Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza – S.P.P.(FIRAS–SPP) per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza – S.P.P.(FIRAS–SPP) per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/04/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 81
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Responsabili Addetti
Sicurezza – S.P.P.(FIRAS–SPP) per la riscossione dei contributi per
assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi
dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della
riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Responsabili Addetti
Sicurezza – S.P.P. (FIRAS–SPP)dei contributi per assistenza contrattuale
stabiliti dai contratti di lavoro.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Misura del contributo
4. Fornitura dati
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
6. Clausola di salvaguardia
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
8. Istruzioni operative
9. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 06 marzo 2025 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Italiana
Responsabili Addetti Sicurezza – S.P.P. (FIRAS–SPP), sulla base dello schema convenzionale
approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 18 dicembre 2024,
per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro dovuti
dalle aziende (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti
dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio
1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima
periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è, quindi,
esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per
assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al
rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì
escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale
provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla
contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di
versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza
contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo
medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di
riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma
coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per
assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali
obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese
disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito
procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in
cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il
versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e
degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale
eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso
Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del modello
F24.
4. Fornitura dati
Nell’applicazione “Gestione e Ricerca Quote Associative” disponibile tra i “Servizi per le aziende
e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione
dell’Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza
contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su
richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o l’“Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati
dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr.
gli articoli 7 e 10 della convenzione).
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente
convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.300,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale
effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
6. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi,
comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad
essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula
della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora insorgano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non
sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale e, infine, in caso di mancato riscontro alla
richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, o, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione;
mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva
resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte
integrante della convenzione;
ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali
rappresentanti;
uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio
delle proprie funzioni;
mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10 della
convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito
della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei
tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
8. Istruzioni operative
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le
istruzioni per le imprese aderenti alla Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza
– S.P.P. (FIRAS–SPP) a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W482”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del
flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W482”, avente il
significato di “Ass. Contr. FEDERAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ADDETTI SICUREZZA
– S.P.P. (FIRAS – S.P.P.)” e il relativo <ImportoContributo>.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, previa
verifica della regolarità contributiva, effettuata attraverso “Durc on-line”, la procedura
trasmette il flusso dei dati delle riscossioni alla procedura “gestione sindacale” per il successivo
riversamento.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso Uniemens
continua a essere reperibile sul sito intranet nella procedura “Gestione contributiva”,
raggiungibile da “Soggetto contribuente”, alla voce “Contabilità” - “quote associative”.
9. Istruzioni contabili
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso
Uniemens con il citato codice “W482”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al
conto GPA29349, di nuova istituzione.
Come accennato nel precedente paragrafo, il riversamento della contribuzione a titolo di
assistenza contrattuale all’Associazione avverrà mediante la procedura centralizzata dedicata
alla gestione dei sindacati, secondo le modalità di seguito illustrate.
La procedura “Gestione sindacati” acquisisce il flusso telematico per la rilevazione centralizzata
sulla sede 0001 (Direzione Generale) dell’assunzione dell’onere e del relativo debito,
propedeutico all’emissione del mandato centralizzato.
Pertanto, prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito
verso la Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza – S.P.P. (FIRAS–SPP)con
la predisposizione della seguente scrittura in P.D.:
GPA39349 a GPA18349
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA29349.
Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA29349 e GPA39349, gli
stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura automatizzata.
In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di
dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:
GPA39349 a GPA18349
deve avvenire in conto esercizio precedente.
All’atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi
saranno trattenute le somme, spettanti all’Istituto, a titolo di rimborso spese per l’effettuazione
del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura elettronica.
