Convenzione tra l’INPS e l’Assoesercenti Sicilia (ASSOESERCENTI), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e l’Assoesercenti Sicilia (ASSOESERCENTI), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24/04/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 82
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e l’Assoesercenti Sicilia (ASSOESERCENTI),
per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti
dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno
1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della
riscossione e trasferimento ad Assoesercenti Sicilia (ASSOESERCENTI), dei
contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Circolare n. 82
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti
del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Misura del contributo
4. Fornitura dati
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
6. Clausola di salvaguardia
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
8. Istruzioni operative
9. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 28 marzo 2025 è stata sottoscritta una convenzione conAssoesercenti Sicilia
(ASSOESERCENTI) sulla base dello schema convenzionale adottato con la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 140 del 18 dicembre 2024, per la riscossione dei contributi per
assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti
dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione
medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei
contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio
1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima
periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
L’INPS è, quindi, esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei
contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento
in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro.
É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo
stesso.
3. Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale
provvede a tale fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla
contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di
versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza
contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo
medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di
riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma
coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per
assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali
obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese
disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito
procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in
cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il
versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e
degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale
eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso
Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del modello
F24.
4. Fornitura dati
Nell’applicazione “Gestione e Ricerca Quote Associative” disponibile tra i “Servizi per le aziende
e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione
dell’Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza
contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su
richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o l’“Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati
dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr.
gli articoli 7 e 10 della convenzione).
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente
convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.300,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale
effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
6. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi,
comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad
essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula
della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali
spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi
professionali.
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora insorgano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non
sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale e infine, in caso di mancato riscontro alla
richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, o, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione;
mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva
resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte
integrante della convenzione;
ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di
altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali
rappresentanti;
uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio
delle proprie funzioni;
mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10 della
convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito
della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei
tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
8. Istruzioni operative
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le
istruzioni per le imprese aderenti ad Assoesercenti Sicilia (ASSOESERCENTI), a cui è attribuito
il codice di nuova istituzione “W488”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del
flusso Uniemens, le imprese devono validare il nuovo codice causale “W488” avente il
significato di “Ass. Contr. Assoesercenti Sicilia (ASSOESERCENTI)” e il relativo
<ImportoContributo>.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, previa
verifica della regolarità contributiva, effettuata attraverso “Durc on-line”, la procedura
trasmette il flusso dei dati delle riscossioni alla procedura “gestione sindacale” per il successivo
riversamento.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso Uniemens
continua a essere reperibile sul sito intranet nella procedura “Gestione contributiva”,
raggiungibile da “Soggetto contribuente”, alla voce “Contabilità” - “quote associative”.
9. Istruzioni contabili
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso
Uniemens con il citato codice “W488”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al
conto GPA29363, di nuova istituzione.
Come accennato nel precedente paragrafo, il riversamento della contribuzione a titolo di
assistenza contrattuale all’Associazione avverrà mediante la procedura centralizzata dedicata
alla gestione dei sindacati, secondo le modalità di seguito illustrate.
La procedura “Gestione sindacati” acquisisce il flusso telematico per la rilevazione centralizzata
sulla sede 0001 (Direzione Generale) dell’assunzione dell’onere e del relativo debito,
propedeutico all’emissione del mandato centralizzato.
Pertanto, prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito
verso Assoesercenti Sicilia (ASSOESERCENTI), con la predisposizione della seguente scrittura
in P.D.: GPA39363 a GPA18363 per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato
conto GPA29363.
Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA29363 e GPA39363, gli
stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura automatizzata.
In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di
dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:
GPA39363 a GPA18363 deve avvenire in conto esercizio precedente.
All’atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi
saranno trattenute le somme, spettanti all’Istituto, a titolo di rimborso spese per l’effettuazione
del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura elettronica.
I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24228 in uso, mentre le somme per la
relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del conto GPA25228.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale vicario
Antonio Pone
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Variazione Piano dei Conti
Tipo variazione I
Codice conto GPA18363
Denominazione Debito verso l’Assoesercenti Sicilia per contributi di
completa assistenza contrattuale riscossi per suo conto.
Denominazione DEB./ASSOESERCENTI CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità Mese 04 - Anno 2025
Movimentabilità P/10
Capitolo 1U4121008
Tipo variazione I
Codice conto GPA29363
Denominazione Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto di
completa Assoesercenti Sicilia mediante UNIEMENS.
Denominazione CTR. RISC./ASSOESERCENTI CON UNIEMENS
abbreviata
Validità Anno Mese 04 - Anno 2025
Movimentabilità P/10
Capitolo 1E4122008
Tipo variazione I
Codice conto GPA39363
Denominazione Accreditamento ad Assoesercenti Sicilia dei contributi di
completa assistenza contrattuale riscossi per suo conto.
Denominazione ACCR ASSOESERCENTI CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità Mese 04 - Anno 2025
Movimentabilità P/10
Capitolo 1U4121008
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