Convenzione fra l’INPS e il FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute) avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività del Fondo medesimo. Istruzioni contabili
Convenzione fra l’INPS e il FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute) avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività del Fondo medesimo. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17/04/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 77
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e il FONDO ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute) avente a oggetto la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività
del Fondo medesimo. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione
della convenzione stipulata tra l’INPS e il Fondo Enfea Salute, per la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività del
Fondo medesimo.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
3. Misura del contributo
4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens
5. Riversamento e controlli.Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma
3, della convenzione
6. Fornitura dati
7. Costi e fatturazione
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 28 febbraio 2025 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e il Fondo Enfea Salute
(di seguito, anche Fondo), sulla base dello schema convenzionale adottato con la
determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023, per la riscossione dei
contributi da destinare al finanziamento del Fondo stesso (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su specifica richiesta del Fondo da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto a
mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È
comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
Il Fondo Enfea Salute affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il
finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di
riferimento. La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto del Fondo,
contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo
“ESAL” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per
conto del Fondo con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2025.
In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in oggetto, devono
indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “ESAL” nella sezione “INPS”,
nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a
debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di
lavoro;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Il Fondo provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta
attuazione delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono
versati dall’INPS sul conto corrente indicato dal Fondo, secondo le modalità e le tempistiche
descritte nel successivo paragrafo 5.
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento
diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in
argomento.
3. Misura del contributo
La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni
ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine
al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
Il Fondo ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione
sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di
lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare al Fondo; inoltre,
quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della
misura del contributo.
4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>,
secondo le seguenti indicazioni:
a. in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “ESAL”;
b. in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello
individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato
con il modello F24 con il corrispondente codice;
c. l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve
essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il
contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo
5, comma 3, della convenzione
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle
attività del Fondo, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati
dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmense nel flusso del modello F24,
con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali al Fondo e ai datori di lavoro
interessati.
L’INPS corrisponde al Fondo, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi
riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento
risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di
riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di
elaborazione della denuncia mensile UniEmensa cui il versamento è collegato.
La percentuale residua trattenuta, pari al 2%, viene riversata, previo conguaglio con quanto
dovuto dal Fondo all’Istituto per le voci di costo di cui al successivo paragrafo 7, sub b) e sub
d), all’esito delle attività descritte nel medesimo paragrafo.
In relazione a tale trattenuta effettuata dall’Istituto, la misura viene concretamente applicata
secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, il cui
contenuto si intende completamente richiamato.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla convenzione, le quote versate a titolo di
contributo per il Fondo successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella
disponibilità del datore di lavoro e devono essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da
parte dello stesso.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute al Fondo risulti inferiore a 50,00 euro
mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un
importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.
Le rimesse monetarie sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario intestato al
Fondo, che provvede a comunicare il relativo codice IBAN all’Istituto, secondo le modalità
telematiche dallo stesso indicate.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni
responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore del Fondo
conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultimo del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva del Fondo
nei confronti dell’INPS, che viene effettuata attraverso la procedura “Durc on line”. In caso di
esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva” o nei
casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse
monetarie al Fondo sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o
della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento
di verifica. A seguito di regolarizzazione o definizione positiva dell’accertamento istruttorio, il
riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell’Istituto.
Si precisa che l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse monetarie
dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle
esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
6. Fornitura dati
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmensrelativi a ciascun
lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Le modalità di fornitura e le specifiche tecniche-operative con cui i suddetti dati sono resi
disponibili al Fondo saranno oggetto di apposita successiva comunicazione.
7. Costi e fatturazione
Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, il Fondo corrisponde all’Istituto, a
titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
a) 7.200,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla
gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di
gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo al Fondo versato dai
datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati;
d) il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite modello F24 in base
alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Il costo di cui alla lettera a) è stato corrisposto e fatturato all’atto della stipula della
convenzione.