I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24228 in uso, mentre le somme per la
relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del conto GPA25228.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E
FEDERAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ADDETTI SICUREZZA - S.P.P. (FIRAS-SPP),
PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE STABILITI
DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4
GIUGNO 1973 N. 311
TRA
- L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma (RM), via Ciro il
Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale
Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 140/2024;
(di seguito, “INPS” o “Istituto”)
E
- Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza - S.P.P. (FIRAS-SPP) con sede
in Roma (RM), VIA DEL BABUINO 169, 00187, codice fiscale 97436440586, nella persona del
legale rappresentante, Anthony Vitali;
(di seguito, “Associazione” o “Associazione sindacale”, ovvero, congiuntamente all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, le “Parti”);
VISTI
- il comma 1 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, in base al quale “L'Istituto
nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a
carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli
iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di
lavoro”;
- il comma 2 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 in base al quale “I rapporti
tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da
convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente
adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per
l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni e qualsiasi
responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione”;
- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella
riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale
l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella
legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle associazioni
sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai
contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di
seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così
come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per
brevità, solo il “Codice”;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015
n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019
in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 140 in data 18 dicembre
2024, con la quale, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle
attività di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno
1973, n. 311;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il
nuovo testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
1528 del 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 4509 in data 05/04/2024 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale
associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 8910 in data 24/07/2024 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi per
assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;
CONSIDERATO
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali
dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è
necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli
obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'Associazione sindacale a carattere nazionale affida
all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale, stabiliti dai contratti di lavoro,
dovuti dalle aziende.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore
dell'Associazione sindacale, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti
dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata
con le medesime modalità e la medesima periodicità.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei
contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione non vi provvedano e
da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti
dall'Associazione o dai contratti di lavoro.
È altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell'INPS.
ARTICOLO 3
Procedura di versamento
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'Associazione provvederà a comunicare, alle
aziende aderenti, le opportune modalità per l'attuazione delle procedure di versamento.
In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura
dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le aziende, anche le eventuali variazioni relative alle
modalità di evidenziazione del contributo di cui all'articolo 1.
L'INPS attribuirà un codice gestito attraverso la dichiarazione assicurativa mensile (di seguito,
“UniEmens”) per identificare la volontà delle singole aziende di effettuare il versamento a
favore dell'Associazione.
Le aziende tenute al versamento dei contributi di all'articolo 1 indicheranno, per ciascun
versamento, il codice assegnato dall'INPS all'Associazione e il relativo importo, autorizzando
in tal modo l'INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo destinato all'Associazione.
ARTICOLO 4
Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall'Associazione, la quale
provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla
contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di
versamento del predetto contributo.
Il versamento del contributo per assistenza contrattuale si intende effettuato a condizione che
gli obblighi contributivi afferenti all'UniEmens, in cui il contributo medesimo è dichiarato,
siano integralmente assolti entro la data di inizio del processo di riconciliazione dei flussi
UniEmens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il
settimo giorno successivo alla scadenza fissata dalla legge per il versamento dei contributi
previdenziali obbligatori.
Eventuali versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati oltre
il predetto termine, ancorché dichiarati a titolo di contributo per assistenza contrattuale, sono
resi disponibili all'azienda per operazioni di compensazioni o restituiti alla stessa attraverso
apposito procedimento di rimborso di contribuzione.
Qualora l'azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all'UniEmens in
cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, nei termini di cui al comma 2, il
versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori
e degli eventuali oneri accessori. A seguito delle predette operazioni di imputazione,
l'eventuale eccedenza che residua sarà riversata all'Associazione.
Al solo scopo di accertare eventuali comportamenti che possano recare nocumento all'Istituto,
lo stesso si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso
UniEmens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale, di cui alla presente
Convenzione, e nel flusso del mod. F24.
A tal fine l'Associazione ha l'obbligo di comunicare, all'atto di sottoscrizione della presente
Convenzione, la misura e la periodicità del contributo mensile per singolo lavoratore, che le
aziende, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenute a destinare all'Associazione.
Analogamente, l'Associazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto
successive variazioni della misura del contributo mensile dovuto dalle aziende sulla base delle
modalità definite dall'Istituto medesimo.
ARTICOLO 5
Costi e fatturazione
L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto
della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure
amministrative ed informatiche.
