Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 81/2022
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2022
Riferimento normativo
Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 14/07/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 81
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2022
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2022,
dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli,
diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei
prosecutori volontari.
INDICE
1. Lavoratori agricoli dipendenti
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
1. Lavoratori agricoli dipendenti
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari
dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2022,
autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero
autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota
dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD).
L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio
2022, pari al 29,70% di cui il 29,59% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base,
così come ripartita nella seguente tabella (cfr. le circolari n. 31 del 25 febbraio 2022 e n. 56
del 10 maggio 2022).
Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2022
Autorizzati entro il Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
30 dicembre 1995 0,11% 29,59% 29,70%
Coefficienti di riparto 0,003704 0,996296 1,000000
Autorizzati dal 0,11% 29,59% 29,70%
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto 0,003704 0,996296 1,000000
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i
mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro
classi di reddito settimanale.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della
prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2022.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1°
gennaio 2022
Classi di reddito Reddito Quota Addizionale Addizionale Contributo
Classi settimanale settimanale Pensione legge n. legge n. Totale
medio 233/90 160/75
imponibile 22,00% 2,00% RM (€ 0,69 x 3)
RM
1° Fino a
€ 235,11 € 235,11 € 51,73 € 4,71 € 2,07 € 58,51
(a)
2° Oltre
€ 235,11
Fino a
€ 313,48 € 274,30 € 60,35 € 5,49 € 2,07 € 67,91
(a)
3° Oltre
€ 313,48
Fino a
€ 391,85 € 352,67 € 77,59 € 7,06 € 2,07 € 86,72
4° Oltre € 391,85 € 431,04 € 94,83 € 8,63 € 2,07 € 105,53
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo
settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
- € 58,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima
del 31 dicembre 1995;
- € 69,35 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo
il 31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni,
l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di
270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si
riferiscono i versamenti volontari a integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in
base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel
settore che, per l’anno 2022, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,70%.
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più
applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano
dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal
salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006).
3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente
interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 81/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della
legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate
dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione,
pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto direttoriale. Per l’anno 2022
le predette retribuzioni sono state determinate con il decreto del Direttore generale per le
Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17
giugno 2022, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero
repertorio 256/2022.
Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno
2022, indicate al precedente paragrafo 1.
La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione, relativi ai
piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, è riportata nella colonna “Retribuzione” della
tabella dell’Allegato n. 1.
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e
i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi
volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata
in vigore del citato decreto legislativo.
4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2022, dovuti dai contribuenti autorizzati alla
prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2.
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di
contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo
della vita.
4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del
contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno
precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2022, il
contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,63;
importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni
percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista
per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS,
calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS 0,005522
Quota Pensione 0,994478
Totale 1,000000
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato 1
Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai
piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2022
VERSAMENTI VOLONTARI 2022
Contributo Contributo
Retribuzione
Provincia giornaliero base in
in euro
in euro euro
AGRIGENTO 67,73 20,04 0,07
ALESSANDRIA 79,49 23,52 0,09
ANCONA 79,48 23,52 0,09
AOSTA 63,18 18,69 0,07
AREZZO 74,46 22,03 0,08
ASCOLI PICENO 72,95 21,59 0,08
ASTI 78,28 23,16 0,09
AVELLINO 70,42 20,84 0,08
BARI 72,90 21,57 0,08
BELLUNO 76,11 22,52 0,08
BENEVENTO 72,00 21,31 0,08
BERGAMO 76,94 22,77 0,08
BIELLA 78,06 23,10 0,09
BOLOGNA 77,00 22,78 0,08
BOLZANO 78,54 23,24 0,09
BRESCIA 76,53 22,65 0,08
BRINDISI 73,39 21,72 0,08
CAGLIARI 71,57 21,18 0,08
CALTANISSETTA 70,68 20,91 0,08
CAMPOBASSO 66,76 19,75 0,07
CASERTA 67,90 20,09 0,07
CATANIA 70,83 20,96 0,08
CATANZARO 70,44 20,84 0,08
CHIETI 70,81 20,95 0,08
COMO 80,08 23,69 0,09
COSENZA 69,08 20,44 0,08
CREMONA 79,14 23,42 0,09
CROTONE 63,82 18,88 0,07
CUNEO 76,38 22,60 0,08
ENNA 70,22 20,78 0,08
FERRARA 77,05 22,80 0,08
FIRENZE 77,84 23,03 0,09
FOGGIA 80,15 23,72 0,09
FORLÌ CESENA 76,62 22,67 0,08
FROSINONE 70,48 20,86 0,08
GENOVA 74,54 22,06 0,08
GORIZIA 75,20 22,25 0,08
GROSSETO 76,22 22,55 0,08
IMPERIA 71,77 21,24 0,08
ISERNIA 66,25 19,60 0,07
LA SPEZIA 74,13 21,94 0,08
L'AQUILA 74,27 21,98 0,08
LATINA 74,61 22,08 0,08
LECCE 67,93 20,10 0,07
LECCO 80,08 23,69 0,09
LIVORNO 74,85 22,15 0,08
LODI 77,25 22,86 0,08
LUCCA 74,94 22,18 0,08
MACERATA 74,94 22,17 0,08
MANTOVA 78,71 23,29 0,09
MASSA CARRARA 64,27 19,02 0,07
MATERA 71,75 21,23 0,08
MESSINA 72,75 21,53 0,08
MILANO 75,62 22,37 0,08
MODENA 78,84 23,33 0,09
MONZA BRIANZA 75,62 22,37 0,08
NAPOLI 71,42 21,13 0,08
NOVARA 79,19 23,43 0,09
NUORO 72,31 21,40 0,08
ORISTANO 75,32 22,29 0,08
PADOVA 78,64 23,27 0,09
PALERMO 69,95 20,70 0,08
PARMA 77,39 22,90 0,09
PAVIA 79,58 23,55 0,09
PERUGIA 76,21 22,55 0,08
PESARO URBINO 72,68 21,51 0,08
PESCARA 69,94 20,70 0,08
PIACENZA 79,60 23,55 0,09
PISA 76,45 22,62 0,08
PISTOIA 80,32 23,77 0,09
PORDENONE 75,33 22,29 0,08
POTENZA 66,59 19,70 0,07
PRATO 77,93 23,06 0,09
RAGUSA 64,72 19,15 0,07
RAVENNA 75,92 22,46 0,08
REGGIO CALABRIA 92,06 27,24 0,10
REGGIO EMILIA 82,17 24,31 0,09
RIETI 70,84 20,96 0,08
RIMINI 76,15 22,53 0,08
ROMA 74,57 22,06 0,08
ROVIGO 75,05 22,21 0,08
SALERNO 69,13 20,46 0,08
SASSARI 72,61 21,49 0,08
SAVONA 72,32 21,40 0,08
SIENA 79,16 23,42 0,09
SIRACUSA 74,23 21,97 0,08
SONDRIO 75,95 22,47 0,08
TARANTO 71,06 21,03 0,08
TERAMO 73,34 21,70 0,08
TERNI 74,03 21,90 0,08
TORINO 78,41 23,20 0,09
TRAPANI 70,27 20,79 0,08
TRENTO 84,19 24,91 0,09
TREVISO 80,85 23,92 0,09
TRIESTE 74,78 22,13 0,08
UDINE 75,05 22,21 0,08
VARESE 77,51 22,94 0,09
VENEZIA 78,71 23,29 0,09
VERB. C. OSSOLA 79,33 23,47 0,09
VERCELLI 78,93 23,36 0,09
VERONA 78,63 23,27 0,09
VIBO VALENTIA 68,33 20,22 0,08
VICENZA 78,17 23,13 0,09
VITERBO 72,67 21,50 0,08
ALLEGATO 2
Allegato 2
Importi dei contributi volontari per l’anno 2022, dovuti dai
contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data
di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997
Retribuzione
settimanale Base
Retr.Settimanale Contributi Totale
media IVS
imponibile
Da.. ..a in €.. in €.. in €.. in €..
210,21 210,14 0,22 39,62 39,84
210,21 224,14 217,30 0,23 40,31 40,54
224,14 239,17 231,77 0,24 41,64 41,88
239,17 255,77 247,58 0,26 43,12 43,39
255,77 274,66 265,08 0,27 44,75 45,03
274,66 295,04 284,68 0,29 46,59 46,88
295,04 315,36 305,23 0,32 48,51 48,83
315,36 338,80 327,07 0,34 50,55 50,89
338,80 365,96 352,59 0,37 52,94 53,31
365,96 393,27 379,81 0,39 55,48 55,87
393,27 420,14 406,91 0,42 58,01 58,43
420,14 447,60 434,11 0,46 60,55 61,01
447,60 474,14 461,09 0,48 63,07 63,55
474,14 504,58 489,73 0,51 65,75 66,26
504,58 534,82 519,91 0,54 68,56 69,10
534,82 564,98 549,88 0,58 71,36 71,94
564,98 595,32 580,12 0,61 74,18 74,79
595,32 625,40 610,19 0,64 76,99 77,64
625,40 655,42 640,49 0,66 79,83 80,50
655,42 685,44 670,50 0,70 82,62 83,32
685,44 715,84 700,75 0,73 85,45 86,18
715,84 746,28 730,85 0,76 88,26 89,03
746,28 776,02 761,14 0,81 91,10 91,91
776,02 806,33 791,21 0,84 93,89 94,73
806,33 836,83 821,66 0,87 96,74 97,61
836,83 867,21 851,87 0,89 99,57 100,46
867,21 897,64 882,32 0,94 102,41 103,34
897,64 927,95 912,71 0,96 105,24 106,20
927,95 928,45 0,98 106,71 107,70
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