Convenzione tra l’INPS e la Federazione Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
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Roma, 09/04/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 74
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Federazione Agricoltori Piccole Imprese -
(FAPIPAAF) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende
assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti
familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo
1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle
deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Agricoltori Piccole
Imprese - (FAPIPAAF) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di
manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
3. Presentazione e decorrenza della delega
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
5. Misura della quota associativa
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 14 marzo 2025, è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Agricoltori
Piccole Imprese - (FAPIPAAF), sulla base dello schema convenzionale adottato con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 18 dicembre 2024, per la riscossione
dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e
Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334
(Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC).
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà operata con le medesime
modalità e la medesima periodicità.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato,
unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa
e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel
Cassetto Previdenziale del Contribuente e per i concedenti P.C.C.F. nel servizio “Gestione
Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo
stesso.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo versate
dall’associato entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24,
di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per
il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata,
gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito
delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in
misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’INPS riscuote per la
convenzione in esame.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati
successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili all’associato
per eventuali compensazioni o restituite allo stesso previa richiesta di rimborso.
3. Presentazione e decorrenza della delega
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite il
servizio “Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura”, inoltra, in formato digitale, la delega
acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni necessarie per la
trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale
dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della
documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.
L’Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per
consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa
vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.
La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il
documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto
delle norme di sicurezza.
Qualora pervenga all'INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad
altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca
espressa di quella esistente.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe,
pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri
archivi.
La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla
data della sua ricezione.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto Previdenziale del
Contribuente per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà entro 30
giorni, all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale
competente, tramite procedura informatica.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.
Le copie delle revoche delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto
Previdenziale del Contribuente per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
5. Misura della quota associativa
La misura della quota associativa deve essere notificata all’Istituto dall’Associazione. La quota
associativa può essere stabilita in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale
e/o aziendale.
6. Fornitura dati
Nel servizio “Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura”, accessibile dai servizi on line del
sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione l’ammontare delle quote
riscosse nel periodo distinte per provincia; i dati degli associati con il dettaglio delle singole
quote emesse e riscosse; l’indicazione dei costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’elenco
dei pagamenti telematici effettuati a favore della Associazione sindacale.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli
8 e 13 della convenzione).
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame, stante la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 4 dicembre 2024, l’Associazione
corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) Euro 1.300,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) Euro 1,50 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code line (una
tantum annuale);
d) Euro 3,11 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
e) Euro 0,26 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende a esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido
rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso altri soggetti terzi
comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad
essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula
della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale e, infine, in caso di mancato riscontro alla
richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Associazione sindacale dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla
stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della convenzione;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali
rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali
previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie
funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13
della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del
totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della
convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle
deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e validate
ai fini della tariffazione.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere,
entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del
documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato
articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).
La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di una penale pari a 106,00 euro (euro centosei/00) per ogni singola
irregolarità.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Associazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e
secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi,
effettuate per conto della Federazione Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIPAAF), si istituisce il
seguente conto:
GPN25222 – Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto della Federazione Agricoltori Piccole
Imprese - (FAPIPAAF).
Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per
completare le operazioni contabili:
GPN35222 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e
dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Associazione
sindacale Federazione Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIPAAF).
GPN11222 – Debito v Federazione Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIPAAF), per contributi
associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti
familiari (P.C.C.F.) riscossi per suo conto.
Le somme spettanti all’INPS a titolo di rimborso spese per l’effettuazione del servizio in
argomento, saranno imputati in AVERE del conto GPA24228 in uso.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Federazione
Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIPAAF), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale
Bilanci, contabilità e servizi fiscali.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E
FEDERAZIONE AGRICOLTORI PICCOLE IMPRESE - FAPIPAAF (FAPIPAAF) PER LA
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI
MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI
SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.
TRA
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma (RM), via Ciro il
Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale
Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 143/2024;
(in seguito, anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);
E
- Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Fapipaaf (FAPIPAAF) con sede in Città
Roma (RM), indirizzo VIA AURELIANA 2 , CAP 00187, codice fiscale 08850131007, nella
persona del legale rappresentante Sig. SCIOTTO GINO.
(di seguito indicata anche come “Associazione” o “Associazione sindacale” ovvero
congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le “Parti”);
VISTI
- il comma 1 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: "Su richiesta
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere
nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli
elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la
riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli
iscritti, nonché' dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti
obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di
lavoro";
- il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: “I rapporti
tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni
caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei
compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e
che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti
dall'applicazione della convenzione”;
- l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in base al quale: ”I contributi di cui
all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS,
conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via
generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti
collettivi di lavoro del settore agricolo”;
- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella
riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale
l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella
legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni
sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai
contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di
seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di
seguito, solo il “Codice”; - il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei
dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019
in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 143 in data 18 dicembre
2024, con la quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle
attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 12 marzo 1968,
n.334;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo
convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1526 data 9
febbraio 2021;
- la nota prot. n. 7777 in data 19/06/2024 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale
Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 9619 in data 12/08/2024 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi
associativi.