L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di
riscossione delle quote per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, nella
misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente
Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della
Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) euro 1.300,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi. Detto importo è dovuto
dall'Associazione anche in assenza di versamenti del contributo per l'assistenza contrattuale
da parte della aziende;
c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza
contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico
sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto
corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con
la seguente causale: “Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza - S.P.P. - costo
attivazione convenzione riscossione contributi per assistenza contrattuale L.311/1973”. La
ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della
presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul
versamento del mese di aprile dell'anno successivo.
Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà
ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a
copertura dell'intero corrispettivo.
Nel caso in cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell' Associazione sindacale nel
mese di settembre non consenta di recuperare l'intera somma docuta per gli oneri per cui
alla lettere b), sarà cura dell'Istituto comunicare tramite posta Elettronica certificata (PEC),
all'Associazione, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al
versamento dello stesso mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la
Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN
IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: " Federazione Italiana
Responsabili Addetti Sicurezza - S.P.P. - saldo costi fissi di gestione anno ... - Convenzione
quote di Assistenza contrattuale L. 311/1973".
La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa tempestivamente all'Istituto
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Nel caso in cui l'Associazione non provveda ad effettuare il versamento dell'importo dovuto a
saldo del costo fisso annuo, l'Istituto procederà al recesso unilaterale dalla presente
Convenzione.
Qualora nel corso di vigenza della convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa
per una delle cause di cui all'articolo 9 del testo convenzionale, l'Istituto procederà, nel
rispetto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a
comunicare con PEC l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico
dell'Associazione l'eventuale importo richiesto all'Associazione con le relative modalità di
versamento.
I corrispettivi di cui alla lettera c) sono trattenuti su ogni versamento mensile, come illustrato
nell'articolo 6.
L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti
lettere b) e c).
L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito
delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha
facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi
valida fino agli adeguamenti procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA
ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale
L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di
interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi per
assistenza contrattuale risultanti dall'UniEmens, di cui al precedente articolo 4, al netto del
rimborso spese, di cui al precedente articolo 5.
Il versamento avverrà, di norma, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione
dell'UniEmens.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote del
contributo per assistenza contrattuale, versate dall'azienda successivamente alla data di
cessazione del servizio, restano nella disponibilità dell'azienda medesima per il loro utilizzo in
compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.
Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del
contribuente.
Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Associazione risulti inferiore ad euro
50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro 50,00.
Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente
Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato
dall'Associazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità
telematiche indicate dall'Istituto.
L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e,
conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di
somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte
di quest'ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Associazione, della
regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura
Durc on-line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica
regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le
modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della
regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori
che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione
avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma
precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative
connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 7
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite l'applicazione “Servizi per le aziende e
consulenti” dei servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i
dati di seguito indicati.
Con riferimento agli UniEmens elaborati in ciascun mese, l'Istituto fornisce i dati relativi alle
aziende che hanno versato il contributo per assistenza contrattuale, con l'indicazione del
periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.
L'Associazione può richiedere, tramite la predetta applicazione, i dati relativi al “Dichiarato”
(nel mod. UniEmens) e/o “l'Insoluto” (non riversabile).
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on-line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di quanto disposto
dal precedente articolo 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al
Portale “Servizi per le aziende e consulenti”.
L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità dei
soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.
L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Associazione tra le
associazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla
funzionalità.
È fatto obbligo all'Associazione di informare i soggetti tenuti al versamento dei contributi per
assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione circa il trattamento oggetto della
presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi
di quanto previsto al successivo articolo 10.
I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità
all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del
Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa
vigente in materia.
L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella
presente Convenzione.
ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi
responsabilità, nei confronti delle aziende tenute al versamento dei contributi per assistenza
contrattuale previsti dalla presente Convenzione e, comunque, di tutti i soggetti di cui
all'articolo 1 e verso i terzi, derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture
associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a
pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1 e l'Associazione.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate
dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
L'Associazione, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto,
è tenuta a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dalle aziende tenute
alla contribuzione per assistenza contrattuale in relazione alle proprie norme interne ed a
segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano
arrecare effetti finanziari negativi all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti
tra i soggetti di cui all'articolo 1 e l'Associazione. Le spese di cui sopra saranno quantificate
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 9
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso
di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i
casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di
eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di
natura procedurale e/o gestionale;
d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile
applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria,
nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso
annuo di cui al comma 7 dell'articolo 5.
