Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 83/2018
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2018
Riferimento normativo
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 28/06/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 83
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2018
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2018,
dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli,
diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei
prosecutori volontari.
INDICE
1. Lavoratori agricoli dipendenti
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
a) Contribuenti autorizzati anteriormente alla data del 12 luglio 1997
b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
1. Lavoratori agricoli dipendenti
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30
dicembre 1995 e nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre
1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle
aziende agricole, l’aliquota applicata per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari
al 28,90%.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il
30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 28,90%,
così come ripartita nella seguente tabella.
Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1 gennaio 2018
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995 Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
0,11% 28,79% 28,90%
Coefficienti di riparto
0,003806 0,996194 1,000000
Autorizzati dal 31 dicembre 1995 0,11% 28,79% 28,90%
Coefficienti di riparto 0,003806 0,996194 1,000000
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, coloni,
mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro
classi di reddito medio giornaliero.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della
prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2018.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1°
gennaio 2018
Classi di reddito Reddito Quota Addizionale Addizionale Contributo
Classi settimanale settimanale Pensione legge legge Totale
medio 233/90 160/75
imponibile 22,00% RM 2,00%RM (€ 0,67 x
3)
1° Fino a
€ 227,10 € 227,10 € 49,97 € 4,55 € 2,01 € 56,53
(a)
2° Oltre
€ 227,10
Fino a
€ 302,80 € 264,95 € 58,29 € 5,30 € 2,01 € 65,60
(a)
3° Oltre
€ 302,80
Fino a
€ 378,50 € 340,65 € 74,95 € 6,82 € 2,01 € 83,78
4° Oltre
€ 378,50 € 416,35 € 91,60 € 8,33 € 2,01 € 101,94
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del
contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
- € 56,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima
del 31 dicembre 1995;
- € 66,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il
31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del
contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate
annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i
versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in
base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel
settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota
pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr.lacircolare n. 44 del 9 marzo 2018).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle
retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n.
146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale;
sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente
interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate
dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale 10 maggio 2018, ha
determinato le retribuzioni medie giornaliere valevoli per il corrente anno. Tali retribuzioni sono
utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai
quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno
e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo
determinato, sopra specificate, per l’anno 2018.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa
ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la
retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (allegato n. 1).
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 184/1997, i coloni e i
mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi
volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata
in vigore del citato decreto legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2018 dovuti dai
contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997,
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (allegato n. 2).
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di
contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo
della vita.
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del
contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno
precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, il
contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,32;
importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni
percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista
per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio
1982, n. 297);
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS,
calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS 0,005715
Quota Pensione 0,994285
Totale 1,000000
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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