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali
dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è
necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli
obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la
riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che le aziende assuntrici di
manodopera agricola e i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, iscritti
all'Associazione medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di
riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione agricola
unificata per gli operai agricoli e i lavoratori ad essi assimilati.
ARTICOLO 2
Riscossione delle quote associative
La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS,
unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le
stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.
A tal fine, l'avviso di pagamento che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà,
unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota
associativa dovuta e l'Associazione destinataria della stessa.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto Previdenziale Aziende agricole” e
per i concedenti PCCF nel servizio “Gestione Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o
Compartecipanti Familiari.”
È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
L'INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione
versate dall'associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni
successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi.
Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto, le somme versate
- entro il termine indicato al comma precedente - saranno prioritariamente imputate al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di
imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la
quota associativa e le quote contrattuali che l'INPS riscuote per Convenzione.
L'Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati
successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme
saranno rese disponibili all'associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso
previa istanza di rimborso.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota associativa
La quota associativa di cui all'art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall'Associazione in
misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e/o aziendale e deve
essere notificata all'Istituto.
Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa
notifica all'Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.
ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e
l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.
L'identificazione degli associati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, avverrà con le
modalità di seguito indicate.
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione utilizza il
servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” ed allega copia della delega sottoscritta dal
titolare o dal rappresentante legale dell'azienda custodita dall'Associazione e copia del
documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega.
La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo “Delega alla riscossione dei contributi
associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334”, predisposto dall'INPS e reperibile nel
sito dell'Istituto, deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda.
Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso delegato,
attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in
modalità digitale a tutti i documenti allegati.
La delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di
ricezione della delega.
Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad
altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca
di quella esistente, redatta secondo il modulo: “Revoca riscossione quote associative”
reperibile dall'Associazione nel sito dell'INPS.
L'Associazione, per conto e nell'interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello
stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata,
di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell'associato.
Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui
ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
L'Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla
unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l'ha sottoscritta, in formato
cartaceo ovvero altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di
conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di
consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette
modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la
sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di
sicurezza.
Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a
causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per
l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR
n.445/2000 sono disponibili nel sito dell'Istituto.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia
direttamente, sia attraverso l'Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o
alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo
4.
L'associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all'INPS la sua volontà di
revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione
sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità. In tal caso l'Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla
relativa comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.
La revoca della delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di
definizione della richiesta da parte dell'Istituto.
Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i
titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di
interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al
netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all'Istituto, entro le seguenti date: 31
gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative
versate dall'associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella
disponibilità del contribuente per l'utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni
debitorie risultanti a quella data.
Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del
contribuente.
Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro
50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente
Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall'Istituto.
L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e,
conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di
somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte
di quest'ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell'Associazione della
regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura
Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica
regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le
modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della
regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori
che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione
avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.
L'Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma
precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative
connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto
della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure
amministrative ed informatiche.
L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di
riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le
modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione
l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della
Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi. Detto importo è dovuto
dall'Associazione anche in assenza di versamenti del contributo associativo da parte delle
aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.);
c) Euro 3,32 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione codeline (una tantum
annuale);
d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico
sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto
corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con
la seguente causale: “denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione
quote associative L. 334/68”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto
prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), riferiti ad ogni anno civile,
sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.
Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà
ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a
copertura dell'intero corrispettivo.
Nel caso in cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell'Associazione sindacale nel
mese di settembre non consenta di recuperare l'intera somma dovuta per gli oneri di cui alle
lettere b), c), d), e), sarà cura dell'Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC), all'Associazione, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per
procedere al versamento dello stesso mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n.
1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto
contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale:
“denominazione Associazione – saldo costi di gestione anno… - Convenzione contributi
associativi L. 334/1968”.
La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa tempestivamente all'Istituto
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Nel caso in cui l'Associazione non provveda ad effettuare il versamento dell'importo dovuto a
saldo, l'Istituto procederà al recesso unilaterale dalla presente Convenzione.
Qualora nel corso di vigenza della convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa
per una delle cause di cui all'articolo 12 del testo convenzionale, l'Istituto procederà, nel
rispetto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a
comunicare con PEC l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico
dell'Associazione l'eventuale importo richiesto all'Associazione con le relative modalità di
versamento.
L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti
lettere b), c), d), e).
L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito
delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha
facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi
valida fino agli adeguamenti procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA
ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite il servizio “Agricoltura: gestione
deleghe sindacali” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere
sviluppato i dati di seguito indicati.
Contestualmente al versamento delle quote associative, l'INPS fornisce all'Associazione:
- ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;
- ammontare delle spese che l'Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione
relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali,
ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;
- ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;
- dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto
dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al
servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”.
L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità del
soggetto da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione (amministratore).
L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Associazione tra le
associazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla
funzionalità.
È fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della
presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi
di quanto previsto al successivo art. 13.
I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'art.
32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n.
393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in
materia.
L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella
presente Convenzione.