Il costo di cui alla lettera b), riferito a ogni anno civile o frazione di esso, e il costo di cui alla
lettera d), che sarà determinato successivamente alla comunicazione del costo e alla
fatturazione del servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate all’INPS, sono conguagliati con la
percentuale del 2% trattenuta dall’Istituto sui versamenti mensili, entro il mese di maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di
recuperare la somma dovuta, l’Istituto comunica al Fondo, tramite posta elettronica certificata
(PEC), l’importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento
dello stesso. Tale importo deve essere versato dal Fondo mediante bonifico sul conto corrente
di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all’INPS,
contraddistinto dall’IBAN IT75A0100004306CS0000009601 - con la seguente causale:
“denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente
Bilaterale/Fondo/Cassa”.
Il costo di cui alla lettera c) è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore
del Fondo nel periodo di riferimento.
L’Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle suddette lettere b), c) e d), in ragione delle
risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi
ricorrenti di gestione, i costi di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di revisione
annuale anche in funzione:
- del numero di soggetti che sottoscriveranno la convenzione;
- della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti
disposti a favore del singolo Ente;
- degli adeguamenti delle procedure informatiche che si renderanno necessarie per la corretta
gestione delle procedure.
A tale fine, l’Istituto procede a una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della
gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione
dello schema di convenzione, assumendo tali dati come elementi per l’eventuale
rideterminazione dei costi suddetti.
L’eventuale variazione dei costi è oggetto di apposita comunicazione al Fondo, a seguito della
quale quest’ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla convenzione entro il termine di 60
giorni dalla sua ricezione.
Si precisa che è a carico del Fondo ogni altro onere inerente alla convenzione.
L’Istituto provvede a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al
versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In
particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento eseguito dai creditori del Fondo sulle somme oggetto della convenzione, anche in
relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
Si precisa che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi
all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi,
devono essere instaurati direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della
convenzione, l’Istituto comunica al Fondo la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
La convenzione si intende altresì risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio,
laddove il Fondo non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall’INPS, degli importi a
debito residui relativi ai costi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.
La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della
convenzione o di recesso, ha effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici
procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione nel caso in cui il Fondo sia
sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato
connesse alla sfera patrimoniale.
Le comunicazioni inerenti alla cessazione anticipata e/o alla sospensione degli effetti della
convenzione sono effettuate tramite PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto del Fondo Enfea Salute,
in forza della convenzione stipulata con l’INPS, si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con la
circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni a tutti gli Enti aderenti allo schema
convenzionale in argomento, con esclusione del conto di debito per contributi da riversare che
trova specificazione per ciascun Ente.
Pertanto, in base alla convenzione in argomento, per il Fondo Enfea Salute si istituisce il
seguente conto di debito:
- GPA18360 - Debito per contributi verso "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONFAPI” (Enfea Salute) – ESAL per contributi riscossi per suo conto.
In allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L'INPS E L'ENTE BILATERALE/FONDO/CASSA PER LA
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO
DELL'ENTE BILATERALE/FONDO/CASSA
- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma (RM),
Via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore
Centrale Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta determinazione del Commissario
Straordinario n. 71/2023 (di seguito denominato “Istituto” o “INPS” o, congiuntamente
all'Ente Bilaterale/ Fondo/Cassa, "le Parti");
E
- Il FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute),
con sede in Roma, VIA DELLA COLONNA ANTONINA 52, codice fiscale 97990390581,
legalmente rappresentato da Sig. Salvatore Carta (di seguito denominato “Ente”);
PREMESSO CHE
• il CCNL Unigec/Unimatica sottoscritto in data 09/03/2021, tra FISTEL CISL - SLC CGIL -
UILCOM UIL per la parte sindacale dei lavoratori, e UNIGEC CONFAPI - UNIMATICA
CONFAPI per la parte datoriale, all'art. 7.6; il CCNL UNIONALIMENTARI CONFAPI
sottoscritto in data 12/07/2021, tra FAI CISL - FLAI CGIL - UILA UIL per la parte
sindacale dei lavoratori, e UNIONALIMENTARI CONFAPI per la parte datoriale, all'art. 61;
il CCNL UNIONTESSILE sottoscritto in data 24/01/2020, tra FILCTEM CGIL - FEMCA CISL
- UILTEC UIL per la parte sindacale dei lavoratori, e UNIONTESSILE CONFAPI per la
parte datoriale all'art. 14-B; il CCNL UNIONCHIMICA sottoscritto in data 05/12/2023,
tra FILCTEM CGIL - FEMCA CISL - UILTEC UIL per la parte sindacale dei
lavoratori, e UNIONCHIMICA CONFAPI per la parte datoriale dispone all'art. A3,
dispongono il finanziamento a favore di ENFEA Salute;
VISTI
• l'articolo 2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce
gli Enti Bilaterali quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate
per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la
discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica
di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di
lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la
sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento";
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), di seguito, per brevità, "Regolamento UE";
• il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il "Codice";
• l'articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
introdotto dall'articolo 4, comma 9-duodecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale dispone
che l'INPS, nel caso di stipula di specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta
dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero con fondi sanitari
e casse aventi fine assistenziale integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni
nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di
servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali e che
incombe sui soggetti parte delle convenzioni fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro
idonea informativa in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016;
• il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n.
