Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 75/2018
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia – anno 2012. D.I. 31 gennaio 2018.
Riferimento normativo
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia – anno 2012. D.I. 31 gennaio 2018.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 31/05/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 75
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del
trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di
malattia – anno 2012. D.I. 31 gennaio 2018.
SOMMARIO: A seguito della pubblicazione del decreto 31 gennaio 2018 adottato dal
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, che provvede a quantificare i maggiori oneri
sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e a stabilire i criteri e le
modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, con la presente circolare si
forniscono le istruzioni operative per il recupero delle somme spettanti con
riferimento all’anno 2012.
INDICE
1. Generalità
2. Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali
3. Istruzioni contabili
1. Generalità
L'articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha abrogato, con
effetti dal 1° gennaio 2005, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico
dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei
lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con la medesima decorrenza ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di
malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del
settore industria.
La norma citata dispone inoltre che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati
dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione
collettiva di categoria.
L’articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri
derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni
sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano
finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo
del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
In particolare, sulla base del combinato disposto dell’articolo 1 comma 273, secondo periodo,
della legge n. 266/2005 e dell’articolo 4 del decreto interministeriale n. 14666 del 6 agosto
2007, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico
trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da
destinare a copertura degli oneri medesimi devono essere stabiliti mediante un apposito
decreto, avente a riferimento l’annualità di competenza, del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il predetto provvedimento ministeriale autorizza, altresì, il trasferimento dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti all’INPS delle risorse complessive – a valere su apposita evidenza
contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali - affinché le medesime possano essere erogate alle aziende aventi titolo.
Per l’anno 2012, l’ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali stipulati
dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal
decreto interministeriale 31 gennaio 2018 (allegato 1). Detto decreto, come disposto
dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicità legale, è stato
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al fine di completare l’opera di massima divulgazione, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 75 del 30 marzo 2018 ha dato avviso dell’avvenuta pubblicazione del
provvedimento sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione “Pubblicità Legale”.
L’erogazione degli importi spettanti alle aziende aventi titolo viene effettuata, pertanto,
dall’Istituto secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto
medesimo, del quale costituisce parte integrante.
2. Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali
Le aziende di trasporto interessate dal sopra indicato decreto, al fine di effettuare il recupero
degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2012,
dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da valorizzare nell’Elemento
<Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con
una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare[1].
Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione
“4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme
anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
Il citato decreto all’articolo 3, comma 2, dispone che l’erogazione è subordinata alla verifica del
requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal possesso
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto, le Strutture territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende
destinatarie del beneficio, al fine dell’attribuzione del previsto c.a. “4H”, dovranno attivare la
verifica di regolarità contributiva accedendo alla procedura “Durc on Line” tramite le utenze già
attribuite in base alla comunicazione di posta elettronica istituzionale n. 40442 del 14 agosto
2015.
Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, ai sensi del comma 8-bis
dell’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione la previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 31, che stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata.
3. Istruzioni contabili
Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 31 gennaio 2018,
oggetto della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare
n. 22 del 22febbraio 2008 e nella circolare n. 55 del 8 aprile 2009, alle quali si fa rinvio, che
attribuiscono l’onere per il contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale, a
copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia, alla Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ - conto GAZ32106.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata
con D.M. 7/10/1993.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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