Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14/04/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 76
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n.
207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal
1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Istruzioni contabili e
variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti di accesso
3. Presentazione e gestione delle domande
4. Regime fiscale
5. Finanziamento e monitoraggio degli oneri
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito legge di Bilancio
2025), all’articolo 1, comma 206, prevede l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000
euro (di seguito Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di
incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
Con la presente circolare si illustra la disciplina del Bonus nuovi nati e si forniscono indicazioni
per la presentazione delle relative domande.
2. Requisiti di accesso
L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 dispone che il Bonus nuovi nati “è
corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro
familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati
a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei
mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore
richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro
annui”.
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi natii richiedenti devono possedere, congiuntamente, i
seguenti requisiti.
1. Requisito di cittadinanza
I potenziali beneficiari del Bonus nuovi natipossono essere:
cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con
riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti
giurisprudenziali della Corte di Giustizia[1] possono accedere al Bonus nuovi nati anche i
cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati
nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che
l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella
durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle
prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari
in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi,
rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a
sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea
se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei
suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data
precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - o altri archivi anagrafici), non sono richiesti
ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei
confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31
dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i
cittadini extracomunitari.
2. Requisito di residenza
Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve
essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia,
tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla
data di presentazione della domanda.
3. Requisito economico
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, stabilito
ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000
euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno
unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni.
neutralizzando da tale indicatore gli importi dell’AUU erogati ai componenti del nucleo. Ad
esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della
scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di
1.500 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo
caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore utilizzato ai fini del
Bonus nuovi natiè pari a 39.800 (40.400 – 600) euro.
4. Data di nascita, adozione o affido preadottivo
Per accedere al Bonus nuovi nati, il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per
le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.
Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affido
preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo
familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento
preadottivo di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale
interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma, che è quella di
fornire un sostegno al momento dell’ingresso del figlio in famiglia, evento questo che può
precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene
assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri dello stato civile. In sede di prima attuazione, per i minori adottati a decorrere dal 1°
gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data è possibile
richiedere il Bonus nuovi nati con riferimento alla data della sentenza di adozione.
3. Presentazione e gestione delle domande
L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 prevede che il beneficio è erogato su
presentazione di apposita domanda.
A tale fine, il Bonus nuovi natipuò essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.
Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che
convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.
Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore
di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica
dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Si evidenzia che il genitore che esercita la
responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per
l'esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita
o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Ad esempio, nel caso in cui l’evento (nascita,
affido preadottivo, adozione senza affido preadottivo) si sia verificato in data 16 luglio 2025, il
Bonus in trattazione può essere richiesto entro il 14 settembre 2025.
Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di
validità o avere presentato preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il
calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento. Ai
fini della verifica dei requisiti è assunto a riferimento per la prestazione l’ISEE minorenni valido
alla data della domanda o relativo alla DSU presentata alla data della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di
Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
utilizzando la funzione Bonus nuovi natidisponibile nell’app INPS mobile;
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori);
Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data a decorrere dalla quale è disponibile il
servizio per la presentazione della domanda.
Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio la domanda può essere
presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato
messaggio.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal
sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di
pagamento, ove necessario.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per
accedere alla misura e, quindi, in relazione alla situazione nella quale ricada:
di essere cittadino italiano;
la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino
dell’Unione europea;
il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente previste dagli
articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, se familiari extracomunitari
di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea;
il possesso di un permesso di soggiorno secondo quanto indicato al paragrafo 2 della
presente circolare, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.
Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli
effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo
in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di
avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta
della richiesta o del cedolino;
l’evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
i dati del figlio cui è riferito l’evento;
la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla
data di presentazione della domanda;
il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE
per le prestazioni ai minori.
All’atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta
mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del
servizio per la presentazione della domanda Bonus nuovi natial “Sistema Unico di Gestione
IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso
l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA
(extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato
“Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione
“Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di
pagamento.
L’INPS procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo
(data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della
sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della
domanda.
4. Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo
8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (cfr. l’art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025).
5. Finanziamento e monitoraggio degli oneri
L’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2025 valuta l’onere per la misura in 330 milioni
di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
L’INPS provvede al monitoraggio delle risorse utilizzate e ne comunica i risultati con cadenza
mensile al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla
previsione di spesa, come sopra individuata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, si provvede a
rideterminare il valore annuo dell'importo del Bonus nuovi natie il valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente di cui al citato comma 206 (cfr. l’art. 1, comma 207, della
legge di Bilancio 2025).
6. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dell’onere per l’erogazione del Bonus nuovi nati, di cui all’articolo
1, comma 206, della legge di Bilancio 2025, posto a carico del bilancio dello Stato, nell’ambito
della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza
contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia), si istituiscono i seguenti
conti:
GAT30614 – per rilevare l’onere per il Bonus nuovi nati di cui all’ articolo 1, comma 206, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207;
GAT10614 – per rilevare il Debito per il Bonus nuovi nati di cui all’ articolo 1, comma 206, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La procedura gestionale che consente la liquidazione del Bonus ai beneficiari utilizzerà la
consueta struttura dei biglietti contabili in uso per i pagamenti accentrati.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati dalla
procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031,
assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso: “3249”
opportunamente ridenominato.
La riemissione in pagamento del Bonus nuovi nati non andato a buon fine e riaccreditato andrà
contabilizzato al conto di debito in uso GPA10188, istituito con il messaggio n. 5981 del 29
settembre 2015, a cui verrà adeguata la denominazione per accogliere la nuova prestazione in
argomento.
Per eventuali recuperi del Bonus in argomento, si istituisce il seguente conto:
GAT24614 - Entrate varie – Recuperi e reintroiti del Bonus nuovi naticorrisposto ai sensi
dell’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, il codice bilancio già esistente “1192”, aggiornato nella denominazione.
Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in
uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata
procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tale fine opportunamente aggiornata.
Il codice bilancio “1192” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del
conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. in merito, anche la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri (attuata con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), la direttiva 2011/98/UE
relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un
insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato membro (attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40), la direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime
sul contenuto della protezione riconosciuta (attuata con decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché
l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), che
sottolinea che la parità di trattamento non è circoscritta ai soli titolari di un permesso unico di
lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini
diversi dall’attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAT30614
Denominazione completa Bonus nuovi nati – art. 1, comma 206, della legge 30
dicembre 2024, n. 207
Denominazione abbreviata BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205097
Tipo variazione I
Codice conto GAT10614
Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari del Bonus nuovi nati
– art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n.
207
Denominazione abbreviata DEB/BEN. BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205097
Tipo variazione I
Codice conto GAT24614
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o reintroito del Bonus nuovi
nati – art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre
2024, n. 207
Denominazione abbreviata REC/REN. BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GPA10188
Denominazione completa Debiti per la riemissione in pagamento dei riaccrediti
relativi all’assegno di natalità di cui all’art. 1, commi da
125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
successive modificazioni e integrazioni, nonchè del
Bonus nuovi nati di cui all’art. 1, comma 206, della
legge n. 207/2024 – con procedura automatizzata
Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIAC.BON.BEBE'/NUOVINATI-PR.AUT.CENTR.
Validità e Movimentabilità Mese 09 - Anno 2015 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 8E2320099/8U2220099/PNE112013
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