393 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2022, n. 4, con la
quale è stato adottato il testo dell'accordo quadro di servizio tra INPS e Inps Servizi
S.p.A., che prevede all'articolo 1 la possibilità per la Società di svolgere il servizio di
fornitura dati di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;
• la nota prot. 15/IV/16029 del 23 settembre 2009 con la quale il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha espresso il suo orientamento positivo per l'effettuazione da parte
dell'Istituto del servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli
Enti Bilaterali "nell'ambito della propria autonomia decisionale" di cui alla legge 9 marzo
1989, n. 88;
• la determinazione commissariale dell'INPS n. 71 del 18 ottobre 2023, con la quale è
stato adottato lo schema di Convenzione quadro per la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse;
CONSIDERATO
• che il servizio oggetto della presente Convenzione non interferisce con lo svolgimento
delle attività istituzionali;
• che l'Ente ha presentato all'INPS apposita istanza di sottoscrizione della presente
Convenzione;
• che l'Ente ha dichiarato di disporre di un assetto organizzativo adeguato allo
svolgimento dei propri compiti istituzionali e, nello specifico, dei controlli previsti
nell'ambito della presente Convenzione, anche con riguardo alle risorse professionali allo
scopo utilizzate;
• che i servizi INPS di cui all'articolo 1 della presente convenzione potranno essere resi in
via diretta e attraverso INPS Servizi S.p.A., designato quale responsabile del trattamento
ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento da parte dell'Ente all'INPS del
servizio di riscossione dei contributi versati dai datori di lavoro per il finanziamento delle
attività dell'Ente, nonché la fornitura dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e
di servizio di cui l'Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell'Ente stesso.
2. L'Istituto potrà fornire i servizi di cui alla presente Convenzione in via diretta nonché
attraverso Inps Servizi S.p.A..
ARTICOLO 2
1. La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS,
per conto dell'Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai
datori di lavoro all'INPS.
2. L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al
versamento dei contributi di cui alla presente Convenzione e non è tenuto ad effettuare
accertamenti in ordine al rispetto degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti
dall'Ente ovvero dai relativi accordi e contratti di lavoro ai fini del finanziamento dell'Ente
medesimo.
3. E' altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte
dell'INPS.
ARTICOLO 3
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2, l'Ente provvede a
comunicare ai datori di lavoro interessati le modalità di versamento dei contributi.
2. In caso di adozione di modifiche alle procedure e/o alle modalità per il versamento dei
contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS indicare, nell'ambito delle relative istruzioni
fornite ai datori di lavoro, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di
evidenziazione del contributo di cui all'articolo 1.
3. L'INPS attribuisce all'Ente un codice da inserire all'interno della dichiarazione
retributiva/contributiva mensile (di seguito, “UniEmens”).
4. Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui
all'articolo 1, è assegnato all'Ente da parte dell'Agenzia delle Entrate, su richiesta
dell'Istituto, una specifica causale (codice) che i datori di lavoro tenuti al versamento
inseriscono nel campo dedicato della Sezione INPS della delega di pagamento del modello
F24, cui dovrà corrispondere l'ammontare della quota destinata al finanziamento
dell'Ente.
5. Il versamento del contributo all'Ente si perfeziona a condizione che nella delega di
pagamento del modello F24 sia indicata la corrispondente causale attribuita all'Ente e il
relativo importo a titolo di contribuzione per l'Ente.