L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche
indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i
relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre
l'eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica
all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso
unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando
ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non
procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a
favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'
INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176,
comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della
Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per
accedere alla stipula della presente Convenzione;
b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero
di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali
rappresentanti;
e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con
particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle
proprie funzioni;
h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo
10 in materia di protezione dei dati personali.
All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione
sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della
risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata
(PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito
della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto
conto dei tempi tecnici procedurali.
L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia
sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di
reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso
dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato
di cui al comma 7, lett. b.
La “dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della
Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali
oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni
contenute dal Regolamento UE nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare
riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei
confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli
di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati,
ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la
protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di
scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno
accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza
parametrato al rischio individuato.
Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le
specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente
Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare,
sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano
divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di
previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati
designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o
persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e
articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la
propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e
dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati,
avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si
procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati
cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e
garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo
Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste
per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive
funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'
espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un
impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti,
possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei
dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle
prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.
In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e
tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è
operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026, data entro la quale l'Istituto
si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
L'Associazione convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale,
ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza
di convenzionamento entro il mese di giugno 2026.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, il
servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza della presente convenzione senza la
necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
L'istanza di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la
verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la
continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato
dall'Istituto e sottoscritto tra le Parti.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere
negativo in merito alla permanenza dei requisiti, si procederà alla risoluzione del rapporto
convenzionale.
ARTICOLO 12
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in
forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della
presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni
legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo
ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 13
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque
connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 14
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa
vigente.
ARTICOLO 15
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere
effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto
pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
(INPS) (Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza -
S.P.P.)
Il Direttore centrale Organizzazione dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) Il Legale rappresentante
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro
Sig. Anthony Vitali
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante
dell'Associazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le
disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto),
ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Procedura di versamento), ARTICOLO 4
(Misura del contributo), ARTICOLO 5 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 6 (Modalità di
versamento delle quote per assistenza contrattuale), ARTICOLO 7 (Fornitura dati), ARTICOLO
8 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 9 (Recesso, risoluzione e sospensione della
Convenzione), ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali),
ARTICOLO 11 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO
13 (Foro competente), ARTICOLO 14 (Rinvio alla normativa vigente), ARTICOLO 15 (Oneri
fiscali).
(Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza - S.P.P.)
Il legale rappresentante
Sig. Anthony Vitali
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Variazione Piano dei Conti
Tipo variazione I
Codice conto GPA18349
Denominazione Debito verso FEDERAZIONE ITALIANA RESPONSABILI
completa ADDETTI SICUREZZA – S.P.P. (FIRAS – S.P.P.) per
contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo
conto.
Denominazione DEB./ FIRAS – S.P.P. CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità Mese 04
Validità Anno 2025
Movimentabili P/10
Capitolo 1U4121008
Tipo variazione I
Codice conto GPA29349
Denominazione Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto di
completa FEDERAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ADDETTI
SICUREZZA – S.P.P. (FIRAS – S.P.P.) mediante
UNIEMENS.
Denominazione CTR. RISC./ FIRAS – S.P.P. CON UNIEMENS
abbreviata
Validità Mese 04
Validità Anno 2025
Movimentabilità P/10
Capitolo 1E4122008
Tipo variazione I
Codice conto GPA39349
Denominazione Accreditamento a FEDERAZIONE ITALIANA
completa RESPONSABILI ADDETTI SICUREZZA – S.P.P. (FIRAS
– S.P.P.) dei contributi di assistenza contrattuale riscossi
per suo conto.
Denominazione ACCR FIRAS – S.P.P CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità Mese 04
Validità Anno 2025
Movimentabilità P/10
Capitolo 1U4121008
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