ARTICOLO 9
Verifiche
L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione del 10% (con
arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo
trasmesse dalle Associazioni e validate ai fini della tariffazione.
Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da
quest'ultimo all'Associazione, per l'accertamento delle seguenti irregolarità:
- delega priva di firma;
- delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in
assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR
445/2000;
- deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle
competenti autorità, compreso l'INPS;
- mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Associazione sindacale, di
documentazione richiesta dall'INPS.
Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione è tenuta a trasmettere entro 30
giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale e la copia
del documento d'identità dell'associato, conservate ai sensi dell'articolo 4.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione
dell'INPS.
L'Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti
trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto, unitamente alla
“nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Associazione.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore
documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Associazione sindacale la
conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali
osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
L'INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo precedente,
l'applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di
deleghe acquisite dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione.
Per le irregolarità accertate nell'attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della
tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a €
106,00 (euro centosei), calcolata come di seguito esplicitato:
1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell'importo medio della quota associativa
calcolato dividendo il totale dell'importo delle quote associative emesse nell'anno 2019 per il
numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote;
2) determinazione dell'importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma
degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno
successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle
penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento
delle quote successivo all'intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad
integrale concorrenza degli importi applicati.
L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della
presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la
sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali
complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi
responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione e
in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della
loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato
da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori
dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della
presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di
stipula della Convenzione.
L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e
l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva
validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali
risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta
operata.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio
dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale essi sono
iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 12
Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso
di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i
casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di
eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di
natura procedurale e/o gestionale;
d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile
applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria,
nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso
annuo di cui al comma 7 dell'articolo 7.
L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche
indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i
relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre
l'eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica
all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso
unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando
ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non
procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a
favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'
INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176,
comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della
Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero
di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali
rappresentanti;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle
proprie funzioni;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo
13 in materia di protezione dei dati personali;
i) ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale
delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.
All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione
sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della
risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata
(PEC).
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione
della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici
procedurali.
L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia
sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di
reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso
dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato
di cui al comma7, lett. b).
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della
Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali
oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni
contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice con particolare
riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei
confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli
di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati,
ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la
protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di
scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno
accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza
parametrato al rischio individuato.
Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le
specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente
Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare,
sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano
divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di
previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati
designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone
autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-
quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria
responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e
dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati,
avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si
procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui
si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e
garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo
Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste
per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive
funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'
espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un
impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti,
possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei
dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni
dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le
Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo
adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è
operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026, data entro la quale l'Istituto
si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
L'Associazione convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale,
ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza
di convenzionamento entro il mese di giugno 2026.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, il
servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza della presente Convenzione senza la
necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
L'istanza di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la
verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la
continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato
dall'Istituto e sottoscritto tra le Parti.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito della verifica, fornisca parere
negativo in merito alla permanenza dei requisiti, si procederà alla risoluzione del rapporto
convenzionale.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in
forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della
presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni
legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo
ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque
connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa
vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere
effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto
pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con
modalità digitale.
(INPS) (Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Fapipaaf)
Il Legale rappresentante
Il Direttore centrale Organizzazione dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS)
Sig. SCIOTTO GINO
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante
dell'associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni
contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2
(Modalità di riscossione delle quote associative); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota
associativa); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa);
ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6
(Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione);
ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11
(Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, sospensione e risoluzione della
Convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali);
ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO
16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO 18 (Oneri
fiscali).
(Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Fapipaaf)
Il Rappresentante legale
Sig. SCIOTTO GINO
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPN25222
Denominazione completa Contributi associativi delle aziende assuntrici di
manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti
familiari (P.C.C.F.) riscossi per conto della Federazione
Agricoltori Piccole Imprese - (FAPIPAAF)
Denominazione abbreviata CTR.ASS.CLT.DIR.IM.AGR RISC.C/ FAPIPAAF
Validità Mese 03 - Anno 2025
Movimentabilità P
Capitolo finanziario/Voce Bilancio 1E4122027
Tipo variazione I
Codice conto GPN35222.
Denominazione completa Accreditamento di contributi associativi delle aziende
assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e
Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto
della di Federazione Agricoltori Piccole Imprese -
(FAPIPAAF)
Denominazione abbreviata ACCR.CTR.ASS.CLT.DIR.IM.AGR.RISC../ FAPIPAAF
Validità Mese 03.- Anno 2025
Movimentabilità N
Capitolo finanziario/Voce Bilancio 1U4121027
Tipo variazione I
Codice conto GPN11222
Denominazione completa Debiti verso Federazione Agricoltori Piccole Imprese -
(FAPIPAAF), per contributi associativi delle aziende
assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e
Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per suo
conto
Denominazione abbreviata DBT/ FAPIPAAF CNTR ASSOC.CLT.DIR.IMP.AGR..
Validità Mese 03 - Anno 2025
Movimentabilità R
Capitolo finanziario/Voce Bilancio 1U4121027
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