6. L'INPS non può utilizzare le somme destinate all'Ente per recuperare crediti
contributivi non corrisposti dai datori di lavoro.
ARTICOLO 4
1. La misura del contributo è comunicata all'INPS da parte dell'Ente, al quale compete
ogni attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in
ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
2. L'Ente, al fine di adempiere alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto a
dichiarare all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla medesima che ne costituisce parte
integrante (Allegato 1), la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore,
che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare
all'Ente.
3. L'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della
misura del contributo sulla base delle modalità definite dall'Istituto medesimo.
ARTICOLO 5
1. L'INPS prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento
dell'Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai
datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens relativi ai contributi dovuti di
cui alla presente Convenzione e nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare
segnalazioni qualificate ad Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all'Ente e ai datori di lavoro
interessati.
2. L'INPS corrisponde all'Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli
importi riscossi mediante modello F24, al netto del rimborso spese di cui all'articolo 7,
fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione
crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
3. Il versamento, pari al 98 % dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di
riscossione e fornitura dati, avverrà di norma nel corso del mese successivo a quello di
elaborazione della denuncia mensile Uniemens a cui il versamento è collegato. La
percentuale residua trattenuta sarà riversata, previo eventuale conguaglio con quanto
dovuto dall'Ente all'Istituto per le voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3
dell'articolo 7, all'esito dell'emissione della fattura relativa a tale ultima voce di costo e in
ogni caso non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote
versate a titolo di contributo per l'Ente successivamente alla data di cessazione del
servizio, restano nella disponibilità del datore di lavoro e dovranno essere oggetto di
apposita richiesta di rimborso da parte dello stesso.
5. Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Ente risulti inferiore ad Euro 50,00
(cinquanta/00) mensili, l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
6. Le rimesse monetarie all'Ente, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione,
sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario intestato all'Ente che
provvede a comunicare all'Istituto il relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche
dallo stesso indicate.
7. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da
ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Ente
conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultimo del codice IBAN.
8. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva
dell'Ente nei confronti dell'INPS che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line.
In caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità
contributiva” ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le
modalità indicate, le rimesse monetarie all'Ente sono sospese in attesa della
regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti
istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In caso di
regolarizzazione o definizione positiva dell'accertamento istruttorio, il riversamento viene
effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell'Istituto.
9. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse di cui al comma
6 dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse
alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 6
1. I dati relativi ai versamenti nonché i dati di cui all'articolo 86, comma 13-bis del d. lgs.
n. 276/03 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti
dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens, secondo le
tempistiche e modalità di cui all'Allegato tecnico (Allegato 2), che costituisce parte
integrante della presente Convenzione.
2. I trattamenti dei dati effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati
in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al
provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e
modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente
attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
3. Non può essere effettuata alcuna fornitura di dati diversi da quelli espressamente
menzionati nella presente Convenzione.
ARTICOLO 7
1. L'Ente prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto
della presente Convenzione comporta per l'Istituto lo sviluppo e la gestione di procedure
amministrative e informatiche.
2. L'Ente si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per l'espletamento del
servizio oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai
commi seguenti.
3. Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati di cui alla presente
Convenzione, l'Ente corrisponde all'Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli
importi di seguito indicati:
a) Euro 7.200,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'atto della
sottoscrizione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione
medesima;
b) Euro 1.900,00 annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) Euro 0,32 per ogni rigo di F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione
della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all'Ente versato dai datori
di lavoro nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 6;
d) Rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per la riscossione tramite F24 in base alla
Convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.
Le fatture relative a costi non soggetti ad Iva sono soggette ad imposta di bollo ove
superiori ai limiti di Euro 77,47.
4. Il costo di cui alla lettera a) del comma 3 è versato dall'Ente mediante bonifico sul
conto corrente di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma,
intestato all'Inps, contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la
seguente causale: “denominazione Ente - costo attivazione Convenzione per riscossione
quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”. La ricevuta di avvenuto pagamento
deve essere trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
5. Il costo di cui alla lettera b) del comma 3 - riferito ad ogni anno civile o frazione di
esso, con riferimento all'anno della sottoscrizione e/o della cessazione della presente
Convenzione - è conguagliato con la percentuale trattenuta dall'Istituto sui versamenti
mensili ai sensi dell'articolo 5, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di recuperare la somma dovuta, sarà
cura dell'Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Ente, l'importo
del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello
stesso. Tale importo dovrà essere versato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente
di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all'Inps,
contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale:
“denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di
finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.
