal Titolo I dello
stesso decreto legislativo materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria;
Visti gli articoli da 27 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, che recano una nuova disciplina dei fondi di
solidarieta' gia' disciplinati dall'art. 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera d), del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale vengono abrogati i
commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45 e, a decorrere dal 1° gennaio
2016, i commi 20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012;
Visto l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui le parti hanno convenuto di
costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale degli ormeggiatori e
barcaioli dei porti italiani ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 28
giugno 2012, n. 92;
Considerata l'avvertita necessita' delle parti sociali firmatarie
dell'accordo del 6 marzo 2014 di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale in considerazione delle specificita' delle attivita'
svolte caratterizzate da forte stagionalita';
Considerato che l'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 148
del 2015 prevede l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al
medesimo decreto legislativo per i Fondi di solidarieta' non conformi
a quanto stabilito dall'art. 26, comma 7, il quale prevede che
l'istituzione dei Fondi e' obbligatoria per tutti i settori che non
rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto
legislativo n. 148 del 2015 in relazione ai datori di lavoro che
occupano mediamente piu' di cinque dipendenti;
Considerato che l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N.
G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI fa riferimento, quale
ambito di applicazione del Fondo, all'intero settore a prescindere
dalla consistenza dell'organico aziendale;
Considerato che la volonta' delle parti espressa nell'accordo
stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT
CISL, UILTRASPORTI, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 92 del
2012, risulta conforme alal disciplina di cui agli articoli da 26 a
40 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per il sostegno del reddito del personale degli
ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani in applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo
n. 148 del 2015;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del fondo
1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale
ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, di seguito denominato
Fondo.
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione
1. Il Fondo e' volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei
Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere
dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per cause previste dalla normativa in materia
d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Il Fondo assicura a favore dei lavoratori dei Gruppi di cui al
comma 1 la prestazione dell'assegno ordinario di cui all'art. 5.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da
sei esperti di cui tre esperti designati da A.N. G.O.P.I. e tre
esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo
sindacale nazionale del 6 marzo 2014, aventi i requisiti di
competenza, di assenza di conflitto di interesse e di onorabilita' di
cui agli art. 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Il comitato amministratore si compone, altresi', di due
funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non
da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i suoi componenti.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno cinque componenti del comitato amministratore aventi diritto
al voto.
8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del
presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il collegio
sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del medesimo
Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
procedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre mesi, il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del comitato amministratore
1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede all'erogazione dell'assegno ordinario a favore
dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni
dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. L'assegno ordinario richiede che la riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del
Gruppo ai sensi dell'art. 8, comma 1.
3. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di
integrazione salariale, con i relativi massimali.
4. Per la prestazione di cui al comma 1 e' dovuto a carico del
Fondo, alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato, il
versamento della contribuzione correlata alla prestazione.
5. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. I Gruppi che fanno ricorso alla prestazione di cui al comma 1
non possono in nessun caso coinvolgere piu' di 40 unita' lavorative
all'anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno
per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui
e comunque nei limiti massimi di durata di cui all'art. 30 del
decreto legislativo 148 del 2015.
Art. 6
Finanziamento
1. Per la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,30%, ripartito
tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di
due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,
nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai
fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle
prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base del criterio
di cui al comma 1, lettera a).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'Inps
dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i
criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto
Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito
della contribuzione dovuta.
Art. 7
Obblighi di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti
delle risorse gia' acquisite.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
Art. 8
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alla prestazione di cui all'art. 5 e' subordinato ad
una comunicazione dell'A.N. G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di
FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi,
al fine di valutare congiuntamente le reali necessita' di personale o
di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni
integrative del reddito.
2. Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un
incontro tra dell'A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.
3. Il confronto tra le organizzazioni sindacali dovra' concludersi
entro i successivi sette giorni.
Art. 9
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 18 aprile 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min.
lavoro foglio n. 1955
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