6. Il costo di cui alla lettera c) del comma 3, è trattenuto mensilmente dal totale delle
somme riscosse a favore dell'Ente nel periodo di riferimento.
7. Il costo di cui alla lettera d) del comma 3, è riscosso nel corso dell'anno successivo a
quello di riferimento, successivamente alla comunicazione del costo ed alla fatturazione
del servizio da parte di Agenzia delle Entrate ad Inps e, comunque, non oltre la mensilità
di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui l'importo del
versamento da effettuare a favore dell'Ente non consenta di recuperare l'intera somma, si
procederà secondo quanto previsto al comma 5 con riferimento al recupero dei costi di
cui alla lettera b) del comma 3.
8. L'Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, in
ragione delle risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la
copertura dei costi ricorrenti di gestione della convenzione, i costi di cui alle lettere b) e
c) potranno essere oggetto di revisione annuale anche in funzione: - del numero di enti
che aderiranno alla presente Convenzione; - della gravosità delle attività di controllo a cui
dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a favore del singolo Ente; - degli
adeguamenti delle procedure informatiche. A tal fine, l'Istituto procede ad una
ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della gravosità delle attività di
controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione dello schema di
Convenzione assumendo tali dati come elementi per l'eventuale rideterminazione dei costi
sopra citati. L'eventuale variazione dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione
all'Ente, a seguito della quale quest'ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla
Convenzione entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione.
9. E' a carico dell'Ente ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
10. L'Istituto provvede ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in
applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
1. L'INPS è esonerato, come riconosciuto espressamente dall'Ente, da ogni e qualsiasi
responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nonché
verso i terzi, derivante dall'applicazione della presente Convenzione. In particolare,
l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento
eseguito dai creditori dell'Ente sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in
relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
2. I rapporti conseguenti alla attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli
relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi
contributi, dovranno essere instaurati direttamente tra l'Ente e i datori di lavoro
interessati.
3. L'Ente, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto, è
tenuto a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dai datori di lavoro
in relazione alle proprie norme interne e a segnalare tempestivamente all'Istituto
eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare danno all'Istituto ovvero
ad altre Amministrazioni Pubbliche.
4. L'Ente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto, a semplice
presentazione di nota specifica, laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio
in controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque per questioni
attinenti all'applicazione della presente Convenzione.
5. Le spese di cui al precedente comma saranno quantificate nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 9
1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Ente deve
essere in possesso dei requisiti attestati mediante la dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 4. La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della
sottoscrizione della Convenzione unitamente a una copia leggibile di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
2. La sottoscrizione della Convenzione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.
3. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall'Istituto, ogni variazione relativa ai propri dati identificativi, di contatto e ai poteri di
rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale
documentazione a supporto.
4. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione
nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Ente;
b) in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti all'uso della denominazione,
dell'acronimo, del logo dell'Ente nonché del legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote da destinare al finanziamento
dell'Ente per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (articolo 1467 c.c.), che
necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia
possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o
necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
5. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 4, l'INPS comunica
all'Ente la relativa decisione motivandola ai sensi della medesima disposizione.
6. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ente ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa
documentazione.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Ente il recesso
unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi delle disposizioni di cui al
comma 4 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero
la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
8. E' fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da
esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta
elettronica certificata (PEC).
9. Tenuto conto che l'Ente è tenuto alla diligenza professionale di cui all'articolo 1176,
comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della
Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei
seguenti casi:
a. perdita da parte dell'Ente dei requisiti per accedere alla stipula della presente
Convenzione;
b. qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile
la prosecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;
c. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva;
d. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto
ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Ente;
e. perdita, in capo all'Ente, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente;
f. eventuali misure inibitorie adottate da parte delle competenti autorità giudiziarie e/o
amministrative nei confronti dell'Ente e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di
cariche dell'Ente;
g. uso per fini diversi e fuorvianti da quanto previsto della presente Convenzione;
h. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della Convenzione con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
i. adozione da parte delle competenti autorità giudiziarie di misure cautelar i personali
riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto
dell'Ente per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
j. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Ente, indicati nel successivo articolo 10 in
materia di protezione dei dati personali.
10. Laddove si verifichi una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà
all'Ente la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1456 c.c..
11. La Convenzione s'intende, altresì, risolta di diritto, con conseguente interruzione del
servizio, laddove l'Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall'Inps,
degli importi a debito residui relativi ai costi di cui all'articolo 7, comma 3, lett. b) e d).
12. La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione
della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto comunque conto
dei tempi tecnici procedurali.
13. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Ente sia
sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di
reato connesse alla sfera patrimoniale.
14. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta
elettronica certificata (PEC).
ARTICOLO 10
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati
personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del
Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa
osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare
riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità
nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i
vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione
dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa
la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di
scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno
accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza
parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le
specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della
presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione
del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei
casi di previsione di legge.
5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano
stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento
UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento
UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno,
sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire
precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e
autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui
si procede.
7. Entrambe le Parti (sia l'INPS che l'Ente), ai sensi dell'articolo 86, comma-13 bis, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute ad informare i lavoratori e i
datori di lavoro tenuti al versamento del contributo in merito al trattamento oggetto della
presente Convenzione, alle sue finalità e si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti
spettanti agli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE.
8. Per le finalità di cui al precedente comma, le Parti della presente Convenzione
predispongono e diffondono, ciascuna per i profili di competenza, una apposita
informativa nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo
previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le
rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria
collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dat i o
incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che
possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare,
nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al
Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi
degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 11
1. La presente Convenzione ha efficacia dal novantesimo giorno successivo al
perfezionamento della sottoscrizione della stessa. L'avvenuta effettuazione degli
adempimenti amministrativi necessari per l'adeguamento delle procedure nonché
l'adozione delle relative istruzioni amministrative sono comunicate attraverso la
pubblicazione di specifica circolare attuativa.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata
per una sola volta per un ulteriore triennio.
3. L'Ente, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo,
deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno
2026.
4. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione si intende rinnovata tramite
scambio di posta elettronica certificata (PEC) e ha efficacia sino al 31 dicembre 2029.
5. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Ente, la
Convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza senza la necessità di
ulteriori atti o comunicazioni.
6. L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare il presente schema di Convenzione, con
preavviso da notificare mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima
della data di scadenza, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo
convenzionale.
ARTICOLO 12
La presente Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente
in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le medesime modalità previste per la
sua adozione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni
legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo,
lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa
vigente.
ARTICOLO 13
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa
comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 14
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa
vigente.
ARTICOLO 15
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Ente deve essere effettuato mediante il
modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento deve
essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.
INPS Enfea Salute
Il Direttore centrale Organizzazione Il legale rappresentante del Fondo
Assistenza Sanitaria Integrativa Confapi
(Enfea Salute)
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro Sig. Salvatore Carta
Firmato
digitalmente
da CARTA
SALVATORE
C=IT
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile l'Ente dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguent iarticoli
della Convenzione: ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione); ARTICOLO 3 (Procedura di
versamento dei contributi); ARTICOLO 4 (Misura del contributo); ARTICOLO 5
(Versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa);
ARTICOLO 6 (Fornitura dati); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Clausola
di salvaguardia); ARTICOLO 9 (Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione
dell'efficacia della Convenzione); ARTICOLO 11 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO
12 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 13 (Foro competente); ARTICOLO 15 (Oneri
fiscali);
Il legale rappresentante del FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI
(Enfea Salute)
Sig. Salvatore Carta
Firmato
digitalmente da
CARTA
SALVATORE
C=IT
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA18360
Denominazione completa Debito per contributi verso “ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI
(Enfea Salute) – ESAL riscossi per suo
conto
Denominazione abbreviata DEB.E.B.PER CTR. ENFEA SALUTE RISCOSSI PER
SUO CONTO
Validità Mese 04 Anno 2025
Movimentabilità P10
Capitolo 1U4121008
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